Il quesito
del collega:
L'Agenzia
delle Entrate di Aosta ha finalmente risposto alla istanza di rimborso
presentata il 22/9/2009 per il 4% e il 12,50%, accogliendo con qualche
correzione solo la richiesta di rimborso del 4% respingendo quella del
12,50% con la motivazione che si tratta di erogazione in forma di capitale e
che la franchigia del 4% è¨ sostitutiva del 12,50%. Poichè ai sensi
dell'art.17 bis del DLgs 546/1992 chi intende impugnare, per un valore non
superiore ai 20000 euro, atti notificati a partire dal 1 aprile 2012, deve
presentare reclamo-mediazione alla Direzione Provinciale o Regionale,che ha
emanato l'atto,entro 60 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità del
ricorso.
Chiedo aiuto perchè, pur essendomi rivolto Alla Direzione Regionale
dell'Agenzia delle Entrate della Valle d'Aosta, non hanno saputo darmi le
informazioni necessarie per presentare reclamo-mediazione.
risponde Gianfranco Minotti
Con DL 98/2011 è stato introdotto l'istituto della mediazione tributaria attinente alle controversie di valore non superiore ai 20 mila Euro relative ad atti dell' Agenzia delle Entrate notificati a partire dal 1° aprile 2012. Tale istituto ha una finalità deflattiva del contenzioso in materia fiscale ed è quindi frutto di un intento virtuoso volto ad una più snella composizione delle vertenze entro il precitato limite di valore, che però, nel concreto, comportando un nuovo percorso procedimentale obbligatorio per l' ammissibilità di un' eventuale successiva proposizione di ricorso avanti il giudice tributario , può , in taluni casi , soprattutto in questo periodo iniziale della sua applicazione , apparire fonte di qualche complicazione.
Ciò detto Ti puntualizzo , in sintesi , qual'è l' operatività da seguire , secondo la su citata nuova normativa, qualora Tu , trovandoTi già nella situazione da questa disciplinata, intenda reclamare avverso il provvedimento parzialmente negativo che l' AdE di Aosta ha riservato alla Tua istanza (accolta solo per quanto relativo alla richiesta di rimborso dell'eccedenza di fiscalità applicata dal Fondo sull'acconto di liquidazione del capitale sostitutivo della pensione a causa della mancata deduzione , nel limite del 4% della retribuzione annua, dei contributi versati sino al tutto il 31.12.1994 , con esclusione dell'ulteriore richiesta di rimborso concernente il mancato abbattimento al 12,50% della tassazione sull'imponibile rettificato ) e, nel caso di esito infruttuoso (in tutto o in parte) di tale iniziativa, volessi promuovere causa in CTP :
1- dovrai curare la presentazione all' AdE che ha emanato il su detto provvedimento , entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, di istanza di mediazione (in carta libera) ad effetto sostanzialmente anticipatorio di quello del successivo (eventuale) ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale
2- qualora la Tua vertenza superasse la soglia di valore di € 2582,28 l' istanza dovrà essere presentata tramite professionista abilitato cui avrai conferito apposita procura (viste le questioni tecniche da discutere , dovresti valutare di avvalerTi di un supporto professionale anche nel caso in cui il valore della controversia fosse inferiore a tale cifra)
3- entro 30 giorni decorrenti :
a) da quello successivo al compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell' istanza da parte dell' AdE senza che questa abbia notificato provvedimento di accoglimento dell' istanza ovvero non sia stato formalizzato un accordo di mediazione
ovvero
b) da quello successivo alla notificazione del provvedimento con il quale venga respinta l'istanza prima del decorso dei predetti 90 giorni
ovvero
c) da quello della notificazione del provvedimento con il quale l' AdE , prima del decorso dei predetti 90 giorni , abbia accolto solo parzialmente l'istanza considerato che l' istanza produce gli effetti di un ricorso, previo pagamento del 'contributo unificato' ed iscrizione al ruolo, dovrà essere depositato il ricorso (con i relativi allegati) alla Commissione Provinciale Tributaria ai fini della costituzione in giudizio .
Per Tua completezza conoscitiva Ti unisco copia della corposa Circolare nr. 9 del 19.3.2012 della Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso che fornisce chiarimenti e istruzioni operative sulla tematica.
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Piazza Scala - maggio 2012