Il
nuovo sistema di risoluzione delle controversie,
tra i clienti e le banche e gli altri
intermediari finanziari, riguardanti operazioni
e servizi bancari e finanziari
L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) offre al
cliente uno strumento semplice, più rapido e
meno costoso rispetto ai tradizionali
procedimenti giudiziari e stragiudiziali.
La sua istituzione è prevista dall'articolo
128-bis del Testo Unico Bancario (TUB),
introdotto dalla legge sul risparmio (262/2005).
Questa norma obbliga le banche, gli intermediari
finanziari, gli Istituti di Moneta Elettronica,
le Poste Italiane (per le attività di
Bancoposta) ad aderire a sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie, quale appunto
l'ABF.
Questo è composto da un Organo decidente
articolato in tre Collegi (ciascuno con una
propria Segreteria tecnica la cui attività è
curata dalla Banca d'Italia) con sedi a Milano
(per i clienti domiciliati in Emilia Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle D'Aosta e
Veneto), a Roma (per Abruzzo, Lazio, Marche,
Sardegna, Toscana e Umbria) e a Napoli (per
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e
Sicilia).
Si può fare ricorso all'Arbitro Bancario
Finanziario per le controversie riguardanti
operazioni e servizi bancari e finanziari, quali
conti correnti, mutui e prestiti personali
(entro i 100.000 euro se il cliente chiede una
somma in denaro, senza limiti in caso di
accertamento di diritti, obblighi o facoltà).
L'ABF non può intervenire in caso di
controversie:
♦ riguardanti servizi e attività
d'investimento (come la compravendita di azioni
o obbligazioni) oppure
operazioni in strumenti finanziari derivati
(entrambe di competenza del sistema di
conciliazione e
arbitrato della Consob);
♦ già all'esame di un giudice, di un arbitro
o di un conciliatore (è possibile solo se la
conciliazione non va a
buon fine);
♦ relative a operazioni o
comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.
Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario deve
essere preceduto da un reclamo scritto alla
controparte e devono essere trascorsi,
necessariamente, non più di 12 mesi dalla
presentazione dello stesso.
Il cliente che non è riuscito a risolvere una
propria controversia direttamente con la banca o
l'intermediario, può presentare detto ricorso
all'ABF e, successivamente, se non soddisfatto
dell'esito, può sempre avviare un procedimento
giudiziario o ricorrere all'arbitrato o alla
conciliazione.
Sta proprio in quest'ultima possibilità la
differenza del sistema dell'ABF rispetto alle
altre forme di tutela dei propri diritti.
E' il caso dell'arbitrato e della conciliazione,
due forme di risoluzione delle controversie che
si concludono con un giudizio vincolante o
pronunciato da un terzo soggetto neutrale
(l'arbitro in caso di arbitrato) o raggiunto
dalle parti tramite l'aiuto del conciliatore
(nel caso di conciliazione).
Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti, ma,
se l'intermediario non le rispetta, il suo
inadempimento viene reso pubblico e il
ricorrente è libero di intraprendere un'altra
via alternativa.
La procedura per rivolgersi all'ABF si svolge
solo in forma scritta inviando alla Segreteria
tecnica di competenza il modulo predisposto e la
documentazione necessaria.
Attualmente è attiva solo la Segreteria del
Collegio dell'ABF di Roma (00187) - Via Venti
Settembre, 97/e. Telefono: 06 4792 9235 - Fax:
06 4792 94208 E-mail:
roma.sede.segtecnica@bancaditalia.it
(solo per richiesta chiarimenti).
Le Segreterie tecniche dei Collegi di Milano e
di Napoli entreranno in funzione in una fase
successiva.
Andrea
Dolce
da Nuova realtà - giugno 2010
Notiziario Associazione Bancari
Caripuglia - UBI><Banca Carime
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