Piazza Scala

 
 
un interessante approfondimento scaturito dalla richiesta di un collega
 

Il quesito del collega:
L'Agenzia delle Entrate di Aosta ha finalmente risposto alla istanza di rimborso presentata il 22/9/2009 per il 4% e il 12,50%, accogliendo con qualche correzione solo la richiesta di rimborso del 4% respingendo quella del 12,50% con la motivazione che si tratta di erogazione in forma di capitale e che la franchigia del 4% è¨ sostitutiva del 12,50%. Poichè ai sensi dell'art.17 bis del DLgs 546/1992 chi intende impugnare, per un valore non superiore ai 20000 euro, atti notificati a partire dal 1 aprile 2012, deve presentare reclamo-mediazione alla Direzione Provinciale o Regionale,che ha emanato l'atto,entro 60 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità del ricorso.
Chiedo aiuto perchè, pur essendomi rivolto Alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Valle d'Aosta, non hanno saputo darmi le informazioni necessarie per presentare reclamo-mediazione.

 

risponde Gianfranco Minotti

Con DL 98/2011  è stato  introdotto  l'istituto  della  mediazione  tributaria  attinente  alle  controversie  di  valore  non superiore  ai 20 mila  Euro relative ad atti dell' Agenzia  delle Entrate notificati a  partire  dal 1° aprile  2012.   Tale  istituto  ha  una    finalità   deflattiva  del  contenzioso  in materia  fiscale  ed è quindi frutto di  un intento virtuoso  volto  ad una  più snella   composizione  delle  vertenze entro il precitato  limite  di valore,    che  però, nel  concreto,  comportando  un  nuovo  percorso  procedimentale  obbligatorio    per  l' ammissibilità  di  un' eventuale  successiva  proposizione  di   ricorso  avanti  il giudice tributario ,  può , in taluni  casi  ,  soprattutto  in questo  periodo  iniziale  della  sua  applicazione , apparire fonte  di qualche  complicazione.

Ciò detto  Ti puntualizzo , in sintesi , qual'è   l' operatività   da seguire  , secondo la  su citata nuova  normativa,   qualora  Tu ,  trovandoTi già nella  situazione  da  questa disciplinata,  intenda   reclamare  avverso  il provvedimento  parzialmente  negativo  che  l' AdE  di Aosta  ha  riservato  alla Tua  istanza  (accolta  solo  per  quanto  relativo  alla richiesta  di  rimborso  dell'eccedenza di fiscalità  applicata  dal  Fondo  sull'acconto  di  liquidazione  del  capitale  sostitutivo  della  pensione  a  causa  della  mancata  deduzione , nel  limite  del  4%  della  retribuzione  annua, dei  contributi  versati  sino al tutto  il  31.12.1994  ,  con  esclusione  dell'ulteriore  richiesta  di  rimborso  concernente il  mancato  abbattimento al  12,50%  della  tassazione   sull'imponibile  rettificato )  e, nel  caso  di  esito  infruttuoso (in  tutto o in parte)   di tale  iniziativa,  volessi  promuovere  causa  in  CTP  : 

1-  dovrai  curare  la presentazione   all'  AdE  che  ha  emanato  il  su detto  provvedimento ,  entro  60  giorni  dalla  notifica  del  provvedimento stesso,   di  istanza  di  mediazione  (in  carta  libera)  ad  effetto  sostanzialmente  anticipatorio di  quello  del   successivo  (eventuale) ricorso  avanti  la  Commissione  Tributaria Provinciale  

2- qualora la  Tua  vertenza  superasse  la  soglia  di valore  di  €   2582,28    l' istanza  dovrà  essere  presentata  tramite  professionista  abilitato cui  avrai  conferito apposita  procura  (viste   le  questioni  tecniche  da  discutere ,  dovresti  valutare  di  avvalerTi di un supporto  professionale anche nel  caso  in cui  il  valore  della  controversia  fosse  inferiore  a tale  cifra)    

3-  entro   30  giorni   decorrenti  : 

a) da quello  successivo al  compimento  dei  90  giorni   dal ricevimento  dell'  istanza  da  parte dell'  AdE senza  che  questa  abbia  notificato  provvedimento  di  accoglimento dell'  istanza ovvero  non  sia stato  formalizzato  un accordo  di  mediazione  

ovvero 

b) da  quello  successivo  alla notificazione  del provvedimento con il quale  venga respinta l'istanza  prima  del  decorso dei predetti  90 giorni 

ovvero 

c) da quello della  notificazione del  provvedimento  con  il  quale  l' AdE  , prima  del  decorso dei  predetti  90  giorni , abbia accolto  solo parzialmente  l'istanza  considerato che  l' istanza  produce  gli  effetti  di  un  ricorso,    previo   pagamento  del  'contributo  unificato'  ed iscrizione   al  ruolo,  dovrà essere  depositato  il  ricorso  (con i  relativi  allegati)  alla  Commissione  Provinciale  Tributaria  ai  fini  della  costituzione  in giudizio 

Per  Tua  completezza  conoscitiva  Ti unisco  copia  della  corposa  Circolare nr.  9  del  19.3.2012   della Agenzia  delle  Entrate  - Direzione Centrale  Affari Legali e Contenzioso che  fornisce chiarimenti  e  istruzioni  operative  sulla  tematica.

 

 

clicca sull'icona per visualizzare o

stampare la circolare (formato word)
 

 



 

 

Segnala questa pagina ad un amico:



 

 

 

Piazza Scala - maggio 2012