La lettera di Intesasanpaolo ad Antonio

 

 

 

Milano, 6 maggio 2013

Oggetto: Esodati - Addebito quota aziendale - Rispetto dell’Accordo sindacale del 22-08-2008

Facciamo seguito alla e-mail di pari oggetto del 25 aprile scorso, con cui Lei ha replicato alla nostra lettera del giorno 8 febbraio 2013, per rappresentarLe quanto segue.

E’ regola generale dell’ordinamento giuridico italiano che tutti i contratti devono essere interpretati secondo correttezza e buona fede.

E’ pure regola generale che per determinare la comune volontà delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione dei contratti.

In relazione a ciò, non possiamo non rilevare che:

       con l'accordo sindacale del 22 luglio (e non agosto) 2008 tra le parti stipulanti è stata definita la procedura ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 per la società Intesa Sanpaolo, attraverso la previsione della riduzione degli organici della Banca su base obbligatoria e volontaria al fine di conseguire una riduzione del costo del lavoro aziendale;

       all’atto della definizione dell’accordo in questione era in vigore una disciplina previdenziale in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, dalla cui applicazione discendeva, nel Suo caso allo stesso modo che in quelli degli altri lavoratori che hanno aderito come Lei all’offerta al pubblico per accedere alle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà del settore credito di cui all’accordo stesso, la durata delle rispettive permanenze nel Fondo stesso;

       la realizzazione degli obiettivi di riduzione del costo del lavoro aziendalmente previsti non poteva pertanto che essere condizionata al mantenimento dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie in discorso, perché le stesse riduzioni erano state stimate dalle Parti che hanno sottoscritto l’accordo sulla base di tali requisiti;

       in esecuzione di quanto disposto dal citato Accordo sindacale del 22 luglio 2008 la Banca ha conseguentemente:

    presentato per Suo conto all’INPS una domanda di assegno straordinario di sostegno del reddito, sottoscritta anche da Lei, con cui erano indicati la data di maturazione del Suo diritto alla percezione della pensione a carico dell’AGO sulla base della normativa di legge allora applicabile;

    dato corso all’accantonamento necessario per poter fornire tempo per tempo all’INPS la provvista necessaria per il pagamento degli assegni straordinari di sostegno del reddito e per il versamento della cd. contribuzione correlata in relazione al conseguente periodo di Sua permanenza nel Fondo di Solidarietà di settore;

     operato in conformità a quanto precede anche per gli altri lavoratori destinatari delle citate previsioni dell’Accordo sindacale del 22 luglio 2008.

Con D.L. n. 78/2010 poi convertito dal Parlamento nella Legge n. 122/2010, sono stati modificati i requisiti di decorrenza del diritto alla percezione delle pensioni obbligatorie per legge, facendo salvi i precedenti requisiti solo per un numero limitato di soggetti (10.000 in tutto), tra cui parte dei destinatari degli assegni straordinari di sostegno del reddito erogati dai Fondi Esuberi dei vari settori, incluso quello del credito.

A conferma della correttezza dell’operato aziendale ricordiamo pure che il Governo della Repubblica, rispondendo alla richiesta avanzata congiuntamente dalle parti sociali sulla materia e riconoscendo pertanto la legittimità della posizione dalle stesse espressa in ordine alla non accollabilità ai datori di lavoro dei maggiori oneri derivanti dalla modifica legislativa sopravvenuta:

       si è fatto promotore della integrazione di tale normativa attraverso la previsione a carico del bilancio dello Stato di un intervento straordinario (prolungamento fino alla data di percezione della pensione dei trattamenti economici, ivi inclusi gli assegni straordinari di sostegno del reddito) a vantaggio dei soggetti che, come Lei, avrebbero subito gli effetti del differimento della cd. “finestra pensionistica”;

       ha coerentemente individuato, da ultimo, con DM del 5 gennaio 2012, le somme necessarie per far beneficiare la platea interessata di tale prolungamento, prevedendo che le stesse siano stanziate anno per anno con emanazione di specifici decreti ministeriali.

In tale contesto le disposizioni attuative dell'accordo di costituzione del “Fondo Sanitario” del 2 ottobre 2010 costituiscono solo la coerente attuazione della volontà espressa dalle parti sottoscrittici con gli accordi di riferimento per l'accesso dei dipendenti delle società de! Gruppo interessate alle prestazioni a carico del Fondo di Solidarietà di settore tempo per tempo definiti tra le stesse, accordi che, lo ribadiamo, non potevano necessariamente che far riferimento alle regole previdenziali applicabili al momento della risoluzione dei rapporti di lavoro: in caso contrario, infatti, non sarebbero stati rispettati gli obiettivi di riduzione del costo del lavoro concordati tra le parti.

In conclusione, non possiamo quindi che ribadirLe per l’ennesima volta la validità delle indicazioni contenute nella lettera indirizzatale in data 27 settembre 2011.

Distinti saluti.

 

Piazza Scala - dicembre 2013