Conoscete la vicenda degli "esodati ante", sui quali, pur in presenza di esodo sia pure prorogato dalla legge Tremonti Sacconi, IntesaSanPaolo, con molta "delicatezza" e comprensione per i propri dipendenti,  ha scaricato l'intero addebito della quota di pertinenza del Fondo Sanitario. Pubblichiamo con piacere una replica di Antonio De Rosa indirizzata ai vertici della Banca, nonchè a quelli del Fondo Sanitario Integrativo. Nel contempo il collega sottolinea che a suo parere, oltre il problema copertura sanitaria esodati, sarebbe opportuno attivarsi in modo concreto e pubblico sulla problematica relativa alle due gestioni "in servizio e pensionati" del Fondo Sanitario Integrativo, facendo uscire alo scoperto le varie Sigle sindacali o meglio chi ha sottoscritto l'accordo, a partire da Angela Rosso. Ovviamente con il contributo sostanziale e fattivo dell'unico rappresentante nel consiglio di Amministrazione del personale in quiescenza: che tuttavia, a quanto ci risulta, sta cercando di far recedere il Consiglio Direttivo del FSI dalla sua linea, purtroppo con scarsi risultati in quanto i Sindacati (fonti istitutive) insistono pervicacemente nell'opporsi ad instaurare un completo principio di solidarietà intergenerazionale.
Non sappiamo se Bazoli, banchiere etico, sia a conoscenza della questione: lo invitiamo ad intervenire insieme a tutto il consiglio di sorveglianza e alla Fornero, alla quale va buona parte del merito in questo pasticcio in cui sono incolpevolmente coinvolte della famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese: se ha un cuore intervenga su IntesaSanpaolo (prima della sua carica ministeriale era infatti membro del C.d.S.Ecco il testo della replica di Antonio:

In risposta alla mia diffida del 31 gennaio 2013 ho ricevuto, a Firma del Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro xxxx, la lettera, datata 8 febbraio 2013 (riportata nello spazio sottostante), che ha determinato inevitabilmente il desiderio di analizzare l'argomento con più accuratezza. Considerati i riferimenti citati, che in sintesi vengono ricondotti al solo accordo con le 00.SS del 2/10/2010 - Costituzione del Fondo Sanitario Integrativo -, tenuto conto peraltro delle deduzioni del Sig. xxxx e cioè che avrei fatto riferimento ad errate informazioni, risulta impossibile sottrarsi ad una replica, anche perché non sono state date le ovvie e naturali delucidazioni che un Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro, ritengo, avrebbe dovuto dare, partendo necessariamente dall'accordo sindacale di esodo del 2008 e dagli impegni a suo tempo assunti dalla Banca.
In primis voglio sottolineare al Sig. xxxx che, al di là della costituzione del Fondo Sanitario Integrativo, delle sue regole e dal relativo accordo sindacale, a me risulta, e dovrebbe risultare anche a Lui, che è la Banca che si è impegnata per iscritto alla copertura sanitaria dell'esodato - contribuzione e prestazioni - con le modalità in essere per il personale in servizio fino al mese precedente a quello di percepimento dell'assegno Ago. Il mancato riferimento a questo aspetto, più volte citato nella mia lettera, mi lascia molto perplesso come pure l'assenza dei necessari aspetti giuridici-legali a supporto della linea adottata dalla Banca.
E' singolare che il Responsabile di un Servizio eviti di rispondere a tono e coerentemente a quanto richiesto opponendo unicamente l'accordo del 2/10/2012 istitutivo del FSI, cioè di un Ente che non ha sottoscritto alcun impegno con i dipendenti entrati nel Fondo di Solidarietà e già perché come è noto i citati impegni sono stati firmati da Intesa Sanpaolo e che, alla luce di quanto sopra, al fine di evitare dubbi appare opportuno riproporli:
art. 11 dell'accordo di esodo 22-8-2008: "al personale che confluisca nel Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sarà assicurato, in quanto già iscritto alla cassa aziendale di assistenza sanitaria integrativa o beneficiario di polizza assicurativa di assistenza sanitaria, il mantenimento dell'iscrizione de/l'assicurazione fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dal/'A. G. O. owero di altre forme di previdenza di base alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico de/l'Azienda) in essere per il personale in servizio, con esclusione della contribuzione aziendale di cui al primo alinea del secondo de/l'artico/o 10 della Cassa Assistenza del Sanpaolo Imi".
lettera di risoluzione del rapporto di lavoro del 30-11-2009: "Per completezza le comunichiamo, infine, che la Società in attuazione di quanto previsto dagli artf. 11e14 de/l'accordo già citato (n.d.s. accordo 22-8-2008) Le riconoscerà fino alla fine del mese precedente a quello di decorrenza della percezione della pensione A. G. O.:
• in quanto risulti già iscritto/a a casse aziendali di assistenza sanitaria integrativa, il mantenimento dell'iscrizione alle stesse condizioni di contribuzioni in essere per il personale in servizio;
• le stesse condizioni bancarie e creditizie agevolate in essere, tempo per tempo, a favore del personale in servizio."
L'aver sottolineato poi, che per il periodo privo della pensione e dell'assegno del Fondo di Solidarietà, "la contribuzione da lei dovuta non può che essere quella individuabile applicando per analogia le regole che ne stabiliscono l'ammontare per il personale in servizio" mi trova perfettamente d'accordo, ma rammento che tali richiamate regole stabiliscono per l'esodato la contribuzione della sola quota individuale e non quella Aziendale. Errata affermazione?
Incredibile poi che la decisione di porre la quota della Banca a carico dell'esodato, ben chiaramente esplicitata nella lettera aziendale del 27/11/2011 (e indirettamente ribadita in quella dell'8/2/2013}, venga considerata una "istruzione operativa". Il ribaltamento della quota aziendale sull'esodato non trova nessun riscontro logico, se si esclude il risparmio economico aziendale, e appare discutibile considerare tale decisione quasi come necessaria ed inevitabile "non percependo Lei alcun trattamento pensionistico". Oltretutto la risposta ricevuta viene incentrata sul mantenimento dell'iscrizione al Fondo Sanitario e non sul suo costo.
Posso capire che Lei sig. xxxx non poteva che rispondermi in tale modo, probabilmente in coerenza alla volontà aziendale o meglio alla linea tracciata da chi gestisce in toto l'Azienda, ma non riesco a comprendere come può far propria tale linea in quanto Responsabile di un Servizio. Ritengo peraltro che sia intellettualmente scorretto non dimostrare come le obbligazioni assunte dalla Banca, peraltro in modo chiaro e senza riserve, siano superate.
Per quanto riguarda invece l'impegno delle OO.SS. sullo specifico argomento, considerati i fatti, ritengo che possa essere oggettivamente individuato nello spirito della seguente frase "approvato come proposto".
Il riferimento inoltre, al punto 1 sub A delle disposizioni attuative della costituzione del Fondo Sanitario (unico documento citato nella lettera}, dove si rileva che gli aderenti al Fondo di Solidarietà manterranno l'iscrizione al Fondo Sanitario nel solo periodo di permanenza nel FdS, appare in palese contrasto con quanto garantito dalla Banca in precedenza. Oltretutto non si riesce a capire come possa tale disposizione annullare la lettera ufficiale di Intesa Sanpaolo di risoluzione del rapporto di lavoro dove viene comunicato il mantenimento dell'assistenza sanitaria integrativa, quale essa sia, oltretutto con un preciso e inequivocabile riferimento temporale: "fino al mese precedente del percepimento della pensione Ago".
Quindi, si può affermare che le disposizioni del Fondo Sanitario citate sono da riferirsi semmai alle future adesioni al FdS (dove le differenze temporali tra fine Fds e inizio pensione Ago non si riscontreranno più, salvo ulteriori modifiche legislative) non certo miranti ad annullare gli impegni formalmente presi da Intesa Sanpaolo.
Voglio infine precisare che per la mia posizione la "questione sollevata", relativamente agli anni 2013 e 2014, come mi viene puntualizzato, "non è attuale" ma lo sarà per il 2015 e pertanto a fronte di una comunicazione aziendale effettuata oltre tre anni prima, di porre a mio carico l'importo di spettanza della Banca, non appare poi tanto fuori luogo richiedere oggi il rispetto degli impegni.
Concludendo, ancora una volta Vi invito a rispettare quanto stabilito con l'accordo del 22-8-2008 e comunicatomi con lettera del 30 novembre 2009 di risoluzione del rapporto di lavoro nonché a mantenere in essere le prestazioni sanitarie e le contribuzioni previste per il personale in servizio fino al percepimento dell'assegno A.G.O ..
Vi diffido ad addebitarmi la quota di competenza aziendale dovuta per l'assistenza sanitaria, per il periodo oltre il termine di permanenza nel Fondo di Solidarietà e fino al percepimento dell'assegno A.G.O ..
Rimango pertanto in attesa di ricevere la revoca formale della comunicazione del 27 settembre 2011 per la parte relativa al minacciato addebito della quota aziendale nell'ambito dell'Assistenza Sanitaria.
Distinti saluti.
Roma, 25 aprile 2013

La risposta di IntesaSanpaolo alla lettera di diffida di Antonio De Rosa

Milano, 8 febbraio 2013
Egregio Sig. De Rosa, facciamo riferimento alla Sua lettera del 31 gennaio u.s.
Al riguardo non possiamo che contestare la Sua affermazione secondo cui Lei avrebbe diritto alla copertura assicurativa alle condizioni contributive già previste per il periodo di permanenza nel Fondo di solidarietà del settore credito anche per il periodo di differimento della finestra pensionistica intervenuto per effetto delle normative di legge intervenute e, segnatamente, del D. L. 78/201 O, convertito dalla legge 12212010.
Le disposizioni attuative dell'accordo di costituzione del "Fondo Sanitario" del 2 ottobre 2010, che ne costituiscono parte integrante chiariscono al punto A. sub 1) che "gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al 'Fondo di solidarietà' mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l'iscrizione al 'Fondo Sanitario' nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva fa facoltà di revoca da esercitarsi entro il 30 aprile 2011 n.
Quindi, al fine di consentirle il mantenimento dell'iscrizione al citato "Fondo Sanitario", non percependo Lei alcun trattamento pensionistico, la contribuzione da Lei dovuta non può che essere quella individuabile applicando per analogia le regole che ne stabiliscono l'ammontare per il personale in servizio.
E' pertanto di tutta evidenza che le indicazioni contenute nella lettera del 27 settembre 2011 non sono affatto frutto di un errore, ma individuano le istruzioni operative per l'applicazione delle regole convenute dalle Parti sociali con l'accordo in data 2 ottobre 2010.
Tra l'altro la questione sollevata non è neanche per Lei attuale: infatti, stante il richiamato assetto normativo pattizio vigente, questa azienda ha già versato la propria quota contributiva per il 2013 e lo farà anche per il 2014, in adesione e conformità con quanto stabilito all'atto della Sua iscrizione al Fondo di Solidarietà.
Respingiamo conseguentemente come frutto di errata informazione e pertanto del tutto gratuite le considerazioni da Lei svolte con la lettera citata in premessa
Distinti saluti.
Servizio Politiche del Lavoro
Il Responsabile

 

 

 

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Piazza Scala - aprile 2013