ASSOCIAZIONE PENSIONATI CARICAL E BANCA CARIME - COSENZA

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Cosenza, 16 ottobre 2011
Scaduti tutti i termini ordinari per la presentazione delle diverse dichiarazioni dei redditi è ancora possibile rimediare ad errori ed omissioni.
Il 25 ottobre scade il termine per la presentazione del modello 730 integrativo. La dichiarazione va presentata quando il contribuente riscontra nel 730 originario errori od omissioni la cui correzione determina a suo favore un rimborso o un minor debito. E' il caso di un versamento Irpef o di un onere detraibile o deducibile di cui il contribuente non ha tenuto conto in sede di compilazione del 730 primaverile. In tali circostanze, l'interessato deve presentare un nuovo modello con l'accortezza di indicare il codice 1 nella casella 730 integrativo presente nel frontespizio del modulo ed affidarlo ad un Caf o ad un professionista abilitato. Se, invece, il soggetto è diverso o l'assistenza è stata fornita dal sostituto d'imposta, bisogna fornire l'intera documentazione necessaria per il controllo di conformità. Il modello 730 integrativo può essere utilizzato anche quando, per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria, il sostituto non è stato correttamente identificato. In tal caso, nell'apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione può essere integrata limitatamente al riquadro relativo ai soli dati del sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Qualora invece il risultato contabile del 730 originario non è pervenuto al sostituto d'imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella 730 integrativo deve essere indicato il codice 3. In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione primaverile. In alternativa è possibile utilizzare il modello Unico, la c.d. "Dichiarazione integrativa a favore". Si ha tempo fino alla scadenza relativa alla presentazione dell'Unico 2012. Si potrà anche chiedere l'eventuale rimborso ma i tempi per ottenerlo sono molto più lunghi rispetto al 730 integrativo, i cui esiti vengono già inseriti nella retribuzione del mese di dicembre 2011. In tal caso, è preferibile non chiedere il rimborso per ottenerlo poi nella dichiarazione successiva, modello 730/2012, sommandolo all'eventuale nuovo credito.
Chi ha presentato il 730 e si è accorto di aver commesso errori che danno luogo ad un minor credito a ad una maggiore imposta per aver ad esempio omesso un reddito o per averlo indicato parzialmente, può rimediare con la presentazione del modello Unico integrativo ricorrendo al ravvedimento operoso. Due le soluzioni: presentazione dell'Unico 2011 entro la scadenza di Unico 2012 (dichiarazione integrativa) o presentazione dell'Unico 2011 entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello 730. Scegliendo la prima soluzione bisognerà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, interessi e sanzione ridotta. Per la seconda si dovrà invece versare solo il tributo dovuto unitamente agli interessi. Le sanzioni verranno in seguito applicate dall'Amministrazione finanziaria.

 

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Consulenza Fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista,
il Quotidiano - Domenica 16 ottobre 2011



 

 

 

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