Fonte 50&più ottobre 2011 - Fisco di Alessandra De Feo

 

Ecco le misure applicabili nel triennio 2011-2013.
E' comunque opportuno approfondire la questione contattando la propria banca.

 

Le recenti disposizioni per la stabilizzazione finanziaria prevedono un aumento del contributo per le comunicazioni che ogni intermediario finanziario (banca, Poste Italiane, ecc.) fa al cliente in relazione alla custodia e all'amministrazione dei titoli in deposito. L'aumento è regolato dal valore complessivo nominale (o di rimborso) dei titoli. Se tale valore è inferiore a 50mila euro, l'importo per ogni deposito, in funzione della periodicità con cui la comunicazione verrà fatta, è riportato nel rigo "a" del Prospetto A; se, invece, il valore dei titoli sarà pari o su­periore a 50mila e inferiore a 150mila euro, l'imposta per ogni deposito - con riferimento alla periodicità della comunicazione - sarà quella riportata nel rigo "b" del prospetto; se, inoltre, il valore dei titoli è pari e superiore a 150mila euro e inferiore a 500mila, l'imposta dovuta per ogni deposito, sem­pre avendo a riferimento la periodicità, sarà quella riportata nel rigo "c". Infine, se il valore dei titoli è pari o superiore a 500mi- la euro, l'imposta dovuta - in rapporto alla periodicità della comunicazione - sarà quella riportata nel rigo "d". Gli importi indicati nel prospetto sono applicabili dal 17 luglio 2011. Nel periodo fra la data di approvazio­ne del provvedimento (6 luglio) e quella di applicazione (16 luglio), vanno applicati i valori riportati nel rigo "e". I suddetti valori sono applicabili negli anni 2011 e 2012.

Dal 2013 la misura dell'imposta sarà quella indicata nel successivo Prospetto B. Dette imposte si applicano alle comunicazioni inviate da ogni intermediario finanziario che intrattiene, con la propria clientela, rapporti riconducibili alla custodia e all'amministrazione dei titoli: un qualcosa che è stata imposta dalla Amministra­zione riducendo il tutto ad un'assoluta virtualità, o quasi. Va precisato anche che:

a)   nel caso di più depositi intestati allo stes­so soggetto, si dovrà corrispondere una imposta per ogni deposito;

b)   nel caso di deposito cointestato, l'imposta sarà dovuta, invece, una sola volta

 

 

 

 

 

 

 

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