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Cosenza, 16 ottobre 2011
Scaduti tutti i termini ordinari per la presentazione delle diverse
dichiarazioni dei redditi è ancora possibile rimediare ad errori ed
omissioni.
Il 25 ottobre scade il termine per la presentazione del modello 730
integrativo. La dichiarazione va
presentata quando il contribuente riscontra nel 730 originario errori od
omissioni la cui correzione determina a suo favore un rimborso o un minor
debito. E' il caso di un versamento Irpef o di un onere detraibile o
deducibile di cui il contribuente non ha tenuto conto in sede di
compilazione del 730 primaverile. In tali circostanze, l'interessato deve
presentare un nuovo modello con l'accortezza di indicare il codice 1 nella
casella 730 integrativo presente nel frontespizio del modulo ed affidarlo ad
un Caf o ad un professionista abilitato. Se, invece, il soggetto è diverso o
l'assistenza è stata fornita dal sostituto d'imposta, bisogna fornire
l'intera documentazione necessaria per il controllo di conformità. Il
modello 730 integrativo può essere utilizzato anche quando, per
incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della
dichiarazione originaria, il sostituto non è stato correttamente
identificato. In tal caso, nell'apposita casella deve essere indicato il
codice 2 e la dichiarazione può essere integrata limitatamente al riquadro
relativo ai soli dati del sostituto d'imposta che deve effettuare il
conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della
dichiarazione originaria. Qualora invece il risultato contabile del 730
originario non è pervenuto al sostituto d'imposta per inesattezze nei dati
indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il
conguaglio, nella casella 730 integrativo deve essere indicato il codice 3.
In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che
ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione primaverile.
In alternativa è possibile utilizzare il modello Unico, la c.d.
"Dichiarazione integrativa a favore". Si ha tempo fino alla scadenza
relativa alla presentazione dell'Unico 2012. Si potrà anche chiedere
l'eventuale rimborso ma i tempi per ottenerlo sono molto più lunghi rispetto
al 730 integrativo, i cui esiti vengono già inseriti nella retribuzione del
mese di dicembre 2011. In tal caso, è preferibile non chiedere il rimborso
per ottenerlo poi nella dichiarazione successiva, modello 730/2012,
sommandolo all'eventuale nuovo credito.
Chi ha presentato il 730 e si è accorto di aver commesso errori che danno
luogo ad un minor credito a ad una maggiore imposta per aver ad esempio
omesso un reddito o per averlo indicato parzialmente, può rimediare con la
presentazione del modello Unico integrativo ricorrendo al ravvedimento
operoso. Due le soluzioni: presentazione dell'Unico 2011 entro la scadenza
di Unico 2012 (dichiarazione integrativa) o presentazione dell'Unico 2011
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stato
presentato il modello 730. Scegliendo la prima soluzione bisognerà procedere
al contestuale pagamento del tributo dovuto, interessi e sanzione ridotta.
Per la seconda si dovrà invece versare solo il tributo dovuto
unitamente agli interessi. Le sanzioni verranno in seguito applicate
dall'Amministrazione finanziaria.
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Consulenza Fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista,
il
Quotidiano - Domenica 16 ottobre 2011