Un raffronto fra le condizioni applicate
da un Fondo Sanitario e da una Compagnia di Assicurazioni non dovrebbe
essere proponibile. Il Fondo opera nell’interesse degli iscritti; non ha scopo di
lucro; non sostiene, in molti casi, costi amministrativi che sono a carico
dell’azienda. L’Assicurazione è invece un’impresa commerciale destinata a creare
profitti. Tuttavia le recenti iniziative assunte dal Fondo Sanitario, con la
prospettiva di possibili ulteriori peggioramenti delle prestazioni e aumento dei
contributi, ci hanno indotto ad effettuare una ricerca di soluzioni
alternative. Tale ricerca non può peraltro fornire dei confronti puntuali, in quanto le
condizioni che una Compagnia di Assicurazioni offre sono legate al numero di
partecipanti di cui è composto un nuovo gruppo che intenda stipulare una
polizza. Pertanto, per consentire a chi
fosse interessato di fare un raffronto
con l’offerta del Fondo Sanitario, abbiamo utilizzato convenzioni in vigore
fra Compagnie di Assicurazioni e gruppi che potrebbero avere caratteristiche
simili a quello formato da soggetti provenienti dalle nostre Associazioni.
Nel comparare le condizioni non si può
prescindere dal trattamento fiscale. Il
contributo versato ad un Fondo Sanitario integrativo è deducibile dal reddito
sino a euro 3.615,20, mentre nessuna
deducibilità o detraibilità è consentita
sui premi versati alle Assicurazioni. Il
contribuente detrae poi al 19% le spese
rimaste a suo carico (oltre € 250); nel
caso di assicurazione detrae il 100% dei
costi sostenuti (quindi anche la parte
rimborsata).
Il risparmio fiscale sull’ammontare del
contributo è pari al:
38% per redditi superiori a € 28.000
41% per redditi superiori a € 55.000
43% per redditi superiori a € 75.000
Per i redditi inferiori a 28.000 euro,
il premio assicurativo, che è in cifra fissa, è senz’altro superiore al
contributo al Fondo (3%) anche se non si
considera il beneficio fiscale.
Infine occorre ricordare, una volta di
più, che l’uscita da un Fondo Sanitario avviene in via definitiva. Non è
infatti consentita una nuova adesione
una volta che l’associato abbia deciso
di dare disdetta. Chi ha il diritto di
partecipare ad un Fondo Sanitario
deve quindi farsi bene i conti prima
di rinunciare.
Un discorso a parte merita il ricorso a
piani assicurativi
light, che prevedono
il risarcimento limitatamente a una
casistica ristretta a episodi di particolare gravità (i cosiddetti grandi interventi). In questo caso il premio richiesto è contenuto, così come il
massimale del rimborso. È una soluzione che potrebbe interessare coloro
che abitualmente ricorrono al Servizio Sanitario Nazionale e che intendano però avere delle alternative nel
malaugurato caso necessiti di un intervento ricompreso fra quelli considerati di particolare importanza e riportati su appositi elenchi.
Premesso quanto sopra e una volta
valutate, se del caso, le comparazioni
delle prestazioni e dei costi fra Fondo
Sanitario, Cattolica di Assicurazioni e
Caspie (peraltro, quanto a queste ultime, suscettibili ancora di modifiche
allo stato in discussione), è comunque in facoltà dell’iscritto al Fondo
medesimo di recedere, posto che è in
scadenza (31 dicembre 2013) il triennio durante il quale, a termini di statuto, tale recesso non era possibile.
Per tale eventualità si propone uno
schema di lettera che dovrà pervenire
al Fondo per raccomandata AR entro
e non oltre il 31 dicembre 2013. Con
l’inoltro della lettera al Fondo, occorrerà, per maggior sicurezza, anche revocare
il corrispondente RID. Si tenga, in ogni caso, presente, che, a decorrere dal 2014, la facoltà di recesso
può essere esercitata di anno in anno.
In altri termini, non si sarà obbligati
a rimanere iscritti per altri tre anni.
Filippo Vasta
Consigliere FSI
novembre 2013