Conoscete la vicenda degli "esodati
ante", sui quali, pur in presenza di esodo sia pure prorogato dalla
legge Tremonti Sacconi, IntesaSanPaolo, con molta "delicatezza" e
comprensione per i propri dipendenti, ha scaricato l'intero
addebito della quota di pertinenza del Fondo Sanitario. Pubblichiamo
con piacere una replica di Antonio De Rosa indirizzata ai vertici
della Banca, nonchè a quelli del Fondo Sanitario Integrativo. Nel
contempo il collega sottolinea che a suo parere, oltre il problema
copertura sanitaria esodati, sarebbe opportuno attivarsi in modo
concreto e pubblico sulla problematica relativa alle due gestioni
"in servizio e pensionati" del Fondo Sanitario Integrativo, facendo
uscire alo scoperto le varie Sigle sindacali o meglio chi ha
sottoscritto l'accordo, a partire da Angela Rosso. Ovviamente con il
contributo sostanziale e fattivo dell'unico rappresentante nel
consiglio di Amministrazione del personale in quiescenza: che
tuttavia, a quanto ci risulta, sta cercando di far recedere il
Consiglio Direttivo del FSI dalla sua linea, purtroppo con scarsi
risultati in quanto i Sindacati (fonti istitutive) insistono
pervicacemente nell'opporsi ad instaurare un completo principio di
solidarietà intergenerazionale.
Non sappiamo se Bazoli, banchiere etico, sia a conoscenza della
questione: lo invitiamo ad intervenire insieme a tutto il consiglio
di sorveglianza e alla Fornero, alla quale va buona parte del merito
in questo pasticcio in cui sono incolpevolmente coinvolte della
famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese: se ha un cuore
intervenga su IntesaSanpaolo (prima della sua carica ministeriale
era infatti membro del C.d.S.Ecco il testo della replica di Antonio:
In risposta alla mia diffida del
31 gennaio 2013 ho ricevuto, a Firma del Responsabile del Servizio
Politiche del Lavoro xxxx, la lettera, datata 8 febbraio 2013
(riportata nello spazio sottostante), che ha determinato
inevitabilmente il desiderio di analizzare l'argomento con più
accuratezza. Considerati i riferimenti citati, che in sintesi
vengono ricondotti al solo accordo con le 00.SS del 2/10/2010 -
Costituzione del Fondo Sanitario Integrativo -, tenuto conto
peraltro delle deduzioni del Sig. xxxx e cioè che avrei fatto
riferimento ad errate informazioni, risulta impossibile sottrarsi ad
una replica, anche perché non sono state date le ovvie e naturali
delucidazioni che un Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro,
ritengo, avrebbe dovuto dare, partendo necessariamente dall'accordo
sindacale di esodo del 2008 e dagli impegni a suo tempo assunti
dalla Banca.
In primis voglio sottolineare al Sig. xxxx che, al di là della
costituzione del Fondo Sanitario Integrativo, delle sue regole e dal
relativo accordo sindacale, a me risulta, e dovrebbe risultare anche
a Lui, che è la Banca che si è impegnata per iscritto alla copertura
sanitaria dell'esodato - contribuzione e prestazioni - con le
modalità in essere per il personale in servizio fino al mese
precedente a quello di percepimento dell'assegno Ago. Il mancato
riferimento a questo aspetto, più volte citato nella mia lettera, mi
lascia molto perplesso come pure l'assenza dei necessari aspetti
giuridici-legali a supporto della linea adottata dalla Banca.
E' singolare che il Responsabile di un Servizio eviti di rispondere
a tono e coerentemente a quanto richiesto opponendo unicamente
l'accordo del 2/10/2012 istitutivo del FSI, cioè di un Ente che non
ha sottoscritto alcun impegno con i dipendenti entrati nel Fondo di
Solidarietà e già perché come è noto i citati impegni sono stati
firmati da Intesa Sanpaolo e che, alla luce di quanto sopra, al fine
di evitare dubbi appare opportuno riproporli: art. 11 dell'accordo di esodo 22-8-2008: "al personale che
confluisca nel Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni
in forma rateale, sarà assicurato, in quanto già iscritto alla cassa
aziendale di assistenza sanitaria integrativa o beneficiario di
polizza assicurativa di assistenza sanitaria, il mantenimento
dell'iscrizione de/l'assicurazione fino al mese precedente a quello
in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dal/'A. G.
O. owero di altre forme di previdenza di base alle stesse condizioni
di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per
la parte a carico de/l'Azienda) in essere per il personale in
servizio, con esclusione della contribuzione aziendale di cui al
primo alinea del secondo de/l'artico/o 10 della Cassa Assistenza del
Sanpaolo Imi". lettera di risoluzione del rapporto di lavoro del 30-11-2009:
"Per completezza le comunichiamo, infine, che la Società in
attuazione di quanto previsto dagli artf. 11e14 de/l'accordo già
citato (n.d.s. accordo 22-8-2008) Le riconoscerà fino alla fine del
mese precedente a quello di decorrenza della percezione della
pensione A. G. O.:
• in quanto risulti già iscritto/a a casse aziendali di assistenza
sanitaria integrativa, il mantenimento dell'iscrizione alle stesse
condizioni di contribuzioni in essere per il personale in servizio;
• le stesse condizioni bancarie e creditizie agevolate in essere,
tempo per tempo, a favore del personale in servizio."
L'aver sottolineato poi, che per il periodo privo della pensione e
dell'assegno del Fondo di Solidarietà, "la contribuzione da lei
dovuta non può che essere quella individuabile applicando per
analogia le regole che ne stabiliscono l'ammontare per il personale
in servizio" mi trova perfettamente d'accordo, ma rammento che tali
richiamate regole stabiliscono per l'esodato la contribuzione della
sola quota individuale e non quella Aziendale. Errata affermazione?
Incredibile poi che la decisione di porre la quota della Banca a
carico dell'esodato, ben chiaramente esplicitata nella lettera
aziendale del 27/11/2011 (e indirettamente ribadita in quella
dell'8/2/2013}, venga considerata una "istruzione operativa". Il
ribaltamento della quota aziendale sull'esodato non trova nessun
riscontro logico, se si esclude il risparmio economico aziendale, e
appare discutibile considerare tale decisione quasi come necessaria
ed inevitabile "non percependo Lei alcun trattamento pensionistico".
Oltretutto la risposta ricevuta viene incentrata sul mantenimento
dell'iscrizione al Fondo Sanitario e non sul suo costo.
Posso capire che Lei sig. xxxx non poteva che rispondermi in tale
modo, probabilmente in coerenza alla volontà aziendale o meglio alla
linea tracciata da chi gestisce in toto l'Azienda, ma non riesco a
comprendere come può far propria tale linea in quanto Responsabile
di un Servizio. Ritengo peraltro che sia intellettualmente scorretto
non dimostrare come le obbligazioni assunte dalla Banca, peraltro in
modo chiaro e senza riserve, siano superate.
Per quanto riguarda invece l'impegno delle OO.SS. sullo specifico
argomento, considerati i fatti, ritengo che possa essere
oggettivamente individuato nello spirito della seguente frase
"approvato come proposto".
Il riferimento inoltre, al punto 1 sub A delle disposizioni
attuative della costituzione del Fondo Sanitario (unico documento
citato nella lettera}, dove si rileva che gli aderenti al Fondo di
Solidarietà manterranno l'iscrizione al Fondo Sanitario nel solo
periodo di permanenza nel FdS, appare in palese contrasto con quanto
garantito dalla Banca in precedenza. Oltretutto non si riesce a
capire come possa tale disposizione annullare la lettera ufficiale
di Intesa Sanpaolo di risoluzione del rapporto di lavoro dove viene
comunicato il mantenimento dell'assistenza sanitaria integrativa,
quale essa sia, oltretutto con un preciso e inequivocabile
riferimento temporale: "fino al mese precedente del percepimento
della pensione Ago".
Quindi, si può affermare che le disposizioni del Fondo Sanitario
citate sono da riferirsi semmai alle future adesioni al FdS (dove le
differenze temporali tra fine Fds e inizio pensione Ago non si
riscontreranno più, salvo ulteriori modifiche legislative) non certo
miranti ad annullare gli impegni formalmente presi da Intesa
Sanpaolo.
Voglio infine precisare che per la mia posizione la "questione
sollevata", relativamente agli anni 2013 e 2014, come mi viene
puntualizzato, "non è attuale" ma lo sarà per il 2015 e pertanto a
fronte di una comunicazione aziendale effettuata oltre tre anni
prima, di porre a mio carico l'importo di spettanza della Banca, non
appare poi tanto fuori luogo richiedere oggi il rispetto degli
impegni.
Concludendo, ancora una volta Vi invito a rispettare quanto
stabilito con l'accordo del 22-8-2008 e comunicatomi con lettera del
30 novembre 2009 di risoluzione del rapporto di lavoro nonché a
mantenere in essere le prestazioni sanitarie e le contribuzioni
previste per il personale in servizio fino al percepimento
dell'assegno A.G.O ..
Vi diffido ad addebitarmi la quota di competenza aziendale dovuta
per l'assistenza sanitaria, per il periodo oltre il termine di
permanenza nel Fondo di Solidarietà e fino al percepimento
dell'assegno A.G.O ..
Rimango pertanto in attesa di ricevere la revoca formale della
comunicazione del 27 settembre 2011 per la parte relativa al
minacciato addebito della quota aziendale nell'ambito
dell'Assistenza Sanitaria.
Distinti saluti.
Roma, 25 aprile 2013
La risposta di
IntesaSanpaolo alla lettera di diffida di Antonio De
Rosa
Milano,
8 febbraio 2013
Egregio Sig. De Rosa, facciamo riferimento alla Sua
lettera del 31 gennaio u.s.
Al riguardo non possiamo che contestare la Sua
affermazione secondo cui Lei avrebbe diritto alla
copertura assicurativa alle condizioni contributive già
previste per il periodo di permanenza nel Fondo di
solidarietà del settore credito anche per il periodo di
differimento della finestra pensionistica intervenuto
per effetto delle normative di legge intervenute e,
segnatamente, del D. L. 78/201 O, convertito dalla legge
12212010.
Le disposizioni attuative dell'accordo di costituzione
del "Fondo Sanitario" del 2 ottobre 2010, che ne
costituiscono parte integrante chiariscono al punto A.
sub 1) che "gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa
Spimi che abbiano aderito al 'Fondo di solidarietà'
mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e
secondo le regole in essi contenute, l'iscrizione al
'Fondo Sanitario' nel periodo di permanenza nel Fondo
medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva fa
facoltà di revoca da esercitarsi entro il 30 aprile 2011
n.
Quindi, al fine di consentirle il mantenimento
dell'iscrizione al citato "Fondo Sanitario", non
percependo Lei alcun trattamento pensionistico, la
contribuzione da Lei dovuta non può che essere quella
individuabile applicando per analogia le regole che ne
stabiliscono l'ammontare per il personale in servizio.
E' pertanto di tutta evidenza che le indicazioni
contenute nella lettera del 27 settembre 2011 non sono
affatto frutto di un errore, ma individuano le
istruzioni operative per l'applicazione delle regole
convenute dalle Parti sociali con l'accordo in data 2
ottobre 2010.
Tra l'altro la questione sollevata non è neanche per Lei
attuale: infatti, stante il richiamato assetto normativo
pattizio vigente, questa azienda ha già versato la
propria quota contributiva per il 2013 e lo farà anche
per il 2014, in adesione e conformità con quanto
stabilito all'atto della Sua iscrizione al Fondo di
Solidarietà.
Respingiamo conseguentemente come frutto di errata
informazione e pertanto del tutto gratuite le
considerazioni da Lei svolte con la lettera citata in
premessa
Distinti saluti.
Servizio Politiche del Lavoro
Il Responsabile