Un nostro lettore,
assistito dagli Avv. Civitelli, Fasano e Iacoviello, ci ha fatto pervenire
l'informativa relativa all'argomento a margine indirizzata dai
professionisti ai loro assistiti. Ci sembra opportuno, per dovere di
informazione, pubblicare la lettera anche su Piazza Scala,
segnalandovi che la stessa è già presente nel sito dell'associazione
"Amici Comit - Piazza
Scala".
Vi informiamo che nello stesso sito potete trovare
un'interessante ed innovativa nota sul recupero della maggior fiscalità
sugli zainetti: precisiamo che è però riservata ai soli iscritti (per
aderire on line
cliccate qui).
Piazza Scala, 01 dicembre 2012
inizia
Gentili nostri assistiti,
la Corte di Cassazione ha iniziato a depositare le prime
sentenze (delle 25 previste) sulla questione del Fondo
Comit, discussa all' udienza del 17 ottobre.
È stato respinto il ricorso proposto dal Fondo Pensioni.
La sentenza della Corte d’Appello di Milano è stata
confermata (anche se con una diversa motivazione in
diritto).
Il Fondo Pensioni riprenderà quindi al più presto le
attività previste dalla Legge per la distribuzione del suo
patrimonio.
Si confida quindi che al più presto si potrà porre fine a
questa tormentata vicenda.
In particolare la Cassazione ha finalmente chiarito
espressamente che il Fondo Pensioni dovrà provvedere alla
formazione dello Stato Passivo (art. 209 della legge
fallimentare) comunicando preventivamente “a ciascun
creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento le
somme risultanti a credito di ciascuno”; con precisazione
che entro 15 giorni da tale ricevimento noi Avvocati dovremo
far pervenire ai Liquidatori le nostre osservazioni scritte
(art. 207 l.fall.).
Queste nostre considerazioni giuridiche si basano al momento
sull’ esame (a caldo) della recentissima sentenza n°
19906/12 (in una causa patrocinata dal solo Avv. Civitelli),
l’ unica di cui attualmente disponiamo e di cui vi
alleghiamo il testo della motivazione (trascritto in formato
word e con omissione dei nomi per motivi di privacy) (testo
già trasmessovi in data 23 novembre scorso).
Sarà nostra cura prendere urgentemente contatto con i
Liquidatori per cercare di definire finalmente la procedura,
invocando ancora una volta l’ applicazione per ciascuno
degli opponenti dell’Accordo con l’ UNP, da considerarsi in
ogni caso il giusto parametro per il pagamento transattivo.
Riteniamo altresì opportuno prendere contatto con tutti gli
altri difensori degli altri opponenti (i ricorsi sono ben
25) per concordare una linea unitaria che faciliti la
definizione più rapida possibile dei pagamenti in base all’
Accordo.
E’ più che mai necessario che oggi si evitino iniziative
velleitarie e non condivise che finora hanno solo allungato
i tempi della procedura.
In particolare ci auguriamo che nessuno più voglia iniziare
nuove cause al di fuori della procedura concorsuale, che
allungherebbero solo i tempi di altri anni a beneficio non
si sa di chi.
E’ stato davvero molto importante che la Cassazione si sia
pronunciata in tempi così straordinariamente brevi,
risparmiando a tutti altri lunghi anni di attesa.
Resta comunque incomprensibile il motivo per cui l’ Anpec
abbia rifiutato di sottoscrivere l’ istanza di anticipazione
dell’ udienza in Cassazione, malgrado la nostra esplicita
volontà in tal senso.
Ricordiamo a tutti Voi che è anche nostro interesse di
difensori quello di velocizzare il più possibile la
procedura, poiché noi verremo pagati solo se Voi percepirete
le somme dovute.
Vi terremo informati dei prossimi sviluppi, riservandoci
ogni più approfondita valutazione dopo aver preso esame
delle altre sentenze. Con i migliori saluti.
Avv. Tommaso Civitelli
Avv. Pierfrancesco Fasano
Avv. Michele Iacoviello
finisce