Consulenza
fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore Commercialista.
il Quotidiano, domenica 8 gennaio 2012
Causa la crescita dell’inflazione e la conseguente
crescita dei tassi di interesse correnti sul mercato finanziario, dal primo
gennaio 2012 il tasso degli interessi legali è passato dall’1,5% al 2,5%. A
stabilirne l’aumento è il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze
del 12 dicembre 2011, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011, n. 291.
Il Codice Civile del 1942 ha fissato all’articolo 1284 il tasso legale al 5%
annuo rimasto tale fino al 1990. Da tale data è poi cambiato ben dieci
volte: dal 16/12/1990 al 31/12/1996 è stato elevato al 10%, dal 1/1/1997 al
31/12/1998 è rientrato al 5%, dal 1/1/1999 al 31/12/2000 è stato dimezzato
al 2,5% per poi passare al 3,5% dal 1/1/2001 al 31/12/2001 e al 3% dal
1/1/2002 al 31/12/2003, ed ancora al 2,5% dal 1/1/2004 al 31/12/2007 e di
nuovo al 3% dal 1/1/2008 al 31/12/2009, e poi all’1% dal 1/1/2010 al
31/12/2010 elevato all’1,5% dal 1/1/2011 al 31/12/2011 ed infine all’2,5%
dal 2012. Gli interessi legali possono essere modificati con apposito
decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15
dicembre dell’anno precedente all’applicazione del nuovo tasso. Qualora
entro tale data non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane
invariato per l’anno successivo.
Il tasso legale è stato istituito per disciplinare i rapporti patrimoniali
nei casi in cui la misura dell’interesse non è stata preventivamente
determinata. L’applicazione dell’interesse legale si ha quando, a seguito di
una controversia, il creditore ottiene l’importo con ritardo o perché il
debitore paga dopo la scadenza prevista. In questo caso il creditore, oltre
alle somme a lui spettanti, ha diritto di richiedere il pagamento degli
interessi calcolati al tasso legale. Il saggio legale costituisce inoltre la
misura massima degli interessi che il creditore può richiedere al debitore
nei casi in cui il tasso pattuito non risulti da atto pubblico o da
scrittura privata.
Quindi, se la misura degli interessi, entro certi limiti, è superiore al
tasso legale, occorrerà redigere un atto scritto. Vi sono molte norme che
prevedono l’applicazione obbligatoria dell’interesse legale nei rapporti tra
cittadini o tra cittadini e lo Stato. Tra queste annoveriamo le disposizioni
del contratto di locazione allorché il proprietario deve remunerare il
deposito cauzionale consegnatovi dall’inquilino. La facoltà del proprietario
di richiedere, quando sostiene spese di manutenzione straordinaria
nell’unità immobiliare locata o sulle parti comuni condominiali, un aumento
del canone di locazione nella misura dell’interesse legale calcolato sulle
spese sostenute. E poi, gli interessi di mora per ritardati pagamenti
dell’inquilino o per la restituzione di somme percepite in più dal
proprietario, il risarcimento dei danni e i pagamenti effettuati in ritardo
quando però non è stato precisato il livello di penale e il rimborso
anticipato di debiti cambiari. Ed ancora, la regolarizzazione degli omessi o
tardivi versamenti relativi ad Ici, Iva, Irpef ed altri tributi attraverso
il ravvedimento operoso. Effetti, infine, si hanno si hanno per il
meccanismo di calcolo del valore imponibile di rendite, pensione e
usufrutto.