Cosenza, 8 gennaio 2012
Associazione Pensionati Carical e Banca Carime
www.asspenscarical.altervista.org

 


 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore Commercialista.
il Quotidiano, domenica 8 gennaio 2012

 

Causa la crescita dell’inflazione e la conseguente crescita dei tassi di interesse correnti sul mercato finanziario, dal primo gennaio 2012 il tasso degli interessi legali è passato dall’1,5% al 2,5%. A stabilirne l’aumento è il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011, n. 291.
Il Codice Civile del 1942 ha fissato all’articolo 1284 il tasso legale al 5% annuo rimasto tale fino al 1990. Da tale data è poi cambiato ben dieci volte: dal 16/12/1990 al 31/12/1996 è stato elevato al 10%, dal 1/1/1997 al 31/12/1998 è rientrato al 5%, dal 1/1/1999 al 31/12/2000 è stato dimezzato al 2,5% per poi passare al 3,5% dal 1/1/2001 al 31/12/2001 e al 3% dal 1/1/2002 al 31/12/2003, ed ancora al 2,5% dal 1/1/2004 al 31/12/2007 e di nuovo al 3% dal 1/1/2008 al 31/12/2009, e poi all’1% dal 1/1/2010 al 31/12/2010 elevato all’1,5% dal 1/1/2011 al 31/12/2011 ed infine all’2,5% dal 2012. Gli interessi legali possono essere modificati con apposito decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente all’applicazione del nuovo tasso. Qualora entro tale data non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Il tasso legale è stato istituito per disciplinare i rapporti patrimoniali nei casi in cui la misura dell’interesse non è stata preventivamente determinata. L’applicazione dell’interesse legale si ha quando, a seguito di una controversia, il creditore ottiene l’importo con ritardo o perché il debitore paga dopo la scadenza prevista. In questo caso il creditore, oltre alle somme a lui spettanti, ha diritto di richiedere il pagamento degli interessi calcolati al tasso legale. Il saggio legale costituisce inoltre la misura massima degli interessi che il creditore può richiedere al debitore nei casi in cui il tasso pattuito non risulti da atto pubblico o da scrittura privata.
Quindi, se la misura degli interessi, entro certi limiti, è superiore al tasso legale, occorrerà redigere un atto scritto. Vi sono molte norme che prevedono l’applicazione obbligatoria dell’interesse legale nei rapporti tra cittadini o tra cittadini e lo Stato. Tra queste annoveriamo le disposizioni del contratto di locazione allorché il proprietario deve remunerare il deposito cauzionale consegnatovi dall’inquilino. La facoltà del proprietario di richiedere, quando sostiene spese di manutenzione straordinaria nell’unità immobiliare locata o sulle parti comuni condominiali, un aumento del canone di locazione nella misura dell’interesse legale calcolato sulle spese sostenute. E poi, gli interessi di mora per ritardati pagamenti dell’inquilino o per la restituzione di somme percepite in più dal proprietario, il risarcimento dei danni e i pagamenti effettuati in ritardo quando però non è stato precisato il livello di penale e il rimborso anticipato di debiti cambiari. Ed ancora, la regolarizzazione degli omessi o tardivi versamenti relativi ad Ici, Iva, Irpef ed altri tributi attraverso il ravvedimento operoso. Effetti, infine, si hanno si hanno per il meccanismo di calcolo del valore imponibile di rendite, pensione e usufrutto.

 

 

 

 

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