A seguito della sua ultima diffida del 5/5/2015 a Intesasanpaolo ad addebitargli  il contributo al FSI di competenza aziendale, la Banca ha risposto considerando solo gli elementi a suo favore e ignorando tutti gli, altri in primis l'impegno assunto con la lettera di risoluzione del rapporto di lavoro.  

Avuto presente che il comportamento aziendale viene sistematicamente definito come corretto e legittimo, Antonio ha ritenuto di replicare contestando e "smontando" quanto esposto dell'Azienda.  

Di seguito riportiamo la lettera che ha inviato il 4/8/2015 al Responsabile delle Politiche del Lavoro (RR), al CEO e a tutti i componenti degli organi Consiliari del Fondo Sanitario Integrativo.

 

Faccio riferimento alla Sua lettera del 19 maggio 2015 in risposta alla mia raccomandata del 5/5/2015 avente per oggetto il ribaltamento della quota aziendale quale contributo al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo che Lei attribuisce, non so con quale criterio, a mio carico, riferendolo oltretutto impropriamente al periodo di “slittamento" della mia finestra pensionistica in ragione delle modifiche legislative (legge Sacconi).
Considerato che sono stati riportati solo i riferimenti a favore della tesi aziendale e che il comportamento della Banca viene classificato come corretto e legittimo, ritengo inevitabile puntualizzare ed evidenziare altri elementi che il responsabile del Servizio Politiche del Lavoro non poteva non considerare, e che essendo macroscopici, deduco che siano stati volutamente ignorati.
Come è ben chiaro ad Alfio Filosomi o dovrebbe esserlo, il ribaltamento della quota aziendale sull'esodato è stato applicato solo ed unicamente ai nominativi nel cui periodo di “slittamento" era compreso il 31/12. Quindi è questo il fattore decisivo per l'addebito all’esodato delle 957,00 euro e non le modifiche previdenziali (slittamento finestra) in senso assoluto. Conseguentemente ai nominativi, le cui date vecchia finestra-nuova finestra rientravano nello stesso anno solare, nulla è stato addebitato dei contributi aziendali (precisazione superflua ma necessaria considerate le affermazioni nella lettera 19/5/2015).
La disposizione attuativa dell'accordo 2/10/2010, richiamata per la parte degli esodati, quale elemento determinante per l'addebito, in una normale lettura nonché in una deduzione di ordinaria logica, essendo norma d’impianto, non è altro che l’indicazione degli esodati quale categoria d'iscritti d’ufficio al FSI e come per tutte le altre categoria (dipendenti delle società del gruppo) avendo la Banca effettuata una forzatura, l'iscrizione poteva essere revocata entro il 30 aprile 2011.
Per quanto riguarda la specifica - mantengono l’iscrizione al Fondo Sanitario nel periodo di permanenza nel Fondo di solidarietà medesimo - portata a giustificazione dell’addebito, si evidenzia che non essendo l'esodato un dipendente in servizio era necessario ed ovvio puntualizzare il riferimento temporale a differenza della altre categorie. Avendo poi presente che la legge Sacconi (finestre mobili e anticipo aspettativa di vita) non era in vigore in tale momento storico e che il Fondo di Solidarietà accompagna l’esodato fino al mese precedente al collocamento in pensione, tale precisazione deve essere collegata necessariamente all'art. 4 comma 7 dello statuto (con riferimento ai pensionati) dove si legge: “l'iscrizione viene mantenuta come iscritto in servizio sino al 31 dicembre dell’anno in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro”. Cessazione che per gli esodati è da considerarsi il mese precedente la pensione come ben chiaramente comunicatomi dalla banca con la lettera di risoluzione del rapporto di lavoro nonché previsto dagli accordi di esodo Unica condizione la sottoscrizione in qualità di quiescente (ovviamente dall’anno successivo) entro 4 mesi dal collocamento in quiescenza.
Per quanto riguarda l’accordo sindacale del 16/1/2014 allego il volantino datato 20/01/2014  a firma di tutte le 00 SS dove, sotto il capitolo “Fondo Sanitario Integrativo di Gruppo" al punto 2 è scritto. L’Azienda continua a rifiutare di erogare la quota a suo carico Considerando che, se non ci fosse stata l’introduzione della “finestra mobile", ci sarebbe stato il passaggio a pensionati con le relative contribuzioni e prestazioni, si è condivisa una impostazione per cui sarà interamente a loro carico anche la quota di pertinenza aziendale mantenendo però le prestazioni dei lavoratori in servizio". Anche qui non si è tenuto conto del comma 7 art. 4 dello statuto, della selettività (solo coloro che superano il 31/12) e del numero esiguo dei nominativi interessati.
Per la precisione l’addebito è stato comunicato dall’Azienda ai diretti interessati con la lettera del 27/09/2011  avente altro oggetto (come le clausole di un contratto scritte in caratteri piccoli sperando che non vengano lette). Ad oltre due anni di distanza e solo a seguito di alcune proteste, tale decisione, ormai già assunta e consolidata, è stata sottoposta alla “ratifica’’ delle OO.SS. da cui l’accordo del 16/01/2014 che viene portato come elemento di correttezza e legittimità (???????).
Incredibile poi indicare come eccezionale la disponibilità a poter recedere dal fondo con decorrenza 1 gennaio dell’anno solare per il quale è richiesto il contributo. A fronte di un aumento significativo di contribuzione è naturale nonché doveroso concedere tale possibilità.
Peraltro la Banca, in un quadro di correttezza e legittimità che attribuisce al proprio comportamento, avrebbe dovuto argomentare e spiegare come mai ha completamente disatteso l’impegno assunto con la lettera del 30/11/2009 di risoluzione del rapporto di lavoro di cui riporto lo stralcio:
"Per completezza le comunichiamo, infine, che la Società in attuazione di quanto previsto dagli artt. 11 e 14 dell accordo già citato (n.d.s. accordo 22-8-2008) Le riconoscerà fino alla fine del mese precedente a quello di decorrenza della percezione della pensione A.G.O.:
* in quanto risulti già iscritto/a a casse aziendali di assistenza sanitaria integrativa, il mantenimento dell'iscrizione alle stesse condizioni di contribuzioni in essere per il personale in servizio;
* le stesse condizioni bancarie e creditizie agevolate in essere, tempo per tempo, a favore del personale in servizio. " Per chiarezza riporto anche l’articolo 11 dell’accordo di esodo 22-7-2008:
"al personale che confluisca nel Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sarà assicurato, in quanto già iscritto alla cassa aziendale di assistenza sanitaria integrativa o beneficiario di polizza assicurativa di assistenza sanitaria, il mantenimento dell'iscrizione dell'assicurazione fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dall'A.G.O. ovvero di altre forme di previdenza di base alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda) in essere per il personale in servizio, con esclusione della contribuzione aziendale di cui al primo alinea del secondo dell'articolo 10 della Cassa Assistenza del Sanpaolo Imi".
Un'altra considerazione opportunamente ignorata riguarda l’assunzione del “rischio”. Con la citata lettera di risoluzione del rapporto di lavoro la Banca si è accollata consapevolmente le conseguenze di eventuali modifiche legislative. Eventualità che all’epoca risultava tutt’altro che remota.
In questo contesto tuttavia non posso fare a meno di richiamare l’ulteriore lettera aziendale del 6/5/2013  sul medesimo argomento con la quale Alfio Filosomi mi evidenziava, quale elemento ancora una volta a conferma della correttezza aziendale, la disposizione legislativa di ribaltamento sulla collettività del costo relativo al prolungamento dell'assegno straordinario (differimento finestre e aspettativa di vita) sottolineando nel contempo che il mancato rispetto delle disposizioni attuative dell'accordo di costituzione del Fondo Sanitario non avrebbe permesso il raggiungimento dell'obiettivo programmato di riduzione del costo del lavoro.
A tali affermazioni avevo replicato (senza riscontro) ma appare opportuno rinverdire almeno i concetti di base e riportare nella giusta misura quanto affermato da Alfio Filosomi. Il mantenimento dell esodato come iscritto in servizio nel Fondo Sanitario Integrativo faceva parte del pacchetto degli incentivi all’esodo (al pari delle condizione di conto corrente, finanziamenti, ecc.) e nulla ha a che fare con l'assegno straordinario il cui costo, per il periodo “differenze finestre", il Ministro Fornero ha ritenuto di non imputarlo alle Banche (verosimilmente a fronte di minaccia licenziamenti da parte dell’ABI). Portare a supporto della legittimità e correttezza del proprio operato tale vantaggio appare quantomeno fantasioso.
Quindi in precedenza era l'aspetto economico la ragione della decisione aziendale di ribaltare la propria quota sull'esodato ma non avendo fornito alcun dato, cioè numero degli esodati 2007/2008 interessati dal provvedimento (cioè coloro che superano il 31/12), il costo del contributo aziendale al netto del vantaggio fiscale ed infine l'incidenza sull'obiettivo programmato di risparmio, anche questa tesi risulta poco credibile. Oltretutto, se si considerano i costi non è possibile non fare riferimento ai 7 milioni di euro erogati all'ex Ad Enrico Tommaso Cucchiani per la sua uscita (senza considerare i 6 mesi di permanenza negli organici privo di poteri ma con lauto stipendio) avvenuta nello stesso periodo.
Infine dalla lettera del 19/5/2015 rilevo la precisazione che il FSI si limita ad applicare le regole contributive stabilite alle Fonti Istitutive. Avuto presente che le Fonti Istitutive sono l'Azienda e le OO.SS, e che alcuni componenti degli Organi Consiliari del FSI hanno doppio ruolo (Consigliere e membro delle Fonti Istitutive), questa mia viene inviata anche a tutti i consiglieri del CdA, ai componenti dell’Assemblea dei Delegati e ai sindaci del Fondo Sanitario Integrativo al fine di renderli partecipi delle mie evidenze
In ultimo appare opportuno una valutazione complessiva della vicenda.
Si rimane perplessi nel constatare un “accanimento terapeutico” dell'Azienda nel voler ribaltare la propria quota contributiva del FSI su pochi ex dipendenti. Una presa di posizione che, oltremodo rivolta alla parte più debole, assume contorni squallidi. Nondimeno la sistematica e continua autoattribuzione di correttezza e legittimità dell operato aziendale che ha peraltro portato “l'irritazione" degli interessati ai massimi livelli. Ritengo che con tale decisione la Banca abbia avuto una visione miope
Superfluo evidenziare i conseguenti contenziosi che per quanto mi riguarda saranno a tutto campo, senza limitazioni temporali e direttamente proporzionali all’atteggiamento aziendale.
Distinti saluti
Roma, 4 agosto 2015
Antonio De Rosa

 

 lettera aziendale del 19 maggio 2015
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Piazza Scala - agosto 2015