Promemoria per la dichiarazione dei redditi 2011

 

Rimando la scheda predisposta lo scorso anno dall'amico Filippo Vasta che sarebbe opportuno ripubblicare visto che stanno arrivando sia le dichiarazioni della Cassa che i CUD per il 730.
Nulla di cambiato, quindi, per quest'anno.
Sergio Marini - 19 marzo 2011

 

Cassa Sanitaria – Trattamento fiscale dei contributi


La Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate ha finalmente fatto chiarezza e ha ribadito che i contributi che i pensionati versano alle Casse Sanitarie come la nostra sono deducibili dal reddito (il limite di tale deducibilità, pari a € 3.615,20, è per noi irrilevante, dato che la nostra quota massima è di € 1.800,00). L’Agenzia delle Entrate basa le sue conclusioni sulla parità di trattamento fra lavoratore dipendente e pensionato, i cui redditi sono assimilabili e pertanto è assimilabile anche il trattamento fiscale. Come noto, gli importi dell’assistenza integrativa sono sempre stati dedotti dal reddito dei dipendenti in servizio a cura dell’azienda in qualità di sostituto d’imposta.
Pertanto, quest’anno, la cifra indicata nella dichiarazione che ci verrà trasmessa dalla Cassa andrà esposta nel mod. 730/2011, quadro E, Sezione II, rigo E27 (altri oneri deducibili) codice 1. Le spese rimaste a nostro carico in quanto non rimborsate o rimborsate parzialmente dalla Cassa sono detraibili dall’imposta al 19% e vanno indicate nel quadro E, Sezione I, rigo E1, supportate da idonea documentazione dalla quale si possano desumere gli importi non rimborsati.

L’Agenzia delle Entrate ha rifiutato di rispondere ad un interpello effettuato da un privato nel quale si chiedeva se ci fosse facoltà per il contribuente di rinunciare alla deducibilità del contributo portando in detrazione le spese sostenute anche per la parte rimborsata, cosa che potrebbe risultare conveniente in caso che nell’anno siano stati sopportati costi sanitari ingenti. L’Agenzia pretende che l’interpello sia posto dall’Associazione dei CAF a livello nazionale. Per il momento, quindi, l’orientamento è pertanto quello di applicare quanto indicato nel paragrafo precedente.

Per il personale in servizio le aziende, quali sostituti d’imposta, deducono dal reddito del dipendente anche le quote che lo stesso ha pagato per i familiari non a carico. Per lo stesso principio di assimilazione del trattamento dei pensionati a quello dei lavoratori in servizio, sono deducibili dal reddito del pensionato anche i contributi che lo stesso ha pagato per i familiari non a carico. Il familiare, nella propria dichiarazione del redditi, detrarrà dall’imposta, al 19%, solo la parte non rimborsata dalla Cassa.
Non è escluso che su quest’ultimo caso emergano in futuro orientamenti diversi. Le istruzioni del mod. 730 parlano solo di deducibilità dei contributi relativamente alle persone a carico (per la parte da queste ultimi non dedotta) e aggiungono quindi un elemento di ambiguità e incertezza.. Nel nostro Paese, la certezza del diritto fiscale resta un’utopia. Se dovessimo venire a conoscenza di novità, le comunicheremo con la massima tempestività.
 
Filippo Vasta

 


 

 

 

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