Deducibilità dei contributi versati dal dichiarante ai fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale per i familiari non a carico

 

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Come oramai dovrebbe essere noto e come l’amico Filippo Vasta ha spesso  precisato con chiarezza su questo sito,  i contributi versati dai pensionati  ai Fondi Integrativi del S.S.N. in favore di familiari  non a carico sono deducibili  (sempre che l’ammontare globale  dei contributi non superi il limite previsto dalla legge:  attualmente  3.615,20 euro)  come facilmente si può desumere dal combinato disposto:

  • della Circolare Agenzia delle Entrate n. 50/E  del 12 giugno 2002 – punto 6.1 (allegata)

  • e della Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 293/E dell’11/07/2008 (allegata) 

Al riguardo, tuttavia, alcune Agenzie delle Entrate,  in occasione dei controlli  formali delle dichiarazioni e, ritenendo  per  ignoranza e/o per eccessivo zelo  di taluni Funzionari  non deducibili  tali contributi,  eseguono  rettifiche alle dichiarazioni 730 oggetto dei controlli,  con richiesta  del  versamento della maggiore imposta, con applicazione di  sanzioni e interessi previsti .
Nella circostanza ,  al fine di evitare di pagare importi per nulla  dovuti, bisogna presentare, una  entro i 30 gg. dalla notifica della rettifica, una richiesta di annullamento in autotutela , che per comodità si allega in bozza (cfr. allegato).

 

Gioacchino Costantino

 

 

Allegati (clicca sulle icone a sinistra per visualizzarli/stamparli)

Circolare Agenzia delle Entrate n. 50/E  del 12 giugno 2002 – punto 6.1
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 293/E dell’11/07/2008
Bozza di richiesta di annullamento in autotutela – circ.  n. 50/E - Risoluz.293/E

 

 

 

 

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Piazza Scala - novembre 2014