Cassa Sanitaria – Trattamento fiscale
dei contributi
La Direzione
Centrale dell’Agenzia delle Entrate ha finalmente fatto
chiarezza e ha ribadito che i contributi che i pensionati
versano alle Casse Sanitarie come la nostra sono deducibili dal
reddito (il limite di tale deducibilità, pari a € 3.615,20, è
per noi irrilevante, dato che la nostra quota massima è di €
1.800,00). L’Agenzia delle Entrate basa le sue conclusioni sulla
parità di trattamento fra lavoratore dipendente e pensionato, i
cui redditi sono
assimilabili e pertanto è assimilabile anche il trattamento
fiscale. Come noto, gli importi dell’assistenza integrativa sono
sempre stati dedotti dal reddito dei dipendenti in servizio a
cura dell’azienda in qualità di sostituto d’imposta.
Pertanto, quest’anno, la cifra indicata nella dichiarazione che
ci verrà trasmessa dalla Cassa andrà esposta nel mod. 730/2011,
quadro E, Sezione II, rigo E27 (altri oneri deducibili) codice
1. Le spese rimaste a nostro carico in quanto non rimborsate o
rimborsate parzialmente dalla Cassa sono detraibili dall’imposta
al 19% e vanno indicate nel quadro E, Sezione I, rigo E1,
supportate da idonea documentazione dalla quale si possano
desumere gli importi non rimborsati.
L’Agenzia delle Entrate ha rifiutato di rispondere ad un
interpello effettuato da un privato nel quale si chiedeva se ci
fosse facoltà per il contribuente di rinunciare alla
deducibilità del contributo portando in detrazione le spese
sostenute anche per la parte rimborsata, cosa che potrebbe
risultare conveniente in caso che nell’anno siano stati
sopportati costi sanitari ingenti. L’Agenzia pretende che
l’interpello sia posto dall’Associazione dei CAF a livello
nazionale. Per il momento, quindi, l’orientamento è pertanto
quello di applicare quanto indicato nel paragrafo precedente.
Per il personale in servizio le aziende, quali sostituti
d’imposta, deducono dal reddito del dipendente anche le quote
che lo stesso ha pagato per i familiari non a carico. Per lo
stesso principio di assimilazione del trattamento dei pensionati
a quello dei lavoratori in servizio, sono deducibili dal reddito
del pensionato anche i contributi che lo stesso ha pagato per i
familiari non a carico. Il familiare, nella propria
dichiarazione del redditi, detrarrà dall’imposta, al 19%, solo
la parte non rimborsata dalla Cassa.
Non è escluso che su quest’ultimo caso emergano in futuro
orientamenti diversi. Le istruzioni del mod. 730 parlano solo di
deducibilità dei contributi relativamente alle persone a carico
(per la parte da queste ultimi non dedotta) e aggiungono quindi
un elemento di ambiguità e incertezza.. Nel nostro Paese, la
certezza del diritto fiscale resta un’utopia. Se dovessimo
venire a conoscenza di novità, le comunicheremo con la massima
tempestività.
Filippo Vasta
|