Da un quesito posto a Gianfranco Minotti è emersa un'interessante
questione: le ferie non godute sono tassabili? Grazie agli interventi dei
nostri lettori vengono affrontate problematiche suscettibili di portare
risparmi fiscali di una certa rilevanza.
Ecco quanto è emerso da un primo esame.
Piazza Scala - maggio 2013
28 aprile 2013 - da G.C.: Sono un socio dell'Associazione Amici Comit. In questi giorni sono venuto a conoscenza di una sentenza della Commissione Tributaria del Lazio (la 89/2013) che stabilisce che sulle ferie non godute non deve gravare nessuna tassazione IRPEF poiche' il compenso stesso e' da considerare come "risarcimento" e quindi esente da IRPEF.
Le risulta questa possibilita' e, se affermativa, come e' possibile chiederne il rimborso e la tempistica di prescrizione?
Ringrazio per l'attenzione e per il sempre valido
aiuto per l'informazione e assistenza che fornite ai colleghi.
29 aprile 2013 - la risposta di Gianfranco: la sentenza della CTR Lazio (nr. 89/004/13 depositata il 6.2.2013) da te citata si innesta in un filone giurisprudenziale di merito che considera insuscettibili di tassazione le indennità compensative di ferie non godute considerate di pura natura risarcitoria (di un danno emergente costituito dalla perdita del diritto del lavoratore al riposo nella duplice funzione di reintegro psico-fisico e di socializzazione costituzionalmente protetto) e quindi prive di caratteristiche reddituali. La questione è però da anni oggetto di contrapposte valutazioni e la stessa Corte di Cassazione si è espressa con decisioni altalenanti sia pure con una maggior tendenza ad accogliere la tesi della tassabilità sostenuta dall' Amministrazione finanziaria secondo cui a tali indennità sarebbe comunque attribuibile natura retributiva rientrando nell' applicazione omnicomprensiva dell' articolo 51 comma 1 del Tuir il quale prevede che " tutte le somme e valori in genere ,a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta , anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente" . La tematica si presenta pertanto caratterizzata ancora da elevata incertezza si che si auspica un intervento della Cassazione a Sezione Unite volto a stabilire definitivamente l'imponibilità o meno delle indennità in parola
Fatto il quadro di sintesi della situazione riterrei che, per coloro i quali, con la cessazione del rapporto di lavoro, abbiano subito ritenute (IRPEF) in misura sensibile su proventi ricevuti a titolo di monetizzazione di ferie non godute, possa valere la pena, per una prima tutela delle proprie posizioni, depositare apposita istanza di rimborso alla competente Agenzia delle Entrate tassativamente entro i termini decadenziali di 48 mesi decorrenti dalla data dell' intervenuto accredito delle relative indennità: nell' avversa ipotesi di un respingimento dell' istanza gli interessati dovranno poi valutare se proseguire nelle azioni a sostegno delle proprie ragioni con istanza di mediazione (condizione pre-processuale per un eventuale successivo ricorso in Commissione Tributaria) da depositare entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di reiezione dell'istanza di rimborso ovvero entro i termini prescrizionali decennali nel caso la reiezione sia avvenuta nella forma del c.d. di rifiuto tacito ( e cioè con la decorrenza di 90 giorni dal deposito dell'istanza di rimborso nel silenzio dell' Agenzia delle Entrate), avvalendosi necessariamente (per vertenze di valore superiore ad € 2.582,28 ) di difensore abilitato.
Piazza Scala - maggio 2013