Abbiamo reperito su Facebook uno scambio di pareri fra un collega sindacalista (che comunque non è un legale) e l'Avvocato Michele Iacoviello di Torino, patrocinante di numerosi colleghi che hanno fatto opposizione allo stato passivo e autore di un'ipotesi di transazione presentata al Tribunale di Milano (già pubblicata sul sito).
Questa pagina vuole informare chi non presenta il social network in quanto risponde a numerose domande che ognuno di noi si  è poste in relazione all'andamento del contenzioso in corso.
Piazza Scala

La prima osservazione del collega
Mi dispiace fare il bastian contrario, ma trovo fuori posto se non impossibile mischiare le due procedure. L'accordo UNP-Anpecomit prevedeva la rinuncia da parte dei pensionati al 1997 a favore dei ricorrenti di allora (e tale momento è ormai .tori
a). Siamo adesso in una procedura concorsuale e sarà il giudice a decidere se i ricorrenti hanno diritto o meno all'articolo 27, inapplicato nei confronti di tutti i silent da parte del CDAi. Qualsiasi cifra riconosciuta in più ai ricorrenti va tolta dalla massa ripartibile (quindi non solo dai pensionati al 1997). Al massimo si potrà distribuire la massa al netto delle rivendicazioni, che proseguiranno "usque ad mortem" l'azione giuridica nelle varie fasi, salvo recesso del ricorrente stesso avuto riguardo alla propria posizione. Poi ci sarà la soluzione giuridica sull'azione dichiarativa e se l'art. 27 andava applicato occorrerà riprendere ciò che è stato distribuito in più.
La risposta di Michele Iacoviello
lo Stato Passivo predisposto dai Liquidatori è vincolante per tutti coloro che non si sono opposti entro i 30 giorni. I LAVORATORI IN SERVIZIO NON HANNO PRESENTATO ALCUNA OPPOSIZIONE. Si è trattato di una libera scelta da parte loro e dei sindacati. Quindi lo Stato Passivo per loro è ormai definitivo. Inoltre chi non ha presentato domande di ammissione al passivo entro un anno (scaduto il 23 dicembre 2014), è ormai decaduto e non può più mettere in discussione nulla. Questa è la legge. Quando verrà effettuato il Riparto (speriamo al più presto) le somme attribuite saranno IRREVOCABILI in base all’ art. 114 della Legge Fallimentare.
Il ricorso proposto da alcuni sindacati è INAMMISSIBILE (come già dichiarato dal Tribunale) e arrivati a questo punto serve solo a far perdere ulteriore tempo a tutti.
Il motivo della inammissibilità è assai semplice: ognuno ha il diritto di fare causa per difendere i propri diritti individuali, ma NESSUNO può fare causa al posto di un altro. Se ad esempio Tu ritenessi di avere un diritto, non saresti certo contento se pretendessi io di farlo valere al tuo posto. Al contrario vorresti giustamente farlo tu.
Per questo la legge esige la firma individuale dei titolari del diritto.
Perché i Sindacati vogliono fare la causa senza nemmeno una delega firmata anche da un solo lavoratore ? La vostra causa è stata semplicemente sbagliata in partenza.
Per questo il Tribunale vi ha anche condannato a 5.000 Euro di spese.
E ADESSO TUTTI DOVREBBERO ASPETTARE PER ALTRI DUE ANNI LA VOSTRA CAUSA SBAGLIATA ? E PERCHÉ ?
Vengo poi alla idea (molto curiosa) dell’ ARBITRATO.
Per nominare un arbitro debbono essere ovviamente d’ accordo TUTTI gli interessati.
Tutti i 28.399 iscritti al Fondo ? Scherziamo ?
Magari invece secondo Te io posso pretendere di nominare l’ arbitro che piace a me, mentre i pensionati ante ’98 invece possono nominare un altro arbitro che piace a loro.
Bene, alla fine quale dei due conta di più ? Tiriamo a sorte ?
Torniamo allora con i piedi per terra, e cerchiamo di tener conto di quello che dice la legge.
Quindi vi sono pochi punti fermi:
1. La partita si gioca ormai solo fra coloro che hanno già proposto l’ opposizione, poiché gli altri hanno accettato lo Stato Passivo (o comunque hanno fatto scadere i termini per l’ opposizione);
2. I Sindacati non possono fare causa a nome dei singoli lavoratori (lo dice la Cassazione);
3. La vostra causa senza la firma dei singoli lavoratori è inammissibile, e non vogliamo aspettare altri due anni solo per sentircelo dire.
4. I pagamenti che faranno i Liquidatori con il riparto saranno irrevocabili in base all’ art. 114 della legge fallimentare.
Concludo: lo vogliamo fare questo accordo, così tutti prendono i loro soldi e la facciamo finita ?
I dettagli della nostra proposta transattiva si possono leggere sul nostro sito del Collegio Difensivo:
http://www.fondocomitplusvalenze.it/index.html
 

 

La seconda osservazione del collega
I pensionati ante 1998 hanno avuto il 100 dello zainetto ed un acconto sulle plusvalenze, decurtato prudenzialmente dai liquidatori per tener conto dell'incidenza dell'articolo 27. Quindi - vedendo capovolto il problema - tali pensionati hanno già preso quello che dovevano avere se si fosse applicato l'articolo 27. Il criterio dei liquidatori non ha avallo giuridico e va evitato di distribuire importi a chi non deve riceverli. Facciamo anticipare l'azione dichiarativa sull'articolo 27, accettando tutti il giudizio del Presidente del Tribunale od altro arbitro senza ulteriori ricorsi. In caso di prevalenza dell'ipotesi dei liquidatori decadrebbero tutti i ricorsi e si andrebbe ad erogare tutto a breve. Viceversa, si rifarebbero i conteggi in base all'art. 27 per tutti, cosa che il Fondo ha già fatto ed è a disposizione. Se qualcuno ha illuso i pensionati, non sono certo coloro che da sempre invocano l'articolo.
 

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Piazza Scala - febbraio 2015