Cosenza, 14 settembre
2010
Comunicazione N°79_2010 (rassegna stampa telematica)
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Fruibilità della franchigia: rilevanti i beni donati in vita dal
defunto
AI FINI della determinazione della franchigia fruibile per le
successioni, sono rilevanti tutte le donazioni fatte in vita dal de
cuius, sia quelli precedenti al 25 ottobre 2001, sia quelle
stipulate nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 (data di
entrata in vigore della normativa che ha soppresso l'imposta sulle
successioni e donazioni) e il 29 novembre 2006, data di entrata in
vigore dell'attuale regime. Si è così espressa la Commissione
Tributaria provinciale di Bergamo (con sentenza n. 44/8/2010) in una
controversia avente ad oggetto avviso di liquidazione della maggiore
imposta principale sulle quote degli eredi e legatari, avvenuta a
seguito di dichiarazione di successione presentata nel corso 2008 da
una coerede, in cui risultavano delle donazioni compiute dalla
defunta alle eredi, alcune effettuate nel periodo in cui l'imposta
sulle successioni e donazioni era stata abrogata. Contro l'atto di
liquidazione, le eredi propongono distinti ricorsi ritenendo il
provvedimento illegittimo in quanto "l'Agenzia entrate, basandosi
sulla circolare n. 3/E/2008, ha adottato una interpretazione
applicativa dell'art. 8 del TUS n. 346/90 che non ritengono
condivisibile, poichè devono ritenersi irrilevanti le donazioni
compiute nel periodo in cui l'imposta era abrogata, oltre a quelle
per le quali l'imposta era stata già applicata. Costituitasi in
giudizio, l'Agenzia sostiene la legittimità del proprio operato e
chiarendo che risultano infondate ed inidonee le doglianze dei
ricorrenti tendenti a giustificare la richiesta di nullità del
provvedimento impugnato, poiché l'art. 2, comma 50, del D.L.
262/2006, convertito con modifiche dalla legge 286/2006, stabilisce
che per quanto non diversamente previsto dalle norme introdotte nel
2006 si applicano le disposizioni dettate dal testo unico di cui al
D.Lgs. n. 346/1990, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001,
ossia al giorno precedente l'entrata in vigore della legge 383 del
2001, la quale aveva soppresso l'imposta sulle successioni e
donazioni. In particolare, l'Ufficio afferma che il valore
attualizzato delle donazioni non influisce sulla base imponibile del
tributo ma rileva solo ai fini della determinazione della
franchigia. La Commissione ritiene che "sono rilevanti, per la
determinazione della franchigia fruibile per le successioni, tutte
le donazioni fatte in vita dal de cuius, sia quelli precedenti al 25
ottobre 2001, sia quelle stipulate nel periodo compreso tra il 25
ottobre 2001, data di entrata in vigore della normativa (art. 13,
comma 1, Legge 18/10/2001, n. 383, con effetto sulle successioni
aperte e donazioni effettuate successivamente al 25/10/2001) che ha
soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni e il 29 novembre
2006, data di entrata in vigore del regime attuale (art. 2, commi
47-54, D.L. 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni, dalla
Legge 24 novembre 2006, n. 286, in vigore dal 29 novembre 2006)".
Pertanto, l'Ufficio ha correttamente operato in sede di liquidazione
dell'imposta, maggiorando il valore complessivo dei beni devoluti
dalla defunta alle eredi per le donazioni compiute nel periodo in
cui l'imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata, non
allo scopo di attrarre a tassazione i beni donati in vita dalla
defunta, che devono essere comunque esclusi dalla determinazione
della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, ma al
solo fine di determinare la fruibilità della franchigia.
Infatti, l'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 346/1990, resta
applicabile alla nuova disciplina dell'imposta sulle successioni, in
quanto compatibile con la stessa, con il solo scopo di attrarre a
tassazione i beni donati in vita dal defunto, ai fini della
fruibilità della franchigia; beni che devono essere comunque esclusi
dalla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di
successione. Infatti, il citato comma 4 non risulta abrogato
dall'art. 2, comma 52, del D.L. 262/2006, che ha espressamente
abrogato le sole seguenti disposizioni del citato Decreto:
a) art. 7, commi da 1 a 2-quater; b)art. 12, commi I-bis e I-ter;
c)art. 56, commi da 1 a 3, del previgente D.Lgs. n. 346/1990; d)art.
13, legge n. 383/2001. Per i giudici di merito, è indubbio che "il
regime fiscale delle successioni e donazione abbia avuto una totale
innovazione legislativa con il D.L. 262/2006 e che sussistano alcuni
problemi di coordinamento tra la nuova normativa e le precedenti
disposizioni di legge ivi richiamate, ma tanto l'evoluzione
legislativa, quanto altresì i termini usati dal legislatore nella
stesura delle norme, inducono a ritenere che il comma 47, dell'art.
2, del D.L. 262/06 non abbia istituito una nuova imposta sulle
successioni e, certamente, il rinvio al D.Lgs. n. 3461990, nella
parte compatibile con la nuova normativa, ha riportato in vita la
precedente disciplina, per quanto applicabile".
(Commissione tributaria provinciale Bergamo, Sentenza, Sez. VIII,
17/05/2010, n. 44) 25/08/2010 -
Questo articolo è tratto da: Il Quotidiano Ipsoa
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