ASSOCIAZIONE PENSIONATI CARICAL E BANCA CARIME
Web-site: www.asspenscarical.altervista.org

 

Pubblichiamo una seconda tornata di risposte fornite dai Pasqualino Pontesi ad una nuova serie di quesiti su casi pratici  sottoposti dai contribuenti.

 

E' possibile beneficiare della detrazione per le spese di locazione di mio figlio, studente universitario, considerato che non percepisce alcun reddito?

Il Fisco riconosce la detrazione del 19% della spesa sul canone di locazione, per un importo fino a 2.633 euro pari quindi a 500 euro di bonus, per i contratti stipulati o rinnovati a studenti universitari, ai sensi della lesse 431/1998, ove risultino soddisfatte le seguenti perentorie condizioni:   l'ateneo deve essere ubicato in un comune distante da quello di residenza dello studente almeno 100 chilometri e il comune di residenza dello studente deve appartenere ad una provincia diversa da quella in cui e situata l'università.  L'agevolazione spetta anche se la spesa è sostenuta nell'interesse di familiari fiscalmente a carico, cioè con reddito non superiore a 2.840,51  euro al lordo degli oneri deducibili. In altri termini, l'agevolazione è concessa anche ai genitori che sostengono la spesa per i propri figli.

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Gradirei sapere con quali modalità è possibile rateizzare le imposte del modello 730/2011.

Se il dichiarante intende rateizzare le imposte dovrà indicare nella sezione V, rigo F6, casella 5, del modello 730/2011 il numero delle rate scelto da due a cinque. Il sostituto d'imposta calcolerà le rate dovute applicando gli interessi per la dilazione nella misura dello 0,33% mensile, anziché dello 0,50%, e trattenendo mensilmente gli importi dovuti. L'ultima rata deve essere pagata entro il mese di novembre. Di contro, l'eventuale secondo o unico acconto Irpef novembrino, se dovuto, non è suscettibile di rateizzazione.
 
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Ho venduto un appartamento per il quale avevo sostenuto consistenti spese di ristrutturazione condominiale. Gli importi erano state anticipati da tutti i condomini, mentre i lavori sono stati eseguiti dopo la vendita della mia unità abitativa. Avendo sostenute per intero tutte le spese ho diritto alla detrazione Irpef del 36%?

La risposta al quesito è purtroppo negativa. Il diritto alla detrazione del 36%, da distribuire in dieci anni ad eccezione dei contribuenti anziani il cui importo viene suddiviso in cinque anni se hanno un'età compresa dai 75 agli 80 e in tre anni per un'età superiore agli 80, si trasferisce al nuovo proprietario con la vendita dell'appartamento per il quale sono state sostenute le spese limitatamente alle rate residue non ancora detratte.

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A dicembre del 2010 è deceduto mio marito ed ora continuo ad abitare nella casa coniugale utilizzata come abitazione principale, che è stata suddivisa con la successione tra me e i miei due figli per un terzo ciascuno. Come devono essere ripartite, tra noi eredi, le imposte ai fini Irpef ed lei?

La lettrice, in qualità di coniuge superstite, ha diritto di abitazione sull'appartamento. Pertanto, ai fini Irpef, l'immobile va dichiarato solo da lei. Tuttavia, essendo abitazione principale, nel modello 730 spetta una deduzione pari alla rendita catastale rivalutata dell'immobile e quindi, in altri termini, non bisogna pagare l'Irpef. Analogamente per l'Ici l'intera imposta grava sul coniuge superstite, ma considerato che l'immobile è abitazione principale non è dovuto, anche in questo caso, nessun

versamento.

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Fonte: il Quotidiano - Domenica 22 maggio 2011

Consulenza Fiscale a cura di Pasqualino Pontesi. Dottore commercialista.

 

 

 

 

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