Il nuovo sistema di risoluzione delle controversie, tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari, riguardanti operazioni e servizi bancari e finanziari

 

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) offre al cliente uno strumento semplice, più rapido e meno costoso rispetto ai tradizionali procedimenti giudiziari e stragiudiziali.
La sua istituzione è prevista dall'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (262/2005).
Questa norma obbliga le banche, gli intermediari finanziari, gli Istituti di Moneta Elettronica, le Poste Italiane (per le attività di Bancoposta) ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, quale appunto l'ABF.
Questo è composto da un Organo decidente articolato in tre Collegi (ciascuno con una propria Segreteria tecnica la cui attività è curata dalla Banca d'Italia) con sedi a Milano (per i clienti domiciliati in Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle D'Aosta e Veneto), a Roma (per Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria) e a Napoli (per Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia).
Si può fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario per le controversie riguardanti operazioni e servizi bancari e finanziari, quali conti correnti, mutui e prestiti personali (entro i 100.000 euro se il cliente chiede una somma in denaro, senza limiti in caso di accertamento di diritti, obblighi o facoltà).
L'ABF non può intervenire in caso di controversie:
♦    riguardanti servizi e attività d'investimento (come la compravendita di azioni o obbligazioni) oppure

      operazioni in strumenti finanziari derivati (entrambe di competenza del sistema di conciliazione e
      arbitrato della Consob);
♦    già all'esame di un giudice, di un arbitro o di un conciliatore (è possibile solo se la conciliazione non va a
      buon fine);
♦    relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.
Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario deve essere preceduto da un reclamo scritto alla controparte e devono essere trascorsi, necessariamente, non più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso.
Il cliente che non è riuscito a risolvere una propria controversia direttamente con la banca o l'intermediario, può presentare detto ricorso all'ABF e, successivamente, se non soddisfatto dell'esito, può sempre avviare un procedimento giudiziario o ricorrere all'arbitrato o alla conciliazione.
Sta proprio in quest'ultima possibilità la differenza del sistema dell'ABF rispetto alle altre forme di tutela dei propri diritti.
E' il caso dell'arbitrato e della conciliazione, due forme di risoluzione delle controversie che si concludono con un giudizio vincolante o pronunciato da un terzo soggetto neutrale (l'arbitro in caso di arbitrato) o raggiunto dalle parti tramite l'aiuto del conciliatore (nel caso di conciliazione).
Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti, ma, se l'intermediario non le rispetta, il suo inadempimento viene reso pubblico e il ricorrente è libero di intraprendere un'altra via alternativa.
La procedura per rivolgersi all'ABF si svolge solo in forma scritta inviando alla Segreteria tecnica di competenza il modulo predisposto e la documentazione necessaria.
Attualmente è attiva solo la Segreteria del Collegio dell'ABF di Roma (00187) - Via Venti Settembre, 97/e. Telefono: 06 4792 9235 - Fax: 06 4792 94208 E-mail: roma.sede.segtecnica@bancaditalia.it (solo per richiesta chiarimenti).
Le Segreterie tecniche dei Collegi di Milano e di Napoli entreranno in funzione in una fase successiva.


Andrea Dolce
da Nuova realtà - giugno 2010
Notiziario Associazione  Bancari
Caripuglia - UBI><Banca Carime

 

 

 

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