Cosenza, 04 luglio 2010
Comunicazione N 60 2010
Web site:
www.asspenscarical.altervista.org
PER chi acquista un'unità
immobiliare "prima casa" sono previste agevolazioni fiscali che
consistono nella riduzione dell'imposta di registro o dell'Iva e
della applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e
catastali.
Lo sconto
Chi acquista un immobile prima casa da un privato paga l'imposta
di registro del 3%, anziché del 7%, e con il versamento di 336
euro di imposte ipotecarie e catastali, 168 euro l'una, in luogo
del 3%. Se acquista da un soggetto Iva e quindi dall'impresa
costruttrice, l’Iva è al 4%, invece del 10%, oltre al versamento
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale pari a 168
euro ciascuna. Le agevolazioni spettano anche per l'acquisto di
pertinenze dell'abitazione, valide anche con rogito notarile
separato, ma con il limite di una pertinenza per ciascuna
categoria catastale. In particolare, per un magazzino o locale
di deposito C/2, per una autorimessa C/6 e per una tettoia C/7.
I requisiti
Le aliquote ridotte sono riservate alla sole persone fisiche che
acquistano una abitazione che non deve essere di lusso. I
fattori non dipendono dalla categoria catastale assegnata
all'immobile ma dalle specifiche caratteristiche urbanistiche,
dalle modalità costruttive e dalla superficie. Ad esempio, una
villetta contraddistinta con la categoria A/7, potrà essere
considerata di lusso solo se dotata di piscina di almeno 80 m2 o
del campo da tennis con sottofondo drenato di superficie non
inferiore a 650 m2. Un appartamento identificato in catasto con
la categoria A/1, abitazione di tipo signorile, sarà considerato
di lusso solo se la superficie sarà superiore ai 240 m2.
L'acquirente deve trasferire entro diciotto mesi dall'atto di
acquisto la propria residenza nel Comune dove è ubicato
l'immobile. Lo sconto fiscale spetta anche a chi deve
trasferirsi in un'altra città per motivi di lavoro a condizione
che l'immobile si trovi nel Comune dove si svolge la propria
attività. In tal caso, non è necessario spostare la residenza.
Regole particolari sono previste per il personale in servizio
permanente nelle Forze armate e nella polizia che godono delle
agevolazioni prima casa senza dover spostare la residenza nel
Comune. Chi acquista non deve risultare titolare esclusivo o in
comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione di un'altra abitazione nel territorio del
Comune in cui è situato l'immobile da acquistare. L'acquirente
non deve disporre a qualsiasi titolo e nemmeno con una piccola
quota di un'abitazione, situata in Italia, comprata dallo stesso
soggetto o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni sulla prima
casa.
Agente immobiliare
In occasione della presentazione della dichiarazione dei
redditi, modello 730 o Unico, è possibile portare in diminuzione
delle imposte le somme pagate all'agente immobiliare per
l'appartamento acquistato con i benefici prima casa. Spetta una
detrazione del 19 per cento da applicare su una spesa massima di
mille euro e quindi con un recupero fiscale pari a 190 euro. Non
si richiedono particolari modalità di pagamento per cui è
sufficiente il rilascio della fattura dal soggetto che ha
effettuato l’intermediazione immobiliare. Non è invece possibile
usufruire della agevolazione fiscale se la spesa è sostenuta a
favore dei familiari a carico. Il genitore, ad esempio, che ha
pagato la parcella per l'immobile acquistato al figlio.
Fonte: il Quotidiano - Domenica 4 luglio 2010
Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore
commercialista
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