Senza alcun preavviso e senza sentire la base i
liquidatori hanno avviato l procedura concorsuale per la ripartizione delle
plusvalenze ancora presenti nel Fondocomit (più di 350/mln.).
In data 2 maggio è comparso sulla Gazzetta Ufficiale uno scarno comunicato
che lascia un'estrema libertà di interpretazione: nè soccorre il sito del
Fondocomit, nel quale nulla è stato pubblicato (il motivo sembra ovvio: l'8
maggio è previsto un incontro con le OO.SS. e con la banca.....).
La più logica conseguenza - suggerita dai 2 articoli citati, più
l'art. 209, che riportiamo in calce - sembrerebbe quella di un collega
che ritiene che i
pensionati che hanno già ricevuto la comunicazione del loro credito
dal Fondo non dovrebbero fare alcunchè.
Tuttavia Il Fondo può "dimenticare" di inviare ai creditori l'ammontare del
credito e questi con raccomandata devono precisare il loro credito entro 60
gg (art. 208) pena l'esclusione e salvo una domanda tardiva (art 209). Esiste tuttavia la possibilità che le intenzioni dei
liquidatori siano quelle di "spalmare" l'accordo UNP/ANPECOMIT sullo stato
passivo: in questo modo si eviterebbe una recrudescenza delle cause legali
che hanno martoriato la vicenda per più di un lustro.
La prossima settimana ne sapremo di più e contiamo di intrattenervi ancora
sull'argomento, possibilmente con notizie migliori: per il momento non
possiamo far altro che trascrivere il comunicato dei liquidatori.
Piazza Scala - 4 maggio 2013
FONDO PENSIONI PER IL
PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA in liquidazione
Ente Morale con R.D. 11/8/1921 n. 1201
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione, I Sezione Speciale, al n. 1427 e al
Registro dei Fondi Pensione dotati di personalita' giuridica al
n. 63, tenuti dalla COVIP
Sede legale: via Brera, 10 - 20121 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale 80017110158
(GU n. 51 del 2-5-2013)
Liquidazione speciale in bonis
Il Collegio dei Liquidatori del "Fondo Pensioni per il Personale della Banca
Commerciale Italiana in liquidazione" comunica che il detto Fondo e' stato
dichiarato estinto con decreto in data 20 dicembre 2006 del Prefetto di
Milano, a cui ha fatto seguito la nomina dei Liquidatori con provvedimento
in data 22-27 dicembre 2006 del Presidente del Tribunale di Milano.
Ora la Corte di Cassazione - con 25 analoghe sentenze, tutte deliberate il
17 ottobre 2012 e depositate fra il 12 novembre 2012 e
il 22 febbraio 2013 (numero 19656/2012, n. 19796/12, n. 19797/12, n.
19798/12, n. 19906/12, n. 20039/12, n. 20231/12, n. 20232/12, n.
20343/12, n. 20611/12, n. 20612/12, n. 20855/12, n. 21015/12, n. 21263/12,
n. 21262/12, n. 21708/12, n. 21709/12, n. 21930/12, n.
21931/12, n. 22209/12, n. 23850/12, n. 889/2013, n. 1454/13, n. 2032/13 e n.
4540/13) - ha stabilito che tale Liquidazione provveda alla formazione dello
stato passivo con le formalita' previste negli articoli 207-209 della legge
fallimentare come richiamati, in quanto
applicabili, dall'art. 16 disposizioni di attuazione del codice civile.
A norma dell'art. 208 legge fallimentare, i creditori possono chiedere
mediante raccomandata, entro 60 giorni dalla presente pubblicazione,
il riconoscimento dei propri crediti, comunicando il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata (anche ai fini
dell'art. 207, quarto comma, legge fallimentare).
Milano, 24 aprile 2013
Per il collegio dei liquidatori
Angelo Elia
Pietro F. M. De Sarlo
TESTO DEFINITIVO DEGLI ARTICOLI
Art. 207
Comunicazione ai creditori e ai terzi
Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a
mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del
destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale
degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei
professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax
presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo
di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno
secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente
il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al
terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con
l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere
del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende
fatta con riserva delle eventuali contestazioni. (1)
Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di
rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute
dall'impresa.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le
altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al
commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o
istanze. (2)
Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo
comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di
mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono
mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma,
sostituendo al curatore il commissario liquidatore. (3)
(1) Il comma che recitava: "Entro un mese dalla nomina, il commissario
comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento
le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i
documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle
eventuali contestazioni." è stato così sostituito dall’art. 17, D.L. 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(2) Il comma che recitava: "Entro quindici giorni dal ricevimento della
raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma precedente
possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro
osservazioni o istanze." è stato così sostituito dall’art. 17, D.L. 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(3) Comma aggiunto dall’art. 17, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
con L. 17 dicembre 2012, n. 221.
Art. 208
Domande dei creditori e dei terzi
I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non
hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono
chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il
riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni,
comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica
l'articolo 207, quarto comma.
(1) L'articolo che recitava: "I creditori e le altre persone indicate
nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista
dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di
liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei
loro beni." è stato così modificato dall’art. 17, D.L. 18 ottobre 2012, n.
179 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n.
221.
Art. 209 (1)
Formazione dello stato passivo
Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta
giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma
l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo
comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria
del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette
l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in
tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi
dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco
diventa esecutivo. (2)
Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e
di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103,
sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il
commissario liquidatore.
Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento
dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il
credito.
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
(2) Il comma che recitava: "Salvo che le leggi speciali stabiliscano un
maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di
liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e
delle domande indicate nel secondo comma dell'art. 207 accolte o respinte, e
le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede
principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a
coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in
cancelleria l'elenco diventa esecutivo." è stato così sostituito dall’art.
17, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n.
221.
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Piazza Scala - maggio 2013