Cosenza, 15 aprile 2012
a cura dell'Associazione Pensionati Carical e Banca Carime
www.asspenscarical.altervista.org


Un passo alla volta il puzzle dell’lmu sta prendendo forma. È già pronto il nuovo F24 per versare l’imposta municipale unica che da quest’anno ha sostituito l’lei. Le più importanti novità del modello riguardano la sostituzione della sezione “lei ed altri tributi locali” con “Imu e altri tributi locali”, la “detrazione lei abitazione principale” con “detrazione” e in calce “Autorizzo addebito su conto corrente bancario n, cod, ABI e CAB” con “Autorizzo addebito su conto corrente codice Iban”. il precedente modello F24 potrà tuttavia essere impiegato fino al 31 maggio 2013. In questo caso l’indicazione per il versamento deU’Imu troverà spazio nell’apposita sezione “lei e altri tributi locali”. L’obbligo di utilizzo del nuovo modello scatterà quindi dal primo giugno 2013. A giorni sarà disponibile in versione cartacea presso istituti di credito, uffici postali e agenti della riscossione mentre il formato elettronico, affiancato con il nuovo modello “F24 Accise”, è già fruibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Altre novità consistono nella possibilità di rateizzare il versamento oltre ad una eventuale trasformazione in un pagamento una tantum. Una soluzione anche per gli anziani che vivono in case di riposo poiché, domiciliati in queste strutture, devono calcolare l’Imu con l’aliquota più alta considerato che il loro appartamento non possiede i requisiti di abitazione principale. Agevolazioni infine per gli immobili concessi in locazione a canone concordato. Vi è il rischio che il pagamento della nuova imposta da parte dei proprietari si possa poi ripercuotere sugli inquilini, aggravando in molti casi il problema abitativo, già di per sé molto sentito. Queste alcune delle modifiche che, a giorni, potrebbero essere introdotte nella nuova normativa sull’Imu.


Codici tributo

Definiti nuovi dieci codici tributo per i quali é possibile identificare nel dettaglio i singoli versamenti e indirizzarli al giusto destinatario. Sono 3912 per l’abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune), 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune), 3914 terreni (destinatario il Comune), 3915 terreni (destinatario lo Stato), 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune), 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato), 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune), 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato), 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune), e 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune). In caso di ravvedimento operoso non si applicano codici considerato che sanzioni ed interessi vanno sommati all’Imu e versati congiuntamente con l’imposta. La novità, non certamente gradita, consiste invece nell’indicare separatamente la quota destinata all’ente municipale da quella destinata allo Stato. Infatti, per i fabbricati diversi dall’abitazione principale, l’Imu dovrà essere versata per il 50% al Comune utilizzando il codice 3918 e per l’altro 50% allo Stato riportando il codice 3919. Sulla prima rata da pagare a giugno, al di là del fastidio, il calcolo è semplice poiché per l’acconto si applica l’aliquota di base dello 0,76%. La difficoltà del computo potrebbe però manifestarsi nel saldo di dicembre considerato che i Comuni potranno, entro il 30 settembre, variare l’aliquota. Se ciò accadesse sarà necessario ricalcolare, in base alle nuove percentuali, la quota che spetta allo Stato e all’ente municipale. Tutti conti a carico del contribuente!

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista
il Quotidiano – Domenica 15 aprile 2012

 

 

 

 

 

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