Ospitiamo spesso Pasqualino Pontesi, professionista del cosentino esperto in problemi fiscali, che ci è stato "presentato" dall'amico Santino De Marco, Presidente dell'Associazione Pensionati Carical e Banca Carime (sito web http://asspenscarical.altervista.org).
Tramite Santino alcuni giorni fa un collega ex Comit ha posto al Dott. Pontesi un interessante quesito sull'IVIE: ecco la richiesta e la risposta

 

 

IVIE (Imposta valore immobili all'estero)

Immobile regolarmente denunciato anche negli anni passati attraverso il Mod. Unico (a valore statistico, dicono). Quest'anno, per quanto capito, si continuerà a fare lo stesso modello e lo stesso tipo di denuncia (non implicante ai fini reddituali e di IRPEF) ma il tutto verrà affiancato da un versamento con F24 (simile all'IMU) per l'importo derivante dal calcolo dell'IMU (2° casa). Orbene, è giusto quanto sopra? Si paga con due scadenze: quali? Quale importo si prende per il calcolo dell'IMU se l'immobile al momento dell'acquisto era arredato e quindi un ipotetico investimento all'estero di 100 nell'atto notarile l'importo era diviso tra 60, valore immobile, e 40, valore arredo?

LA RISPOSTA DI PASQUALINO PONTESI
LNel modello Unico 2012 per quanto riguarda gli immobili posseduti all’estero è stata predisposta la sezione XVI nel quadro RM e, a differenza dello scorso anno, su di essi grava una tassazione. L’imposta si calcola in maniera diversa dall’Imu, l’importo si determina applicando un’aliquota dello 0,76% alla base imponibile, (rappresentata dal valore dell’immobile), stabilito all’atto d’acquisto o da contratti oppure, se in questi il valore non è riportato, calcolandone il valore di mercato in considerazione del luogo dove si trova. Solo nei Paesi dell’Unione Europea o nei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo, si può adottare come valore quello considerato per l’assolvimento delle imposte locali. E’ prevista un’aliquota ridotta dello 0,4%, analogamente a quanto accade per l’Imu, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, da parte di coloro che lavorano all’estero per lo Stato italiano o per un suo ente, e solo limitatamente al periodo in cui questa prestazione lavorativa viene svolta. Inoltre, anche a questo caso, si applicano le analoghe detrazioni di 200 euro e di 50 euro per ogni figlio minore di 26 anni dimorante abitualmente nell’abitazione. Se l’importo è inferiore a 200 euro l’imposta non deve essere versata. Quest’anno si incomincia pagando la quota dovuta per l’anno 2011, e la norma chiarisce che è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso e naturalmente alla percentuale posseduta. Il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, la legge rimanda alla normativa in materia di Irpef per i versamenti, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso. In occasione del saldo Irpef 2011 si dovrà pagare anche il saldo dell’Ivie riferito sempre allo scorso anno. Oltre al saldo del 2011 dovrà essere pagato sempre entro il 18 giugno l’acconto riferito al periodo di possesso del 2012, pari al 39,6 % dell’imposta dovuta per il 2011, se l’importo dell’acconto dovuto supera i 257 euro. Il saldo sarà versato entro il 30 novembre, che è l’unica scadenza per quei soggetti con l’importo non superiore alla cifra di cui sopra. Si è disposto che, relativamente agli immobili dei Paesi SEE (Spazio Economico Europeo), sono detraibili dall’Ivie le imposte sui redditi immobiliari assolte all’estero, laddove non detratte dall’Irpef, ai sensi dell’articolo 165 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Sul terzo quesito ho qualche dubbio nel rispondere con sicurezza. Ritengo, tuttavia, che si prenda il valore del fabbricato senza i mobili all’interno.
P. S.
Considerato che in campo tributario stenta ad affermarsi il principio della certezza temporale delle norme è probabile qualche modifica a quanto sopra riportato.

 

 

Piazza Scala - maggio 2012

 

 

 

 

 

 

 

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