Abbiamo reperito
su Facebook uno scambio di pareri fra un collega sindacalista
(che comunque non è un legale) e l'Avvocato Michele Iacoviello di Torino, patrocinante di numerosi colleghi che
hanno fatto opposizione allo stato passivo e autore di
un'ipotesi di transazione presentata al Tribunale di Milano
(già pubblicata sul sito).
Questa pagina vuole informare chi non presenta il social
network in quanto risponde a numerose domande che ognuno di
noi si è poste in relazione all'andamento del
contenzioso in corso.
Piazza Scala |
La prima osservazione del
collega
Mi dispiace fare il bastian contrario, ma trovo
fuori posto se non impossibile mischiare le due
procedure. L'accordo UNP-Anpecomit prevedeva la
rinuncia da parte dei pensionati al 1997 a
favore dei ricorrenti di allora (e tale momento
è ormai .toria).
Siamo adesso in una procedura concorsuale e sarà
il giudice a decidere se i ricorrenti hanno
diritto o meno all'articolo 27, inapplicato nei
confronti di tutti i silent da parte del CDAi.
Qualsiasi cifra riconosciuta in più ai
ricorrenti va tolta dalla massa ripartibile
(quindi non solo dai pensionati al 1997). Al
massimo si potrà distribuire la massa al netto
delle rivendicazioni, che proseguiranno "usque
ad mortem" l'azione giuridica nelle varie fasi,
salvo recesso del ricorrente stesso avuto
riguardo alla propria posizione. Poi ci sarà la
soluzione giuridica sull'azione dichiarativa e
se l'art. 27 andava applicato occorrerà
riprendere ciò che è stato distribuito in più. |
La risposta di
Michele Iacoviello
lo Stato Passivo predisposto dai Liquidatori è
vincolante per tutti coloro che non si sono
opposti entro i 30 giorni. I LAVORATORI IN
SERVIZIO NON HANNO PRESENTATO ALCUNA
OPPOSIZIONE. Si è trattato di una libera scelta
da parte loro e dei sindacati.
Quindi lo Stato Passivo per loro è ormai
definitivo. Inoltre chi non ha presentato
domande di ammissione al passivo entro un anno
(scaduto il 23 dicembre 2014), è ormai decaduto
e non può più mettere in discussione nulla.
Questa è la legge.
Quando verrà effettuato il Riparto (speriamo al
più presto) le somme attribuite saranno
IRREVOCABILI in base all’ art. 114 della Legge
Fallimentare.
Il ricorso proposto da alcuni sindacati è
INAMMISSIBILE (come già dichiarato dal
Tribunale) e arrivati a questo punto serve solo
a far perdere ulteriore tempo a tutti.
Il motivo della inammissibilità è assai
semplice: ognuno ha il diritto di fare causa per
difendere i propri diritti individuali, ma
NESSUNO può fare causa al posto di un altro. Se
ad esempio Tu ritenessi di avere un diritto, non
saresti certo contento se pretendessi io di
farlo valere al tuo posto. Al contrario vorresti
giustamente farlo tu.
Per questo la legge esige la firma individuale
dei titolari del diritto.
Perché i Sindacati vogliono fare la causa senza
nemmeno una delega firmata anche da un solo
lavoratore ? La vostra causa è stata
semplicemente sbagliata in partenza.
Per questo il Tribunale vi ha anche condannato a
5.000 Euro di spese.
E ADESSO TUTTI DOVREBBERO ASPETTARE PER ALTRI
DUE ANNI LA VOSTRA CAUSA SBAGLIATA ? E PERCHÉ ?
Vengo poi alla idea (molto curiosa) dell’
ARBITRATO.
Per nominare un arbitro debbono essere
ovviamente d’ accordo TUTTI gli interessati.
Tutti i 28.399 iscritti al Fondo ? Scherziamo ?
Magari invece secondo Te io posso pretendere di
nominare l’ arbitro che piace a me, mentre i
pensionati ante ’98 invece possono nominare un
altro arbitro che piace a loro.
Bene, alla fine quale dei due conta di più ?
Tiriamo a sorte ?
Torniamo allora con i piedi per terra, e
cerchiamo di tener conto di quello che dice la
legge.
Quindi vi sono pochi punti fermi:
1. La partita si gioca ormai solo fra coloro che
hanno già proposto l’ opposizione, poiché gli
altri hanno accettato lo Stato Passivo (o
comunque hanno fatto scadere i termini per l’
opposizione);
2. I Sindacati non possono fare causa a nome dei
singoli lavoratori (lo dice la Cassazione);
3. La vostra causa senza la firma dei singoli
lavoratori è inammissibile, e non vogliamo
aspettare altri due anni solo per sentircelo
dire.
4. I pagamenti che faranno i Liquidatori con il
riparto saranno irrevocabili in base all’ art.
114 della legge fallimentare.
Concludo: lo vogliamo fare questo accordo, così
tutti prendono i loro soldi e la facciamo finita
?
I dettagli della nostra proposta transattiva si
possono leggere sul nostro sito del Collegio
Difensivo:
http://www.fondocomitplusvalenze.it/index.html |
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La seconda
osservazione del collega
I pensionati ante 1998 hanno avuto il 100 dello
zainetto ed un acconto sulle plusvalenze,
decurtato prudenzialmente dai liquidatori per
tener conto dell'incidenza dell'articolo 27.
Quindi - vedendo capovolto il problema - tali
pensionati hanno già preso quello che dovevano
avere se si fosse applicato l'articolo 27. Il
criterio dei liquidatori non ha avallo giuridico
e va evitato di distribuire importi a chi non
deve riceverli. Facciamo anticipare l'azione
dichiarativa sull'articolo 27, accettando tutti
il giudizio del Presidente del Tribunale od
altro arbitro senza ulteriori ricorsi. In caso
di prevalenza dell'ipotesi dei liquidatori
decadrebbero tutti i ricorsi e si andrebbe ad
erogare tutto a breve. Viceversa, si rifarebbero
i conteggi in base all'art. 27 per tutti, cosa
che il Fondo ha già fatto ed è a disposizione.
Se qualcuno ha illuso i pensionati, non sono
certo coloro che da sempre invocano l'articolo. |
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Piazza Scala -
febbraio 2015
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