Il collega Peppe Russo (Trapani) ci ha segnalato che sul sito del Fondocomit è comparso un importante comunicato, sia pure di carattere tecnico, che chiarisce tuttavia molti dubbi che ci sono stati proposti nei giorni scorsi dai nostri lettori. Lo pubblichiamo per agevolare coloro che non lo avessero riscontrato, pregandoli di leggerlo attentamente per evitare di reiterare richieste che trovano le loro risposte nel successivo scritto.
Con l'occasione precisiamo ai soci dell'Associazione Amici Comit che i colleghi preposti alla consulenza (in particolare Gioacchino Costantino e Gianfranco Minotti) sono in grado di dare loro una mano per i conteggi.
Non è necessario richiedere sin d'ora una PEC (in particolare non dovranno farlo coloro che sono assistiti dai legali) in quanto si può ottenere in pochi minuti dai vari siti. La PEC con estensione GOV non può essere utilizzata.
Ribadiamo infine, anche se non ce ne sarebbe bisogno, che non esiste alcun collegamento fra il nostro sito, le varie associazioni (Amici Comit, con la quale esiste tuttavia un legame affettivo, Anpecomit, UNP)  e tutti i vari studi legali che gestiscono i loro assistiti nell'annosa vertenza del Fondocomit: Piazza Scala (oltre 10.000 visite al mese) cerca infatti  di dare una mano a tutti gli ex Comit, assistiti o meno da studi legali (che tuttavia ci visitano assiduamente, probabilmente per poterci criticare.....) o iscritti o meno alle varie associazioni, dai quali non vogliamo assolutamente dipendere nell'opportunità a meno di divulgare le nostre opinioni e il materiale informativo.
Piazza Scala - 30 maggio 2013
 

Il comunicato del Fondocomit del 28 maggio 2013 nel quale è delineato il quadro della procedura e della tempistica dell’attuale fase liquidatoria (dal sito http://www.fondocomit.it/)

 

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2013 si è aperta la fase "amministrativa" (di competenza dei Liquidatori) per la redazione del c.d. "stato passivo".

Nei prossimi giorni verrà ultimato l'esame delle posizioni e i Liquidatori invieranno le comunicazioni ex art. 207 Legge Fallimentare ai soggetti ritenuti aventi diritto, comunicando loro le rispettive posizioni individuali e l’indirizzo PEC del Fondo.

Chi riceve questa comunicazione può non fare nulla, anche se non ne condividesse (o ne condividesse solo in parte) il contenuto; ciò non pregiudicherà in nessun modo la sua posizione perché questa fase amministrativa serve solo ai Liquidatori a giungere alla stesura e al deposito del c.d. "stato passivo". Solo dopo la comunicazione dell'avvenuto deposito dello "stato passivo" (in Cancelleria del Tribunale di Milano) decorreranno termini perentori per far valere le proprie ragioni (ove non ritenuto soddisfacente quanto previsto nello "stato passivo").

Chi invece volesse inviare osservazioni o istanze ai Liquidatori (per segnalare rettifiche da operare, errori o perché ritiene che si stia seguendo un criterio non corretto) potrà inviarle al Fondo. Il termine prudenziale di legge da rispettare è di 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione ex art. 207 L.F., ma non è un termine perentorio. Questo significa che i Liquidatori potranno esaminare tutte le istanze/osservazioni che perverranno sino al momento in cui "chiuderanno'1 la stesura dello "stato passivo" mediante suo deposito in Cancelleria.

Chi non ricevesse la lettera ex art. 207 L.F. potrà ugualmente inviare (o non inviare) le proprie osservazioni o richieste al Fondo. Anche per loro vi è un termine (teorico, non perentorio) di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 2 maggio 2013. Ma anche per loro eventuali osservazioni o istanze potranno essere esaminate fino a che non verrà "chiuso" lo "stato passivo".

In sintesi: fare o non fare istanze e osservazioni durante questa fase amministrativa non pregiudica in nessun modo il poter far valere in giudizio le proprie ragioni dopo il deposito dello stato passivo. Queste osservazioni e istanze sono una facoltà» non un onere né un obbligo.

Terminato l'esame delle osservazioni ricevute i Liquidatori stenderanno e depositeranno in cancelleria del Tribunale lo "stato passivo" (che potrebbe quindi subire delle modifiche rispetto alle comunicazioni inviate ex art. 207 L.F., soprattutto se venissero accolte istanze o osservazioni).

Solo dalla comunicazione data ai singoli (via PEC o mediante deposito in cancelleria) dell'avvenuto deposito dello "stato passivo" decorreranno i termini (perentori questi) di legge per le azioni giudiziali.

Ma del deposito dello "stato passivo'1 si cercherà di diffondere - per quanto possibile - un preavviso.

SULL’USO DELLA PEC

La legge da ultimo ha previsto l’uso obbligatorio della PEC a certi fini e i Liquidatori non possono ignorare le norme di legge applicabili, anche se sicuramente poco adatte alla platea di pensionati e partecipanti al Fondo.

In teoria a norma dell'art. 207 L.Fall. sarebbe necessario usare una PEC per inviare istanze o osservazioni all’indirizzo PEC comunicato dal Fondo (e così si troverà scritto nella comunicazione ufficiale ex art. 207 LF che sarà inviata dai Liquidatori); ma in questa fase amministrativa i Liquidatori potranno esaminare osservazioni e istanze inviate anche per semplice raccomandata cartacea (come potranno fare per le osservazioni o istanze che dovessero giungere oltre il termine, non perentorio, di 15 giorni).

Va però considerato che se una persona - ricevuta la comunicazione del Fondo ex art. 207 L.F. - non comunicherà al Fondo una PEC a cui i Liquidatori possano scrivergli per il prosieguo (non necessariamente la propria personale, anche quella di un parente o di un amico o di un’associazione ecc....), i successivi obblighi di comunicazione da parte del Fondo saranno per legge assolti mediante deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Milano.

In sintesi: nella fase amministrativa (prima del deposito del cd “stato passivo”) non è indispensabile usare una PEC, perché i Liquidatori esaminino le osservazioni o istanze. E nella fase (eventuale) giudiziale, trattandosi di cause[1], queste vengono fatte con l’assistenza di avvocati obbligatoriamente dotati di PEC. Il problema potrà porsi per il momento in cui i Liquidatori faranno pervenire notizia dello1 stato passivo depositato1 ai singoli interessati (a norma dell’art.209, comma 1, L. Fall.), momento di grande importanza perché da lì parte il termine perentorio per le impugnazioni dello stato passivo (avvio della fase giudiziale). Ai singoli interessati che non hanno fatto conoscere la loro PEC la notizia per legge risulterà data mediante deposito in Cancelleria (art. 207, comma IV, L. Fall. come introdotto dall'art.17, comma I, lett. ’v/3’, del d.l. 179/2012, convertito in L. 221/2012). I Liquidatori comunque cercheranno - liberamente e ad abbondanza, fuori da ogni obbligo di legge - di far conoscere in anticipo e diffusamente la notizia della data del deposito in Cancelleria del Tribunale di Milano del cd “stato passivo”.

 

[1] Per le opposizioni o impugnazioni del cd "stato passivo". Teoricamente le istanze {anche tardive) di ammissione di crediti sono fattibili anche dalle parti personalmente senza che sia per legge richiesta l'assistenza di un avvocato

 

 

 

 

 

 

 

 

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