ICI 2011, SCATTA L'ORA DEL SALDO
Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista,
il Quotidiano, domenica 4 dicembre 2011

 

 

Neanche il tempo di smaltire il versamento dell'acconto Irpef novembrino che già un'altra scadenza bussa alle tasche del contribuente. Entro venerdì 16 dicembre bisogna versare il saldo lei per il 2011. Anche quest'anno, forse sarà l'ultimo, non sono tenuti al versamento dell'imposta comunale sugli immobili i titolari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Fanno però eccezione solo gli immobili iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 rispettivamente abitazioni signorili, ville e castelli. Per chi possiede tali unità immobiliari l'imposta è dovuta con l'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione se stabilita dall'ente municipale. Per le pertinenze dell'abitazione principale il comune ha facoltà di stabilire quante sono quelle esentate ai fini lci. In un comune, ad esempio le due pertinenze del contribuente potrebbero non essere assoggettate all'imposta mentre in un altro ente municipale solo una di esse potrebbe essere esentata. D'obbligo quindi consultare con particolare attenzione il regolamento comunale disponibile sul sito internet dell'ente locale, il sito www.ancicnc.it o nella apposita sezione dedicata nel sito dell'Agenzia delle Entrate. A differenza di altre imposte che relazionano i conteggi dell'anno precedente, l'Ici si riferisce all'anno in corso e deve essere versata in due rate: la prima scaduta il 16 giugno pari al 50% dell'lci dovuta e calcolata con le aliquote dell'anno 2010, la seconda in scadenza il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2011 e con l'eventuale conguaglio sulla prima rata. I calcoli dell'lci, ottenuti in base alle aliquote e alle detrazioni applicate dai comuni per il 2011, devono essere eseguiti solo in occasione del versamento del saldo. Tale modalità serve per agevolare, in particolar modo, coloro che possiedono immobili in più comuni. Molto spesso, infatti, gli stessi enti municipali comunicano le nuove aliquote e le detrazioni in ritardo con scarsa pubblicità alle delibere causando, in tal modo, non poche difficoltà ai contribuenti. Se per tutto il 2011, non ci sono state modifiche che riguardano l'immobile posseduto e, soprattutto, se l'ente municipale ha deliberato le stesse aliquote e detrazioni dell'anno scorso, sarà sufficiente versare il restante 50% dell'lci ricopiando tutti gli importi del versamento dell'acconto di giugno ma con l'accortezza di barrare la casella saldo. Nulla comunque vietava al contribuente di calcolare l'imposta sulla base delle aliquote e delle detrazioni definite dall'ente locale per il 2011 già in occasione del versamento della prima rata di acconto. In quel caso però, l'Ici andava versata in unica soluzione, con l'aggiunta quindi del saldo. Ogni proprietario deve pagare l'Ici in base alla propria quota e al numero di mesi in cui si è verificato il possesso del bene. Se si tratta di giorni ne sono sufficienti sedici per fare un mese intero. Sulle unità immobiliari che presentano danni tali da non poter essere abitate o che sono inagibili vi è la riduzione è del 50%. Per dimostrare l'inabitabilità o l'inagibilità devono mancare gli allacciamenti di acqua, luce e gas. E' sufficiente, in tali casi, presentare al comune un'autocertificazione.

 

 

inviato da:
ASSOCIAZIONE PENSIONATI CARICAL E BANCACARIME -COSENZA
www.asspenscarical.altervista.org

 

 

 

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