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Cosenza
Cosenza, 1° maggio 2011 Comunicazione N.80_2011
Web-site:
www.asspenscarical.altervista.org
PRIMO GONG PER IL MODELLO 730
PER dipendenti e pensionati scade domani la presentazione del modello
730/2011 al proprio datore di lavoro o ente pensionistico sempre che abbia
dato la propria disponibilità ad eseguire i calcoli fiscali. Il
sostituto d'imposta ha infatti la facoltà e non l'obbligo di prestare
l'assistenza fiscale. Pur tuttavia, se entro domani non si vuole o non si
riesce a presentare il 730 è possibile avvalersi di un Caf o di un
intermediario abilitato all'invio telematico (dottore commercialista,
esperto contabile, consulente del lavoro) il cui termine ultimo di consegna
è fissato al 31 maggio.
Sostituto d'imposta
Chi presenta il 730 lo deve consegnare già compilato inserendo cioè i dati e
gli importi poi necessari al sostituto per il calcolo delle imposte,
unitamente alla busta chiusa contenente la scelta per la destinazione
dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef. A tal fine, è possibile
utilizzare anche una normale busta bianca recante l'indicazione "Scelta per
la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef", il cognome, il
nome e il codice fiscale del dichiarante. La scheda va consegnata anche se
non è stata espressa alcuna scelta. In caso di dichiarazione congiunta le
due schede, dichiarante e coniuge dichiarante, devono essere inserite in
unica busta, sulla quale devono essere riportati i soli dati del
dichiarante. L'otto e il cinque per mille non rappresentano ulteriori tasse
ma un prelievo sulle imposte già versate e da destinare secondo le
preferenze espresse dal contribuente. Il sostituto controlla la regolarità
formale del 730 e verifica che il modello venga sottoscritto dal dichiarante
o in caso di dichiarazione congiunta da entrambi i coniugi, quindi rilascia
apposita ricevuta che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. Nessun
pagamento è dovuto né va esibita alcuna documentazione. Entro il 31 maggio
il sostituto consegna al contribuente copia della dichiarazione con il
relativo prospetto di liquidazione.
Professionista e Caf
Chi si rivolge al Caf può consegnare il modello debitamente compilato senza
pagare alcun compenso. Diverso, invece, il caso del contribuente che chiede
al Caf o al commercialista l'assistenza fiscale. In tale circostanza, il
contributo chiesto è legittimo con importi che oscillano dai venti ai
quaranta euro e che possono salire a sessanta o ad ottanta e anche di più in
caso di dichiarazione congiunta, di calcolo doli'lei, e in casi particolari,
della compilazione della dichiarazione lei. Vi sono però delle eccezioni. La
più ricorrente è quella degli iscritti ad un sindacato che ottengono dal Caf
una riduzione del costo o addirittura l'esenzione dal pagamento. Per
consentire al professionista di verificare la corrispondenza con i dati
esposti nella dichiarazione e rilasciare cosi il visto di conformità, il
contribuente deve esibire la seguente documentazione: il modello Cud 2011,
eventuali attestati di versamento degli acconti di imposta eseguiti
direttamente dal dichiarante, il modello Unico 2010 se utilizzato e dal
quale è emerso un credito d'imposta da riportare nella successiva
dichiarazione (730/2011), l'indicazione (non obbligatoria) della
destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef ed infine
scontrini, ricevute, fatture e quietanze che rientrano nel novero delle
deduzioni e delle detrazioni e che pertanto consentono di ridurre il carico
tributario del contribuente.
Fonte: Il Quotidiano - Domenica 1° maggio 2011
Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.