Piazza Scala

 
 

 

Da un quesito posto a Gianfranco Minotti è emersa un'interessante questione: le ferie non godute sono tassabili? Grazie agli interventi dei nostri lettori vengono affrontate problematiche suscettibili di portare risparmi fiscali di una certa rilevanza.
Ecco quanto è emerso da un primo esame.
Piazza Scala - maggio 2013
 

 

28 aprile 2013 - da G.C.: Sono un socio dell'Associazione Amici Comit. In questi giorni sono venuto a conoscenza di una sentenza della Commissione Tributaria del Lazio (la 89/2013) che stabilisce che sulle ferie non godute non deve gravare nessuna tassazione IRPEF poiche' il compenso stesso e' da considerare come "risarcimento" e quindi esente da IRPEF.

Le risulta questa possibilita' e, se affermativa, come e' possibile chiederne il rimborso e la tempistica di prescrizione?

Ringrazio per l'attenzione e per il sempre valido aiuto per l'informazione e assistenza che fornite ai colleghi.
 

29 aprile 2013 - la risposta di Gianfranco: la sentenza  della  CTR Lazio  (nr. 89/004/13  depositata  il  6.2.2013)  da  te  citata  si  innesta  in  un  filone  giurisprudenziale  di  merito    che    considera  insuscettibili   di  tassazione  le  indennità  compensative  di  ferie non  godute   considerate  di  pura  natura  risarcitoria  (di un  danno  emergente  costituito   dalla  perdita  del  diritto  del  lavoratore al  riposo nella duplice  funzione  di  reintegro   psico-fisico  e  di  socializzazione   costituzionalmente  protetto)   e quindi prive  di  caratteristiche  reddituali.  La  questione  è però da  anni  oggetto  di  contrapposte  valutazioni  e  la  stessa  Corte  di  Cassazione  si  è  espressa  con  decisioni  altalenanti   sia  pure  con  una maggior   tendenza   ad  accogliere  la tesi  della  tassabilità  sostenuta  dall'  Amministrazione  finanziaria  secondo  cui  a  tali  indennità  sarebbe   comunque  attribuibile   natura  retributiva rientrando   nell' applicazione  omnicomprensiva  dell'  articolo  51   comma 1 del Tuir   il  quale  prevede  che  " tutte le  somme  e valori in genere ,a qualunque titolo  percepiti  nel periodo di imposta , anche  sotto forma  di erogazioni liberali, in relazione  al  rapporto  di lavoro   costituiscono reddito  di lavoro  dipendente" .  La  tematica  si  presenta  pertanto   caratterizzata  ancora  da  elevata  incertezza   si che   si  auspica   un intervento  della  Cassazione a  Sezione Unite volto a stabilire definitivamente  l'imponibilità o meno  delle  indennità  in  parola

Fatto  il  quadro  di  sintesi  della  situazione    riterrei   che,  per coloro  i quali, con  la  cessazione  del  rapporto  di  lavoro, abbiano  subito ritenute  (IRPEF)  in  misura sensibile  su  proventi  ricevuti  a titolo  di   monetizzazione  di  ferie  non  godute,  possa   valere   la  pena, per una prima  tutela  delle  proprie  posizioni,  depositare   apposita  istanza  di  rimborso alla  competente  Agenzia  delle  Entrate    tassativamente entro  i  termini  decadenziali  di  48  mesi  decorrenti  dalla data  dell'  intervenuto   accredito  delle  relative  indennità:  nell'  avversa  ipotesi di  un  respingimento  dell'  istanza  gli  interessati  dovranno  poi  valutare se  proseguire  nelle  azioni  a  sostegno  delle  proprie  ragioni   con  istanza  di  mediazione  (condizione  pre-processuale  per  un  eventuale successivo  ricorso  in  Commissione  Tributaria)  da  depositare  entro  60  giorni  dalla  notificazione  del  provvedimento  di  reiezione  dell'istanza  di  rimborso  ovvero  entro  i termini  prescrizionali  decennali   nel  caso  la  reiezione  sia avvenuta  nella  forma  del c.d.  di  rifiuto  tacito  (  e  cioè    con la decorrenza  di    90  giorni  dal  deposito  dell'istanza  di rimborso nel  silenzio  dell'  Agenzia  delle  Entrate), avvalendosi  necessariamente (per  vertenze  di  valore  superiore  ad  €  2.582,28 ) di  difensore  abilitato. 

 

 

 

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Piazza Scala - maggio 2013