L'argomento è indubbiamente "spinoso": Piazza Scala ha già avuto modo di
trattarlo in altre occasioni.
Ci è pervenuto un corposo file contenente il nuovo assetto del nuovo fondo sanitario di gruppo, che interessa colleghi
attivi ed in quiescenza; si tratta dei testi degli accordi (seguiranno gli
originali) tra le c.d. Fonti Istitutive.
Certi di far cosa gradita a tutti provvediamo a
riesporlo in queste pagine. Possiamo solo stigmatizzare che alla stesura non
siano stati invitati i rappresentanti dei pensionati presenti nell'attuale
Cassa Sanitaria che forse avrebbero spuntato qualcosa di più: in un articolo
comparso sul Sole 24 Ore del 5 ottobre (cfr. infra) viene infatti citato il
disagio del personale in quiescenza.
Piazza Scala - ottobre 2010
Il contenuto del verbale d'accordo tra Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo e le Organizzazioni Sindacali di seguito definite le Parti, anche nella loro qualità di Fonti Istitutive della Cassa per l’assistenza sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa (di seguito Cassa Intesa) e della Cassa assistenza Sanpaolo IMI (di seguito Cassa Spimi),
premesso che
l’articolo 26 del CCNL stabilisce che l’assistenza sanitaria sia una
delle materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale e l’art.
20 dello stesso consente di trattare tale materia a livello di Gruppo;
le Parti, con l’Accordo di Programma del 14 febbraio 2007, avevano a suo
tempo individuato l’assistenza sanitaria integrativa tra gli argomenti
oggetto di prioritario intervento di armonizzazione;
con il Verbale di percorso 5 agosto 2010 le Parti hanno fissato i principi
ispiratori e le linee guida per la costituzione del “Fondo Sanitario
Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo”, fondo sanitario integrativo del
Servizio Sanitario Nazionale (di seguito “Fondo Sanitario”);
nella realizzazione dello stesso, le Parti, con l’obiettivo di rafforzare
l’identità del Gruppo ed il senso di appartenenza, hanno condiviso quali
valori di prioritario riferimento la solidarietà, la mutualità e la
sostenibilità, anche mettendo a fattor comune la proficua esperienza
maturata dalle Casse operanti nel Gruppo e valorizzando ulteriormente il
sistema di welfare già esistente;
le medesime hanno di conseguenza previsto la confluenza nel “Fondo
Sanitario” della Cassa Intesa e della Cassa Sanpaolo da loro stesse
istituite in favore degli iscritti dipendenti e pensionati di Intesa
Sanpaolo e di Società già facenti parte del Gruppo ex Intesa e del Gruppo ex
Sanpaolo, con conseguente successione nei rispettivi patrimoni, comprensivi
ovviamente di tutte le inerenti attività e passività e contestuale
esaurimento funzionale delle due indicate Casse;
alla luce anche del D. Min. Lavoro e Salute del 27 ottobre 2009 e del
precedente D. Min. Salute del 31 marzo 2008, ed in particolare della
istituzione dell’Anagrafe Sanitaria si conviene quanto segue
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
accordo.
2. COSTITUZIONE
E’ istituito il “Fondo Sanitario” integrativo del Servizio Sanitario
Nazionale quale Associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 C.C.,
con operatività dal 1° gennaio 2011; nel rispetto delle disposizioni di
legge e di contratto, esso acquisirà, nel più breve tempo possibile,
personalità giuridica, secondo le disposizioni in materia. Il “Fondo
Sanitario” presuppone:
l’essenziale apporto dei contributi dell’Azienda e degli iscritti;
la solidarietà e la mutualità tra gli iscritti;
l’economicità della gestione;
la salvaguardia, in ogni esercizio, dell’equilibrio contabile/amministrativo
delle distinte gestioni (rapporto contribuzioni/prestazioni);
Nell’ambito del “Fondo Sanitario”, ferma restando l’unitaria
rappresentazione del resoconto contabile, sono presenti separate ed autonome
evidenze dell’andamento degli apporti contributivi e degli esborsi di
pertinenza rispettivamente degli iscritti in servizio e degli iscritti in
quiescenza, con equilibrio annuale autonomo delle separate gestioni, come
meglio specificato al capitolo 5 dello
Statuto. Il “Fondo Sanitario” è regolato, oltre che dalle previsioni del
presente accordo e dall’allegato 1, dalle disposizioni attuative e dalle
tabelle 1 e 2, dallo Statuto, dal Regolamento delle Prestazioni (di seguito
“Regolamento”) e dalle ulteriori Appendici 1 e 2, che formano parte
integrante e sostanziale del medesimo.
3. ORGANI COLLEGIALI
Le Parti contraenti, nella loro qualità di Fonti Istitutive,
designeranno, in conformità alla norma transitoria dello Statuto, entro il
31 ottobre 2010, i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonchè avuto
riguardo alla rappresentatività delle diverse componenti firmatarie, il
Collegio dei Sindaci e l’Assemblea dei Delegati. Detti organi resteranno in
carica per il primo biennio.
Nella prospettiva di realizzare un unico regime, il Consiglio di
Amministrazione costituirà una Commissione ad hoc con l’intento di
massimizzarne l’economicità della gestione, intervenendo sulle reti
convenzionali in essere.
In attuazione di quanto precede i Consigli di Amministrazione della Cassa
Intesa e della Cassa Spimi, sul presupposto della concordata confluenza
integrale delle disponibilità delle predette Casse nel “Fondo Sanitario”,
entro il 31 dicembre 2010 delibereranno di far confluire le risorse
finanziarie, ivi comprese le riserve, delle due Casse nel “Fondo Sanitario”
stesso, secondo quanto stabilito nel presente accordo e previo adempimento
degli obblighi di rimborso nei confronti degli iscritti per richieste
relative a prestazioni fruite a tutto il 31 dicembre 2010. Ciascuno dei
Consigli di Amministrazione, definite le pendenze della Cassa, redigerà
apposito bilancio di chiusura delle attività dell’Ente, sottoponendolo alla
verifica del rispettivo Collegio Sindacale e disporrà il conseguente
accredito del residuo al “Fondo Sanitario”, secondo quanto stabilito al
successivo capitolo 4.
4. SOLIDARIETA’
Le Parti stabiliscono che, nell’accredito al “Fondo Sanitario”, le
disponibilità rivenienti siano assegnate alle separate gestioni in
proporzione al numero di iscritti a ciascuna sezione.
Con finalità di solidarietà intergenerazionale e di mutualità tra gli
iscritti attivi e pensionati si procederà al:
• riversamento alla gestione iscritti in quiescenza, all’inizio di ogni
esercizio, del 4% del totale delle contribuzioni annue della gestione
iscritti in servizio (escluso quanto sarà pagato sia dall’Azienda che dai
Dipendenti per le polizze di cui al punto 2 “Personale in servizio” delle
disposizioni attuative), a condizione che nell’anno precedente la gestione
iscritti in servizio sia stata in equilibrio, determinandosi in caso
contrario una riduzione del contributo dell’anno successivo pari all’importo
equivalente allo sbilancio;
• trasferimento dal patrimonio della sezione iscritti in servizio a quello
della sezione iscritti in quiescenza di un importo determinato rapportando
il totale del patrimonio della sezione iscritti in servizio al 31 dicembre
dell’anno precedente al totale di iscritti in servizio alla medesima data,
moltiplicato per il numero di iscritti che, acquisendo il diritto a
pensione, chiedano di mantenere l’iscrizione alla gestione di competenza a
partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Ciò a partire
dall’esercizio 2012.
5. EQUILIBRIO DELLA GESTIONE
Limitatamente al primo triennio, qualora nell’ambito di ciascun
esercizio e separatamente per ogni gestione, risulti uno squilibrio tra le
contribuzioni (tenuto conto della solidarietà di cui al capitolo che
precede) e le prestazioni, si procederà al ripianamento utilizzando
prioritariamente i rendimenti delle contribuzioni e del patrimonio e,
successivamente, in uguale misura:
• la quota “differita” di cui all’articolo “Rimborsi” del “Regolamento”;
• le riserve nei limiti e con i vincoli stabiliti nello Statuto.
Qualora, attuato quanto precede, risulti ancora uno squilibrio nella
gestione, si procede al ripianamento dello stesso da parte degli iscritti
alla gestione secondo il criterio di addebito proporzionale alle
contribuzioni versate. In tale evenienza si darà luogo ad un tempestivo
incontro tra le Fonti Istitutive al fine di individuare le idonee soluzioni
su contribuzioni e/o prestazioni, per garantire l’equilibrio della/e
gestione/i per i successivi esercizi. In ogni caso, con le risultanze del
terzo esercizio, le Fonti Istitutive si incontreranno per definire in via
strutturale i criteri prioritari di copertura degli eventuali squilibri
nelle singole gestioni.
6. BENEFICIARI
Nel rispetto delle previsioni statutarie in argomento, tenuto conto
della volontà delle Parti di rendere operativo il Fondo Sanitario a
beneficio di tutto il Personale del Gruppo Intesa Sanpaolo, viene iscritto
dal 1° gennaio 2011, salvo facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30
aprile 2011, il personale in servizio ed in quiescenza delle Società di cui
all’allegato 1 del presente accordo, con le specificità dettagliate nelle
disposizioni attuative.
7. CONTRIBUZIONI
Dal 1° gennaio 2011 le contribuzioni corrisposte al “Fondo Sanitario”
per i relativi iscritti assorbono integralmente e si sostituiscono a quelle
già versate in precedenza, fino a tutto il 2010, alle Casse Intesa e Spimi,
la cui funzionalità va esaurendosi, ovvero a copertura delle prestazioni di
assistenza
sanitaria garantite tramite polizza assicurativa, con cessazione integrale
degli effetti dei precedenti accordi sottoscritti dalle Aziende del Gruppo,
di cui le parti dispongono comunque la disdetta con effetto coincidente con
l’applicazione del presente accordo. La contribuzione aziendale è prevista e
sarà, conseguentemente, erogata al “Fondo Sanitario” solo a favore degli
iscritti in servizio in cifra fissa annua uguale per ciascun Dipendente,
nella misura stabilita nell’Appendice 1 allo Statuto. Le contribuzioni a
carico degli iscritti sono determinate, secondo le modalità definite nello
Statuto, nelle misure indicate nell’Appendice 1 dello stesso.
8. PRESTAZIONI
I trattamenti erogati dal “Fondo Sanitario” sono definiti nel
Regolamento delle Prestazioni. Le domande di rimborso di competenza
dell’anno 2010 saranno liquidate agli aventi diritto sulla base delle regole
degli statuti, regolamenti e norme operative rispettivamente della Cassa
Intesa e della Cassa Spimi.
Le domande di cui sopra, presentate nel corso del 2011 secondo quanto
previsto dalla normativa della Cassa SPIMI, saranno oggetto di rimborso, in
via di eccezione, a valere unicamente sui massimali previsti per l’anno
2010.
9. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO SANITARIO
La gestione amministrativa del “Fondo Sanitario” è curata da Intesa
Sanpaolo, che se ne accolla i relativi oneri, con ripartizione degli stessi
tra le Società aderenti sulla base del numero di iscritti, riferiti
all’outsourcing completo per la gestione delle pratiche di rimborso e per la
liquidazione delle prestazioni, nonché i costi fissi di struttura.
Intesa Sanpaolo si impegna inoltre ad assumere con gradualità entro il primo
trimestre 2011 in una Società del Gruppo i lavoratori in servizio presso la
Cassa Intesa, previa formazione/addestramento mirati alle mansioni che
saranno chiamati a svolgere, a parità di onere aziendale; l’assunzione
avverrà nei tempi tecnici compatibili previa espressa richiesta dei
lavoratori
interessati.