Tizio:
Egoista ed ingordo!
Fisco: Cosa
stai dicendo?
Tizio: Hai
introdotto una nuova imposta!
Fisco: Ti
riferisci all’Imu?
Tizio:
Esattamente! Un vero e proprio rompicapo!
Fisco: La
colpa non è mia!
Tizio: Ma in
questo momento di crisi come ti è venuto in mente di
tartassare ulteriormente i cittadini?
Fisco: Io non
centro niente! L’Imu doveva debuttare nel 2014 ma il
Governo ha deciso di anticipare i tempi.
Tizio: Ho
molte perplessità su questa nuova imposta! Mi vuoi
chiarire alcuni dubbi?
Fisco: Cosa
ti interessa sapere?
Tizio:
Considerato che il primo appuntamento è sempre più
vicino gradirei, prima di addentrarci nei particolari,
un ripasso generale delle regole da applicare anche alla
luce delle tante novità degli ultimi giorni.
Fisco: Ed
allora, procediamo con ordine! L’Imu, l’imposta
municipale unica, è stata introdotta quest’anno con la
riforma sul federalismo fiscale in sostituzione
dell’Ici. La scadenza del pagamento dell’acconto è
fissata per il 18 giugno da calcolare con le aliquote
base dello 0,4% e dello 0,76%, rispettivamente
abitazione principale ed altri fabbricati.
Tizio: Ma le
aliquote saranno suscettibili di variazione?
Fisco: Una
volta verificata l’entità del gettito della prima rata,
gli enti municipali potranno entro il 30 settembre
rimodulare aliquote e detrazioni, mentre il Governo avrà
tempo fino al 10 dicembre.
Tizio:
Proprio a ridosso dalla scadenza del saldo del 17
dicembre!
Fisco:
L’esecutivo si è riservato la possibilità di rimettere
nuovamente mano ad aliquote e detrazioni per assicurare
l’ammontare complessivo del gettito previsto per il
2012, pari a 21 miliardi di euro!
Tizio: Se
l’obiettivo del Governo non verrà raggiunto, c’è il
rischio di un aumento delle aliquote!
Fisco: Sì, e
se ciò si dovesse davvero verificare, l’Imu dicembrino
sarà di importo diverso rispetto a quello di giugno e
decisamente più elevato!
Tizio: Questa
libertà di manovra, dettata dall’esigenza di correggere
il “tiro” se gli introiti dovessero risultare
insufficienti rispetto alle attese, impedisce di
calcolare esattamente quanto si pagherà in occasione del
saldo!
Fisco: L’Imu
resta purtroppo una imposta della quale i contribuenti
conosceranno il costo annuale effettivo, nella peggiore
delle ipotesi, solo ad una settimana dalla data del
versamento del saldo di dicembre!
Tizio: Vi
sono dei limiti per gli aumenti o le riduzioni di
aliquote?
Fisco:
L’aliquota di base dello 0,76% può dall’ente municipale
essere aumentata o ridotta dello 0,3%. Analogamente per
quella “leggera” dello 0,4% applicata sull’abitazione
principale e relative pertinenze c’è la possibilità di
aumentare o ridurre la percentuale nella misura dello
0,2%.
Tizio: Ho un
presentimento!
Fisco: Vale a
dire?
Tizio: Sono
sicuro che l’Imu ci farà rimpiangere l’Ici!
Fisco: Beh,
il nuovo tributo, al contrario dell’Ici, colpisce anche
l’abitazione principale e poi è più oneroso a causa dei
coefficienti di adeguamento che innalzano le rendite
catastali degli immobili nel calcolo dell’imposta. I
nuovi coefficienti sono i seguenti: 160 per le unità
immobiliari contraddistinte nelle categorie catastali
del gruppo A, con la sola esclusione di A10, oltre a C2,
C6 e C7; 140 per il gruppo B, C3, C4 e C5; 80 per A10 e
D5; 60 per il gruppo D, escluso D5, e 55 per C1.
Tizio:
E le riduzioni sull’abitazione principale?
Fisco: Tutti
i contribuenti possono detrarre, fino a concorrenza
dell’ammontare dovuto, 200 euro rapportate al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
I Comuni possono anche stabilire che la franchigia di200
euro venga aumentata. E poi per ogni figlio che vive in
famiglia con dimora e residenza di età inferiore ai 26
anni,a prescindere dall’eventuale reddito percepito, è
concessa un’ulteriore detrazione di 50 euro.Tizio:
Quali modelli usare per il versamento?
Fisco: Quanto
alle modalità di pagamento l’Imu si versa, a titolo di
acconto, con il modello F24 e con specifici codici
tributo tali da identificare le caratteristiche
dell’unità immobiliare. Per il saldo è invece possibile
affiancare all’F24 anche i bollettini di conto corrente
postale. In alternativa a questo modello, si può
utilizzare il nuovo F24 semplificato.
Tizio: Me lo
vuoi descrivere?
Fisco: E’
composto da una sola pagina e contiene due distinte di
pagamento: quella superiore trattenuta da chieffettua il
versamento e quella inferiore acquisita da chi riceve la
delega di pagamento. Per i versamenti connessi all’Imu,
vanno compilate le colonne ravvedimento, immobili
variati, acconto, saldo, numero immobili e detrazioni.
L’Amministrazione finanziaria intende così facilitare il
compito di chi deve versare e compensare le imposte
dovute all’erario, alle regioni e agli enti locali, Imu
compresa, con un risparmio in termini di carte e di
costi di archiviazione. L’unico neo dell’F24
semplificato è dato però dall’impossibilità di
effettuare versamenti diretti all’Inps o ad altri enti
previdenziali ed assicurativi.
Tizio: Le
deleghe di versamento F24 dove devono essere presentate?
Fisco: Presso
lo sportello di un agente della riscossione, un istituto
di credito o un ufficio postale. In caso di
comproprietà, ad esempio marito e moglie proprietari
dell’unità immobiliare, va utilizzato un modello F24
distinto per ogni coniuge. Solo i titolari di partita
Iva hanno l’obbligo dell’invio telematico, direttamente
o tramite un intermediario. La modalità online può
essere usata da tutti i contribuenti, non solo tramite
Entrate o Fisconline, ma anche con i servizi di home
banking di banche e poste.
Tizio: E’
vero che è ancora possibile pagare l’imposta anche con i
vecchi modelli F24, con la dicitura “Sezione Ici”,
tuttora in distribuzione presso gli uffici postali e gli
istituti di credito?
Fisco: Sì,
sono validi fino al 31 maggio 2013! Tuttavia la novità
sta nell’indicare separatamente la quota Imu destinata
al Comune da quella destinata allo Stato inserendo i
codici tributo dell’Imu.
Tizio:
Spiegati meglio!
Fisco:
Tramite i codici tributo è possibile identificare nel
dettaglio i singoli versamenti e indirizzarli al giusto
destinatario.
Tizio: Sono,
in altri termini, dei numeri identificativi per ogni
singolo tributo da inserire nella delega di versamento
F24?
Fisco:
Esattamente! I codici tributi dell’Imu sono: 3912 per
l’abitazione principale e relative pertinenze e 3913
fabbricati rurali ad uso strumentale. Entrambi hanno un
solo codice perché il gettito va interamente al Comune.
Per tutte le altre tipologie di immobili i codici sono
due perché l’imposta per il 50% è destinata al Comune ed
il restante 50% allo Stato. Pertanto il codice dei
terreni è 3914 per la quota comunale e 3915 per quella
erariale, 3916 aree fabbricabili per il Comune e 3917
aree fabbricabili per lo Stato, 3918 altri fabbricati
con quota al Comune e 3919 altri fabbricati con quota
statale.
Tizio: Si
deve quindi effettuare un doppio calcolo: la quota Imu
comunale e la quota Imu erariale!
Fisco:
Proprio così! La novità della nuova imposta, certamente
non gradita, consiste infatti nell’indicare
separatamente la quota Imu destinata all’ente municipale
da quella destinata allo Stato. Per i soli fabbricati
diversi dell’abitazione principale e rurali ad uso
strumentale, l’Imu deve essere pertanto versata per il
50% al Comune con l’accortezza di inserire nell’F24 il
codice 3918 e per il restante 50% allo Stato riportando
il codice 3919. Analogo trattamento per i terreni!
Tizio: Un bel
fastidio!
Fisco: Sulla
prima rata da pagare a giugno il calcolo è semplice
poiché all’acconto si applica l’aliquota di base dello
0,76%. La difficoltà del computo invece potrebbe
manifestarsi nel saldo di dicembre considerato che
Comuni e Governo potranno variare l’aliquota!
Tizio: Se ciò
si dovesse verificare sarà necessario ricalcolare, in
base alle nuove percentuali, la quota erariale e la
quota comunale ed effettuare così il relativo
conguaglio!
Fisco: Dici
bene!
Tizio: Un
ulteriore aggravio dell’adempimento con conseguente
aumento del rischio di errori!
Fisco: Beh,
adesso non farti prendere dallo sconforto! Ti comunico
una bella notizia: per chi commette errori nelversamento
o nel calcolo dell’imposta non verranno irrogate né
sanzioni né interessi!
Tizio:
Davvero?
Fisco: Il
ministero delle Finanze, considerate le molteplici
novità e modifiche nella nuova imposta ha riconosciuto,
in<vista del primo appuntamento del 18 giugno,
applicabile il principio previsto dallo Statuto del
Contribuente relativo alla tutela dell’affidamento e
della buona fede, nel caso in cui gli errori siano stati
determinati da obiettive condizioni
di incertezza sulla corretta applicazione della norma
tributaria.
Fisco: Tutti
i contribuenti possono detrarre, fino a concorrenza
dell’ammontare dovuto, 200 euro rapportate al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
I Comuni possono anche stabilire che la franchigia di
200 euro venga aumentata. E poi per ogni figlio che vive
in famiglia con dimora e residenza di età inferiore ai
26 anni, a prescindere dall’eventuale reddito percepito,
è concessa un’ulteriore detrazione di 50 euro.
Tizio: Quali
modelli usare per il versamento?
Fisco: Quanto
alle modalità di pagamento l’Imu si versa, a titolo di
acconto, con il modello F24 e con specifici codici
tributo tali da identificare le caratteristiche
dell’unità immobiliare. Per il saldo è invece possibile
affiancare all’F24 anche i bollettini di conto corrente
postale. In alternativa a questo modello, si può
utilizzare il nuovo F24 semplificato.
Tizio: Me lo
vuoi descrivere?
Fisco: E’
composto da una sola pagina e contiene due distinte di
pagamento: quella superiore trattenuta da chi effettua
il versamento e quella inferiore acquisita da chi riceve
la delega di pagamento. Per i versamenti connessi
all’Imu, vanno compilate le colonne ravvedimento,
immobili variati, acconto, saldo, numero immobili e
detrazioni. L’Amministrazione finanziaria intende così
facilitare il compito di chi deve versare e compensare
le imposte dovute all’erario, alle regioni e agli enti
locali, Imu compresa, con un risparmio in termini di
carte e di costi di archiviazione. L’unico neo dell’F24
semplificato è dato però dall’impossibilità di
effettuare versamenti diretti all’Inps o ad altri enti
previdenziali ed assicurativi.
Tizio: Le
deleghe di versamento F24 dove devono essere presentate?
Fisco: Presso
lo sportello di un agente della riscossione, un istituto
di credito o un ufficio postale. In caso di
comproprietà, ad esempio marito e moglie proprietari
dell’unità immobiliare, va utilizzato un modello F24
distinto per ogni coniuge. Solo i titolari di partita
Iva hanno l’obbligo dell’invio telematico, direttamente
o tramite un intermediario. La modalità online può
essere usata da tutti i contribuenti, non solo tramite
Entrate o Fisconline, ma anche con i servizi di home
banking di banche e poste.
Tizio: E’
vero che è ancora possibile pagare l’imposta anche con i
vecchi modelli F24, con la dicitura “Sezione Ici”,
tuttora in distribuzione presso gli uffici postali e gli
istituti di credito?
Fisco: Sì,
sono validi fino al 31 maggio 2013! Tuttavia la novità
sta nell’indicare separatamente la quota Imu destinata
al Comune da quella destinata allo Stato inserendo i
codici tributo dell’Imu.
Tizio:
Spiegati meglio!
Fisco:
Tramite i codici tributo è possibile identificare nel
dettaglio i singoli versamenti e indirizzarli al giusto
destinatario.
Tizio: Sono,
in altri termini, dei numeri identificativi per ogni
singolo tributo da inserire nella delega di versamento
F24?
Fisco:
Esattamente! I codici tributi dell’Imu sono: 3912 per
l’abitazione principale e relative pertinenze e 3913
fabbricati rurali ad uso strumentale. Entrambi hanno un
solo codice perché il gettito va interamente al Comune.
Per tutte le altre tipologie di immobili i codici sono
due perché l’imposta per il 50% è destinata al Comune ed
il restante 50% allo Stato. Pertanto il codice dei
terreni è 3914 per la quota comunale e 3915 per quella
erariale, 3916 aree fabbricabili per il Comune e 3917
aree fabbricabili per lo Stato, 3918 altri fabbricati
con quota al Comune e 3919 altri fabbricati con quota
statale.
Tizio: Si
deve quindi effettuare un doppio calcolo: la quota Imu
comunale e la quota Imu erariale!
Fisco:
Proprio così! La novità della nuova imposta, certamente
non gradita, consiste infatti nell’indicare
separatamente la quota Imu destinata all’ente municipale
da quella destinata allo Stato. Per i soli fabbricati
diversi dell’abitazione principale e rurali ad uso
strumentale, l’Imu deve essere pertanto versata per il
50% al Comune con l’accortezza di inserire nell’F24 il
codice 3918 e per il restante 50% allo Stato riportando
il codice 3919. Analogo trattamento per i terreni!
Tizio: Un bel
fastidio!
Fisco: Sulla
prima rata da pagare a giugno il calcolo è semplice
poiché all’acconto si applica l’aliquota di base dello
0,76%. La difficoltà del computo invece potrebbe
manifestarsi nel saldo di dicembre considerato che
Comuni e Governo potranno variare l’aliquota!
Tizio: Se ciò
si dovesse verificare sarà necessario ricalcolare, in
base alle nuove percentuali, la quota erariale e la
quota comunale ed effettuare così il relativo
conguaglio!
Fisco: Dici
bene!
Tizio: Un
ulteriore aggravio dell’adempimento con conseguente
aumento del rischio di errori!
Fisco: Beh,
adesso non farti prendere dallo sconforto! Ti comunico
una bella notizia: per chi commette errori nel
versamento o nel calcolo dell’imposta non verranno
irrogate né sanzioni né interessi!
Tizio:
Davvero?
Fisco: Il
ministero delle Finanze, considerate le molteplici
novità e modifiche nella nuova imposta ha riconosciuto,
in vista del primo appuntamento del 18 giugno,
applicabile il principio previsto dallo Statuto del
Contribuente relativo alla tutela dell’affidamento e
della buona fede, nel caso in cui gli errori siano stati
determinati da obiettive condizioni
di
incertezza sulla corretta applicazione della norma
tributaria.
Tizio:
Evviva! Per chi invece è impossibilitato a pagare
l’imposta può in seguito versarla usufruendo del
ravvedimento operoso?
Fisco:
Certamente! Questo particolare istituto tributario
consente al contribuente, entro limitati e circoscritti
termini temporali, di regolarizzare la propria posizione
versando l’Imu maggiorata da sanzioni ridotte.
Tizio: Quali
codici dovranno essere inseriti?
Fisco: Non vi
sono codici considerato che sanzioni ed interessi
verranno sommati all’Imu e quindi versati congiuntamente
con l’imposta.
Tizio: Gli
importi da inserire nell’F24 devono essere arrotondati?
Fisco: Le
somme da versare vanno sempre arrotondate, per ogni
rigo, all’euro. In particolare, il pagamento deve essere
arrotondato per difetto se la frazione è inferiore a 49
centesimi, ovvero per eccesso se superiore.
Tizio: Se più
immobili ricadono nello stesso territorio municipale
l’F24 come va compilato?
Fisco: Ad
ogni rigo va sommata l’Imu dovuta sugli immobili situati
nello stesso Comune oltre al codice catastale dell’ente
municipale, ad esempio per il Comune di Cosenza il
codice è D086, per il Comune di Crotone è D122, per il
Comune Tropea L452. Se il contribuente possiede una
seconda casa e un negozio ubicati nello stesso Comune
l’imposta viene sommata e inserita in un solo rigo oltre
al codice catastale municipale e al codice tributo 3918
per la quota comunale e, in un altro rigo, il codice
3919 per quella erariale. Lo stesso modello F24 può
essere inoltre utilizzato per immobili situati in Comuni
diversi, usando righi diversi ed inserendo ad ognuno il
codice catastale del proprio Comune. Da rilevare che
anche in corrispondenza della quota statale va riportato
il codice catastale dell’ente municipale.
Tizio: Dove
si può consultare l’elenco dei codici catastali dei vari
Comuni?
Fisco: Sono
tutti pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o
nelle istruzioni allegate al modello 730.
Tizio: Io
possiedo una sola abitazione e considerato che non ci
ascolta nessuno, non potresti fare un’eccezione
esentandomi dal pagamento?
Fisco: Ah,
ah! Mettiti l’anima in pace perché scappatoie non c’è ne
sono! L’unica possibilità di non versare l’imposta è
data dalla rendita catastale inferiore a 300 euro in
assenza di figli minori di 26 anni o, in presenza, la
soglia di “esenzione” va aumentata di 75 euro.
Tizio:
Pazienza! Ho sentito dire che c’è la possibilità di
rateizzare il versamento dell’Imu?
Fisco: Sì, ma
limitatamente all’abitazione principale!
Tizio: E come
avviene la rateazione?
Fisco: I
contribuenti possono scegliere se pagare l’Imu in due o
in tre rate. Nel primo caso viene pagato il 50% entro il
18 giugno e il restante 50%, con eventuale conguaglio,
entro il 17 dicembre. Se decidono per la rateazione, la
prima e la seconda rata, corrispondenti ciascuna al
33,3% saranno sempre versate entro il 18 giugno e il 17
settembre, mentre il 17 dicembre sarà la data di
scadenza per il saldo. I proprietari di altri immobili
devono invece fare i conti con il tradizionale calcolo
che prevede due scadenze, giugno e dicembre, per pagare
rispettivamente acconto e saldo. Gli acconti vengono
calcolati con le aliquote standard: 0,4% per
l’abitazione principale e 0,76% per gli altri
fabbricati. Le scelte comunali sulle eventuali
variazioni delle aliquote verranno poi impiegate al
momento del saldo.
Tizio: La
rateizzazione mi sembra una valida alternativa!
Fisco: Non
sono del tuo stesso avviso! La possibilità di
alleggerire il peso dell’Imu sull’abitazione principale
dando l’opportunità di pagarla in tre rate, si è di
fatto trasformata in un ulteriore adempimento,
considerato che il contribuente deve riportare nell’F24
quale rata sta versando, mentre la stessa informazione
non è richiesta per le altre tipologie di immobili.
Tizio: La
rateazione era stata fortemente voluta dall’esecutivo
perché considerata passaggio fondamentale per alleviare
i sacrifici delle famiglie.
Fisco: Però
non ho visto nessun contribuente fare salti di gioia!
Tizio:
Neanche a me è capitato!
Fisco: Ed
allora, la verità è un’altra! La rateazione, applicabile
solo all’abitazione principale ed estesa alle
pertinenze, ha generato non poca confusione in migliaia
di F24 compilati e rifiutati da istituti di credito ed
uffici postali perché privi del necessario codice.
Immediato l’intervento dell’Agenzia delle Entrate che ha
comunicato a banche e poste l’obbligo di accettare anche
le deleghe sprovviste dell’indicazione del numero delle
rate prescelte. Appurato che si può anche lasciare la
casella “rateazione/mese di riferimento” in bianco,
tuttavia per una corretta compilazione della delega di
versamento F24 è consigliabile inserire il codice. Per
il versamento in tre rate quindi si trascrive il codice
“0102” per la quota di giugno, “0202” per quella di
settembre e “0101” per il saldo dicembrino. Se il
versamento avviene invece in due rate, giugno e
dicembre, ad entrambe va inserito il codice “0101”.
Tizio: E’
preferibile pagare in due o in tre rate?
Fisco:
Ritengo che sia preferibile pagare in due rate. Il
versamento rateizzato richiede ulteriori conteggi e
scadenze da rispettare con evidenti complicazioni dal
punto di vista degli adempimenti. Non solo, chi decide
per la rateizzazione, il
17
settembre ultimo giorno utile per versare il secondo
acconto, si troverà ad aver già pagato i due terzi
dell’imposta
complessivamente dovuta. Invece, con le due sole rate di
giugno e dicembre, a quella stessa data, e fino alla
metà di dicembre, considerato che il saldo andrà versato
entro il 17 dicembre, ne pagherà solo la metà!
Tizio: E’
difficile calcolare l’Imu?
Fisco: Il
dato di partenza è la rendita catastale indicata
nell’atto notarile. Se la compravendita è anteriore al
1992, la rendita catastale presente nel rogito non è più
valida e necessita quindi una visura aggiornata
recandosi presso gli sportelli dell’Agenzia del
Territorio o, muniti di codice fiscale, collegandosi al
sito dell’Agenzia stessa. Acquisita la rendita, la si
deve prima rivalutare del 5%, cioè moltiplicarla per
1,05 e poi di nuovo moltiplicare per un coefficiente
fisso che varia a seconda della tipologia dell’immobile.
Tizio: I
coefficienti sono quelli che mi hai precedentemente
elencato!
Fisco:
Esattamente!
Tizio: E poi?
Fisco:
Sull’importo si applicano le aliquote ottenendo così l’Imu
su base annua da rapportarla alla percentuale e ai mesi
di possesso dell’immobile soggetto a tassazione.
Soltanto sull’abitazione principale e relative
pertinenze c’è la possibilità di usufruire delle
detrazioni.
Tizio: Quali
sono i requisiti affinché un appartamento possa essere
definito abitazione principale?
Fisco: Ai
fini Imu si considera abitazione principale l’immobile
nel quale il possessore e il suo nucleo familiare vivono
abitualmente e risiedono anagraficamente. E’ dunque
necessario che nell’immobile risieda ed abbia stabile
dimora non solo il contribuente ma anche, ove esistente,
il suo nucleo familiare.
Tizio: Nel
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano
però stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi ci saranno più abitazioni
principali?
Fisco: Se
nell’unità immobiliare destinata ad abitazione
principale risiede e dimora soltanto uno dei coniugi
poiché l’altro risiede e dimora in un diverso
appartamento situato nello stesso Comune, l’agevolazione
spetta solo ad uno dei due immobili. Qualora invece gli
stessi immobili destinati ad abitazione principale, da
parte dei componenti di un medesimo nucleo familiare,
siano ubicati in Comuni diversi, ad esempio per esigenze
lavorative, entrambi possono beneficiare delle
agevolazioni.
Tizio: Chi
abita in un casa composta da due unità immobiliari
accatastate separatamente con due distinte rendite può
considerarle entrambe abitazione principale? Ad esempio
due appartamenti collegati mediante l’accesso di una
porta interna e quindi di fatto unica abitazione?
Fisco: Non si
può usufruire per entrambi gli appartamenti delle
agevolazioni spettanti all’abitazione principale! Solo
su di uno si applica, a discrezione del contribuente,
l’aliquota ridotta e le detrazioni, l’altro viene invece
considerato come seconda abitazione e quindi tassato con
l’aliquota ordinaria dello 0,76%. Soltanto con
l’accatastamento unitario dei due appartamenti si potrà
usufruire per intero degli “sconti” previsti per
l’abitazione principale.
Tizio: E in
caso di separazione dei coniugi?
Fisco: Ai
soli fini Imu il pagamento spetta al coniuge non
proprietario della casa coniugale ma assegnatario della
stessa a seguito di separazione o divorzio usufruendo di
tutti i benefici applicati all’abitazione principale:
detrazione di 200 euro sull’unità immobiliare,
detrazione di 50 euro per ogni figlio inferiore a 26
anni ed aliquota agevolata dello 0,4%.
Tizio: Per le
pertinenze all’abitazione principale, come dobbiamo
regolarci?
Fisco: Le
pertinenze hanno lo stesso regime agevolato che spetta
all’abitazione principale. La rigida normativa
tributaria considera come pertinenze all’abitazione
principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna
delle seguenti categorie catastali: C/2 magazzini e
locali di deposito, C/6 autorimesse e C/7 tettoie con un
limite massimo complessivo di tre pertinenze.
Tizio: Se il
contribuente possiede più pertinenze appartenenti alla
stessa categoria catastale, ad esempio due tettoie, come
dovrà regolarsi?
Fisco: E’ lo
stesso contribuente a dover individuare quali, tra le
due tettoie, “congiungere” all’abitazione principale.
Tizio: La
detrazione Imu per l’abitazione principale di 200 euro
si può anche applicare sulle pertinenze?
Fisco: Sì, ma
solo in caso di capienza! Cioè, se per azzerare l’Imu da
versare, è ad esempio sufficiente la detrazione
sull’abitazione principale di 130 euro, i restanti 70
euro si applicano sulle pertinenze.
Tizio: E se
per le pertinenze sono invece sufficienti 20 euro,
l’eccedenza di 50 euro potrà essere richiesta a rimborso
dal contribuente?Fisco:
Secondo te?
Tizio: Non
so, forse il Comune potrebbe sforzarsi di essere
generoso e quindi…
Fisco: E
quindi un bel niente! L’ente municipale non restituirà
la differenza!
Tizio: Se
l’acconto Imu è pari a zero bisogna presentare il
modello F24?
Fisco: Se si
verificano le stesse situazioni dell’esempio precedente
non bisognerà presentare in banca o all’ufficio postale
l’F24. Se invece si utilizza un credito d’imposta per
azzerare l’Imu da versare, ad esempio il credito Irpef
risultante dal modello 730, allora l’F24 anche se con
saldo zero va presentato.
Tizio:
Gli appartamenti concessi in uso gratuito possono essere
assimilati alle abitazioni principali?
Fisco: Gli
enti locali non hanno la possibilità di considerare
abitazione principale l’unità immobiliare concessa in
uso gratuito al proprio figlio che ci abita e vi risiede
anagraficamente. Per questo immobile i genitori devono
pertanto pagare l’Imu come seconda casa e con la
conseguente applicazione dell’aliquota dello 0,76%.
Analogo trattamento per gli appartamenti concesso in uso
gratuito a parenti ed amici che ai fini Ici, in virtù
alla maggiore autonomia concessa ai Comuni, spesso
godevano delle agevolazioni come abitazione principale.
Con l’Imu, invece, sono anch’essi sottoposti
all’aliquota ordinaria. Pertanto, in base alla nuova e
più restrittiva definizione di abitazione principale, in
nessun modo le abitazioni concesse in comodato, cioè in
uso gratuito, possono essere assimilate all’abitazione
principale. E non finisce qui!
Tizio:
Ancora?
Fisco: Anche
le abitazioni di coloro che per motivi di lavoro hanno
l’obbligo della residenza altrove o la loro residenza
non coincide con la dimora abituale come gli
appartenenti alle Forze dell’Ordine e militari in
genere, restano esclusi dal regime agevolato dell’Imu.
Tizio: E i
fabbricati rurali? Spero che questi siano almeno
esentati dalla tassazione?
Fisco: I
fabbricati rurali strumentali sono assoggettati
all’aliquota dello 0,2% che tuttavia può anche essere
ridotta dal Comune sino all’1%. Il versamento di acconto
del mese di giugno è pari al 30% dell’imposta dovuta.
Mentre per i fabbricati rurali abitativi e strumentali
non ancora iscritti in catasto, l’Imu si versa in unica
soluzione, a titolo di saldo, entro il 17 dicembre. Sono
invece escluse dall’Imu le costruzioni rurali
strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività
agricola situate nei Comuni classificati come montani o
parzialmente montani di cui all’elenco predisposto
dall’Istat.
Tizio: Mah!
Vorrei sapere da dove ti viene tutta questa avidità di
denaro spremendo così i contribuenti già ridotti
all’osso da una crisi economica che non conosce tregua!
Fisco: Non
accetto nessuna paternale! E’ il Governo che ha adottato
queste dure norme restrittive!
Tizio:
Sottovalutando però il pesante impatto dell’Imu sui
bilanci delle famiglie che già stentano ad arrivare alla
terza settimana!
Fisco: Ho più
volte evidenziato questa dolorosa situazione!
Tizio: Non mi
dire che hai recitato la parte dalla vittima? Proprio
tu!
Fisco: Non
fare lo spiritoso! Solo su un punto sono riuscito ad
impormi! I Comuni possono infatti considerare adibite ad
abitazione principale le unità immobiliari possedute da
anziani e disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari sia quelle possedute da
cittadini italiani residenti all’estero, a condizioni
che gli immobili non siano stati concessi in locazione.
Affinché ciò avvenga è quindi indispensabile che l’ente
municipale inserisca nel proprio regolamento che
disciplina l’Imu tale circostanza. Caso contrario,
l’immobile è considerato come seconda casa e quindi con
l’applicazione dell’aliquote di base dello 0,76% senza,
peraltro, poter beneficiare delle detrazioni spettanti
all’abitazione principale. D’obbligo quindi contattare
il Comune dove ricadono queste tipologie di
appartamenti.
Tizio: Chi
vive all’estero può utilizzare l’F24 per versare l’Imu?
Fisco: Per
chi vive oltre confine ed è proprietario di unità
immobiliari in Italia, non può impiegare l’F24. Il
versamento dell’Imu deve avvenire a mezzo bonifico. Uno
indirizzato al Comune dove sono ubicati gli immobili e
l’altro, per la quota di competenza statale,
direttamente alla Banca d’Italia.
Tizio: Nel
caso in cui il proprietario di un appartamento con
residenza e domicilio nello stesso abbia, ad esempio,
concesso in locazione due stanze a studenti, può
considerare l’unità immobiliare come abitazione
principale?
Fisco:
L’appartamento, in questa particolare circostanza, anche
se in parte locato, non perde la destinazione di unità
immobiliare adibita ad abitazione principale pertanto
può usufruire dell’aliquota agevolata e delle detrazioni
spettanti.
Tizio: Una
vedova usufruisce del diritto di abitazione sulla casa
coniugale. L’unico figlio proprietario al 50%, residente
e domiciliato nell’appartamento, nel pagare l’Imu può
usufruire della detrazione per l’abitazione principale?
Fisco: Nel
caso di immobile ereditato, il coniuge superstite
mantiene sempre il diritto di abitazione come peraltro
indicato all’articolo 540 del Codice Civile. Di
conseguenza, sola la madre è soggetta al pagamento per
intero dell’imposta, con l’applicazione della aliquota
dello 0,4% e relative detrazioni. Per tutte le altre
provenienze, non derivanti da successione, ogni
contitolare deve calcolare l’imposta in base alla
proprie condizioni oggettive e soggettive.
Tizio: Chi
possiede fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
deve pagare l’Imu?
Fisco: Per
queste tipologie di immobili l’imposta è ridotta del
50%. L’inagibilità o inabitabilità dei fabbricati deve
essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con
perizia a carico del proprietario. Il contribuente, in
alternativa, può presentare un’autocertificazione.
Tizio: E per
gli immobili storici?
Fisco: Anche
per i fabbricati dichiarati di interesse storico ed
artistico l’Imu si versa a metà. Beh, ora ti devo
lasciare!
Tizio: Non
abbiamo parlato dei terreni?
Fisco:
Cosa vuoi sapere ancora!
Tizio:
I terreni agricoli sono esentati dal versamento dell’Imu?
Fisco:
Stai scherzando? Il valore dei terreni agricoli è
costituito dal reddito dominicale, risultante in catasto
il primo gennaio 2012, rivalutato del 25% e poi
moltiplicato per 135. Il moltiplicatore si abbassa a 110
per terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e
condotti direttamente da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola solo per la parte di valore che
eccede 6.000 euro. Superata questa soglia scattano
riduzioni a scaglioni. Solo i terreni agricoli situati
in aree montane o di collina individuati con apposita
circolare del ministero delle Finanze, n° 9 del
14/6/1993, sono totalmente esenti dall’imposta.
Tizio:
E le aree fabbricabili?
Fisco:
Per il calcolo dell’imposta si applica l’aliquota dello
0,76%. La base imponibile è data dal valore venale in
comune commercio al primo gennaio 2012 determinata dalla
zona territoriale, dall’indice di fabbricabilità, dalla
destinazione d’uso consentita, dagli oneri per eventuali
lavori di adattamento del terreno necessari per la
costruzione e dai prezzi medi rilevati sul mercato dalla
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Gli
enti municipali, con apposito regolamento, possono
stabilire i valori di riferimento di queste aree.
Tizio:
E la dichiarazione Imu?
Fisco:
Deve essere presentata entro novanta giorni
dall’eventuale variazione intervenuta sul patrimonio
immobiliare. Solo per le variazioni avvenute nel 2012 la
dichiarazione Imu si deve presentare entro il prossimo
primo ottobre, con modalità che verranno rese note da
appositi decreti ministeriali. Ora devo davvero
scappare! Ho un appuntamento con il presidente Monti!
Tizio:
Con il premier?
Fisco:
Sì, con lui!
Tizio:
Ti chiedo allora la cortesia di fargli presente che gli
italiani hanno bisogno di regole stabili e chiare e non
di alchimie tributarie come l’Imu! Per un esatto
conteggio perché lo Stato e il Comune non inviano ai
contribuenti l’F24 già compilato? E poi l’Imu, al
contrario dell’Irpef, non prevede alcuna modulazione
proporzionale al reddito a disposizione. A parità di
unità immobiliare, una vedova con una pensione minima di
reversibilità pagherà la stessa cifra di un brillante
professionista con un reddito, ad esempio, di centomila
euro! Un’ingiustizia macroscopia che andrebbe al più
presto eliminata se l’esecutivo vuole veramente aspirare
ad un fisco equo ed imparziale!
Fisco:
Sarà mia cura e premura far presente le tue rimostranze.
Ora devo proprio andare! Ciao!
Tizio:
Ciao! Alla prossima!
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Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista
“il Quotidiano della Calabria” 11 giugno 2012
Piazza Scala - luglio 2012 |