Fondocomit: la sentenza della Cassazione in data 17 ottobre 2012

 

 

Un nostro lettore, assistito dagli Avv. Civitelli, Fasano e Iacoviello, ci ha fatto pervenire l'informativa relativa all'argomento a margine  indirizzata dai professionisti ai loro assistiti. Ci sembra opportuno, per dovere di informazione, pubblicare la lettera anche su Piazza Scala, segnalandovi che la stessa è già presente nel sito dell'associazione  "Amici Comit - Piazza Scala". Vi informiamo che nello stesso sito potete trovare un'interessante ed innovativa nota sul recupero della maggior fiscalità sugli zainetti: precisiamo che è però riservata ai soli iscritti (per aderire on line cliccate qui).
Piazza Scala, 01 dicembre 2012

 

inizia
Gentili nostri assistiti,
la Corte di Cassazione ha iniziato a depositare le prime sentenze (delle 25 previste) sulla questione del Fondo Comit, discussa all' udienza del 17 ottobre.
È stato respinto il ricorso proposto dal Fondo Pensioni.
La sentenza della Corte d’Appello di Milano è stata confermata (anche se con una diversa motivazione in diritto).
Il Fondo Pensioni riprenderà quindi al più presto le attività previste dalla Legge per la distribuzione del suo patrimonio.
Si confida quindi che al più presto si potrà porre fine a questa tormentata vicenda.
In particolare la Cassazione ha finalmente chiarito espressamente che il Fondo Pensioni dovrà provvedere alla formazione dello Stato Passivo (art. 209 della legge fallimentare) comunicando preventivamente “a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a credito di ciascuno”; con precisazione che entro 15 giorni da tale ricevimento noi Avvocati dovremo far pervenire ai Liquidatori le nostre osservazioni scritte (art. 207 l.fall.).
Queste nostre considerazioni giuridiche si basano al momento sull’ esame (a caldo) della recentissima sentenza n° 19906/12 (in una causa patrocinata dal solo Avv. Civitelli), l’ unica di cui attualmente disponiamo e di cui vi alleghiamo il testo della motivazione (trascritto in formato word e con omissione dei nomi per motivi di privacy) (testo già trasmessovi in data 23 novembre scorso).
Sarà nostra cura prendere urgentemente contatto con i Liquidatori per cercare di definire finalmente la procedura, invocando ancora una volta l’ applicazione per ciascuno degli opponenti dell’Accordo con l’ UNP, da considerarsi in ogni caso il giusto parametro per il pagamento transattivo.
Riteniamo altresì opportuno prendere contatto con tutti gli altri difensori degli altri opponenti (i ricorsi sono ben 25) per concordare una linea unitaria che faciliti la definizione più rapida possibile dei pagamenti in base all’ Accordo.
E’ più che mai necessario che oggi si evitino iniziative velleitarie e non condivise che finora hanno solo allungato i tempi della procedura.
In particolare ci auguriamo che nessuno più voglia iniziare nuove cause al di fuori della procedura concorsuale, che allungherebbero solo i tempi di altri anni a beneficio non si sa di chi.
E’ stato davvero molto importante che la Cassazione si sia pronunciata in tempi così straordinariamente brevi, risparmiando a tutti altri lunghi anni di attesa.
Resta comunque incomprensibile il motivo per cui l’ Anpec abbia rifiutato di sottoscrivere l’ istanza di anticipazione dell’ udienza in Cassazione, malgrado la nostra esplicita volontà in tal senso.
Ricordiamo a tutti Voi che è anche nostro interesse di difensori quello di velocizzare il più possibile la procedura, poiché noi verremo pagati solo se Voi percepirete le somme dovute.
Vi terremo informati dei prossimi sviluppi, riservandoci ogni più approfondita valutazione dopo aver preso esame delle altre sentenze. Con i migliori saluti.

Avv. Tommaso Civitelli
Avv. Pierfrancesco Fasano
Avv. Michele Iacoviello

finisce

 

 


 

 

Segnala questa pagina ad un amico: