Presentiamo un articolo del novembre 2013 comparso sul giornale dell'Associazione Pensionati Cariplo. Pur datato, è tuttora valido per quanto concerne il contenuto e le caratteristiche di Fondi Sanitari e Assicurazioni, argomenti di attualità in questi gg.

 

Un raffronto fra le condizioni applicate da un Fondo Sanitario e da una Compagnia di Assicurazioni non dovrebbe essere proponibile. Il Fondo opera nell’interesse degli iscritti; non ha scopo di lucro; non sostiene, in molti casi, costi amministrativi che sono a carico dell’azienda. L’Assicurazione è invece un’impresa commerciale destinata a creare profitti. Tuttavia le recenti iniziative assunte dal Fondo Sanitario, con la prospettiva di possibili ulteriori peggioramenti delle prestazioni e aumento dei contributi, ci hanno indotto ad effettuare una ricerca di soluzioni alternative. Tale ricerca non può peraltro fornire dei confronti puntuali, in quanto le condizioni che una Compagnia di Assicurazioni offre sono legate al numero di partecipanti di cui è composto un nuovo gruppo che intenda stipulare una polizza. Pertanto, per consentire a chi fosse interessato di fare un raffronto con l’offerta del Fondo Sanitario, abbiamo utilizzato convenzioni in vigore
fra Compagnie di Assicurazioni e gruppi che potrebbero avere caratteristiche simili a quello formato da soggetti provenienti dalle nostre Associazioni.
Nel comparare le condizioni non si può prescindere dal trattamento fiscale. Il contributo versato ad un Fondo Sanitario integrativo è deducibile dal reddito sino a euro 3.615,20, mentre nessuna deducibilità o detraibilità è consentita sui premi versati alle Assicurazioni. Il contribuente detrae poi al 19% le spese rimaste a suo carico (oltre € 250); nel caso di assicurazione detrae il 100% dei costi sostenuti (quindi anche la parte rimborsata).
Il risparmio fiscale sull’ammontare del contributo è pari al:
38% per redditi superiori a € 28.000
41% per redditi superiori a € 55.000
43% per redditi superiori a € 75.000
Per i redditi inferiori a 28.000 euro, il premio assicurativo, che è in cifra fissa, è senz’altro superiore al contributo al Fondo (3%) anche se non si considera il beneficio fiscale.
Infine occorre ricordare, una volta di più, che l’uscita da un Fondo Sanitario avviene in via definitiva. Non è
infatti consentita una nuova adesione una volta che l’associato abbia deciso di dare disdetta. Chi ha il diritto di partecipare ad un Fondo Sanitario deve quindi farsi bene i conti prima di rinunciare.
Un discorso a parte merita il ricorso a piani assicurativi light, che prevedono il risarcimento limitatamente a una casistica ristretta a episodi di particolare gravità (i cosiddetti grandi interventi). In questo caso il premio richiesto è contenuto, così come il massimale del rimborso. È una soluzione che potrebbe interessare coloro
che abitualmente ricorrono al Servizio Sanitario Nazionale e che intendano però avere delle alternative nel
malaugurato caso necessiti di un intervento ricompreso fra quelli considerati di particolare importanza e riportati su appositi elenchi.
Premesso quanto sopra e una volta valutate, se del caso, le comparazioni delle prestazioni e dei costi fra Fondo Sanitario, Cattolica di Assicurazioni e Caspie (peraltro, quanto a queste ultime, suscettibili ancora di modifiche allo stato in discussione), è comunque in facoltà dell’iscritto al Fondo medesimo di recedere, posto che è in scadenza (31 dicembre 2013) il triennio durante il quale, a termini di statuto, tale recesso non era possibile.
Per tale eventualità si propone uno schema di lettera che dovrà pervenire al Fondo per raccomandata AR entro e non oltre il 31 dicembre 2013. Con l’inoltro della lettera al Fondo, occorrerà, per maggior sicurezza, anche revocare il corrispondente RID. Si tenga, in ogni caso, presente, che, a decorrere dal 2014, la facoltà di recesso può essere esercitata di anno in anno.
In altri termini, non si sarà obbligati a rimanere iscritti per altri tre anni.
Filippo Vasta
Consigliere FSI

novembre 2013

 

 

 

 

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