Con la loro lettera del 9 luglio 2013 le OO.SS. (che dopo la liquidazione del Fondocomit non sono più fonti istitutive: i loro contatti con l'ente sono stati tuttavia auspicati nelle recenti sentenze della Cassazione) avevano richiesto l'applicazione dell'art. 27 del Fondocomit (riportato in calce).
Da parte nostra contiamo su un accordo fra tutte le parti in causa che permetta una sollecita definizione di questa annosa questione: in particolare contiamo sul pieno accoglimento di tutte le istanze di ammissione al riparto di zainettati, esodati, anticipati, etc. che eviterebbe un ulteriore contenzioso. E' infatti assodato che in caso di instaurazione di cause e/o di curiosi quanto inutili tentativi di ricusazione dei liquidatori gli aventi diritto o supposti tali dovranno prepararsi ad un'altra pluriennale attesa.
Piazza Scala 

 

 

 

Milano, 24 luglio 2013

DIRCREDITO FD - FABI - FIBA/CISL - FISAC/CGIL -
SINFUB - UGL CREDITO - UILCA

e p.c.

Casella di testo: RACCOMANDATA A.R.
RACCOMANDATA A.R.
Dott.ssa Livia POMODORO
Presidente del Tribunale di Milano

Intesa Sanpaolo SpA
Direzione Centrale Risorse Umane
Servizio Politiche del Lavoro

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

 

In relazione alla Vostra comunicazione del 9 luglio scorso - indirizzata anche al Presidente del Tribunale di Milano, oltre che per conoscenza alla Banca - corre l’obbligo di precisare che la ricostruzione dei fatti da Voi rappresentata non considera tutto quanto accaduto dal 2004 in poi. Non possiamo pertanto esimerci dal replicare, seppur sinteticamente, a chiarimento e sostegno delle scelte effettuate dagli Organi amministrativi e di controllo del Fondo tempo per tempo succedutisi.
Innanzitutto i Liquidatori condividono il rammarico espresso dalle OO.SS. che la Corte di Cassazione (in assenza di precedenti in materia) abbia ritenuto che, pur in questa peculiare situazione del Fondo (riconosciuto "in bonis”), fosse necessario far precedere al piano riparto la fase dello stato passivo, con gli adattamenti del caso. Anche la preoccupazione di evitare che la procedura in corso potesse condurre a risultati che qualcuno potrebbe considerare “non equi”, aveva a suo tempo indotto l’Ente - con il sostanziale assenso della Autorità vigilanti - a presentare direttamente il piano di riparto, confidando in una rapida verifica giudiziaria delle pretese per “categorie” anziché per singole posizioni individuali.
Premesso tutto ciò, il Collegio dei Liquidatori, in coerenza con quanto deciso dal precedente Consiglio di Amministrazione, non può che ribadire l’assenza di presupposti sia logici che giuridici per l’applicazione dell’alt. 27 dello Statuto del Fondo (che peraltro genererebbe effetti disomogenei anche all'interno di alcune categorie di interessati alla ripartizione del residuo attivo del patrimonio).
In particolare ricordiamo che il processo di liquidazione del Fondo nasce e si incardina sulla scelta delle Fonti Istitutive (Organizzazioni Sindacali e Banca) operata con l’Accordo del 10 dicembre 2004. In conseguenza a ciò gli organi amministrativi del Fondo (composti in misura paritetica da rappresentanti nominati dalla Banca ed eletti dagli Iscritti) informarono sin dal Bilancio 2004, approvato nell’agosto 2005, che "A far data dal 1° gennaio 2005... risultano superate le disposizioni previste negli art. 25 e 27 dello Statuto e l’intero realizzo del patrimonio immobiliare sarà imputato in proporzione fra tutti i Partecipanti (attivi e pensionati) alla Gestione Vecchi Iscritti”.
Tale scelta, effettuata in coerenza con i contenuti dell’Accordo 10 dicembre 2004, è stata poi anno dopo anno ribadita anche negli incontri tenutisi con Voi e non ci risulta sino ad oggi sia mai stata contestata dalle Fonti Istitutive.
Pur comprendendo che, nel tipo di procedura utilizzata, la tentazione di “massimizzare” le somme da richiedere possa apparire ragionevole per una parte dei Partecipanti al Fondo aderenti alla riforma del 1999 e relativo nuovo Statuto, non possiamo che rimarcare come rispetto al percorso sin qui seguito, prima dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e poi dal Collegio dei Liquidatori, il criterio di riconoscimento dei “crediti” da Voi ora proposto (sul quale non ci risulta che la Banca concordi, essendo ancorata agli accordi del 2004 e alle scelte compiute dagli organi del Fondo) sia assolutamente estraneo.
Inoltre, i Giudici, interessati dalla “interpretazione autentica” dell’articolo 27 dello Statuto, sinora hanno sempre condiviso l’impostazione del Fondo (cfr. da ultimo la sentenza della Corte di Appello di Roma del 20 ottobre 2010).
Osserviamo poi, per quanto occorra, che, anche in vigenza dell’alt. 27, i criteri relativi alla valorizzazione del patrimonio immobiliare adottati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, sempre riportati nei bilanci successivi all’anno 2000, non avrebbero comunque consentito di inserire, in tale tipologia di “plusvalenza”, quanto accaduto nell’anno 2005.
Infine, auspichiamo che la Vostra comunicazione non finisca con aggravare la situazione di contenzioso, dilatando i tempi di conclusione di questa vicenda, contrariamente a quanto da Voi correttamente sollecitato nel Vostro comunicato dopo l’incontro con noi del 22 maggio 2013, quando convenivate “sull'esigenza di favorire al massimo la rapidità di distribuzione delle plusvalenze residue” (così da permettere di far fronte alle numerose richieste provenienti dai partecipanti più deboli ed anziani - tutt’altro che privilegiati - che avevano persino manifestato la disponibilità ad una soluzione per loro meno favorevole rispetto alla suddivisione proporzionale del patrimonio).
Distinti saluti.


Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in liquidazione
per il Collegio dei Liquidatori Il Presidente
(Angelo Elia)

 

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Clicca qui per visualizzare la lettera del 9 luglio delle OO.SS.

 

 

 

ART. 27 - PLUSVALENZE DEL COMPARTO IMMOBILIARE

1)    Le plusvalenze che dovessero essere realizzate, a partire dall’anno 2000, nel comparto immobiliare del patrimonio del FONDO rispetto alla sua consistenza all’ultima data di valorizzazione, saranno attribuite ai lavoratori iscritti prima del 28 aprile 1993 e in servizio alla data del 1° gennaio 2000 nonché ai "differiti” di cui all’art. 45 sino a concorrenza del valore virtuale del segmento di programma previdenziale maturato secondo le previgenti disposizioni, con accredito nei rispettivi conti individuali, se in attività di servizio o “differiti”, o mediante rivalutazione della prestazione, nel casti in cui. viceversa, abbiano conseguito il diritto a pensione, fruendo della relativa prestazione.
2)    Ulteriori eventuali plusvalenze realizzate nel suddetto comparto, una volta soddisfatto il limite di cui al «minia precedente, saranno ripartite, con le stesse modalità, a beneficio di tutti i lavoratori che sono stati interessati dalla delibera di rideterminazione dei coefficienti per il calcolo delle pensioni dirette, di cui all'alt. 23 del previgente Statuto del FONDO, adottata dal Consiglio di Amministrazione in dilla 28 giugno 1999.

 

 

 

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