Sono divorziato ed il mio commercialista mi ha comunicato che l’assegno di divorzio, circa settemila euro, corrisposti in unica soluzione alla mia ex moglie nel mese di dicembre scorso non è deducibile. Se, invece, avessi pagato ogni mese avrei avuto diritto allo sconto fiscale! A me sembra una contraddizione, gradirei pertanto il suo parere.
Il suo commercialista ha perfettamente ragione. L’assegno di divorzio corrisposto al coniuge in unica soluzione, anziché periodicamente, non è deducibile. Tale assegno, secondo la Corte Costituzionale, ha natura di attribuzione patrimoniale e non reddituale considerato, tra l’altro, che le condizioni pattuite non possono essere più riviste. Di contro, l’assegno corrisposto periodicamente viene fissato in considerazione della situazione esistente al momento della pronuncia del divorzio e lo stesso può venire modificato in base alle eventuali diverse capacità reddituali/patrimoniali dei due ex coniugi nel corso del tempo. Tale assegno è pertanto un reddito per chi lo percepisce ed un onere deducibile per chi lo eroga. Anche il Fisco non ha tardato a prenderne atto.
Nelle istruzione del modello 730, pagina 37, si legge “…non sono deducibili
le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato”.
L’anno scorso ho effettuato una donazione di tutte le mie proprietà a favore dei miei figli versando al notaio un cospicuo importo. E’ possibile detrarre dal 730 la relativa spesa?
La risposta è negativa. La spesa sostenuta, presumibilmente per le imposte sulla
donazione e la parcella del professionista, non è infatti né deducibile né detraibile.
La mia inquilina, per gravi motivi di salute, è divenuta morosa. Le ho
concesso un’ulteriore proroga nel pagamento della pigione. E’ possibile non
dichiarare al fisco l’importo delle mensilità non riscosse?
La
rigida normativa fiscale non prende in considerazione tali situazioni. E’
possibile non dichiarare i soli importi non percepiti per morosità
dall’inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità.
Questo è l’unica possibilità per ottenere il recupero parziale delle imposte
pagate sui canoni non riscossi.
La mia attuale moglie, già madre di un bambino avuto da una precedente relazione di convivenza, non lavora ed è dunque considerata fiscalmente a mio carico. Posso considerare a carico anche il bambino per il quale sostengo tutte le spese necessarie?
In base alla normativa in vigore i figli del coniuge non possono essere considerati
fiscalmente a carico. Di contro, sono considerati a carico i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati o affiliati.
Nel 2010 ho acquistato la nuda proprietà di un appartamento. Devo dichiarare nel modello
730/2011 l’unità abitativa? E poi, l’Ici la deve pagare il nudo proprietario o chi ha l’usufrutto?
Il
nudo proprietario non ha alcun obbligo fiscale, né per la dichiarazione dei
redditi né per l’Ici. L’immobile in questione deve essere dichiarato
soltanto dall’usufruttario.
Fonte: il Quotidiano – Domenica 8 maggio 2011
Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.