Pubblichiamo una mail odierna di Gianfranco Minotti che rettifica parzialmente il soprastante articolo:
Sull'argomento mi sono oggi intrattenuto telefonicamente con la
Direzione del Fondo ex Comit ed ho
così
avuto conferma dei miei dubbi e cioè che la
tassazione ad aliquota 12,50%
dei rendimenti , come stabilito dalla sentenza della Corte di
Cassazione a SS.UU. n. 13642/11,
è riferibile ai fondi di previdenza
complementare operanti in regime di capitalizzazione individuale.
In questa situazione, atteso che
per il Fondo ex Comit
tale regime era stato introdotto con la riforma del 1999 con la
creazione degli ‘zainetti’ ,
solo i rendimenti maturati negli anni
1999 e 2000 sono suscettibili della su detta tassazione.
Ho peraltro appreso che si è già posto un problema con l’ Agenzia
delle Entrate che esige una
certificazione dove si distingua , sul
monte dei rendimenti di detti anni , la parte di provenienza
finanziaria da quella di provenienza immobiliare (da vendite)
sull’assunto che solo per la prima possa valere l’applicazione
dell’aliquota del 12,50% . Al
riguardo mi è stato altresì riferito che il Fondo sta raccogliendo i
relativi dati da trasmettere a Fapa/Previdsystem affinché possano
essere forniti agli interessati elementi utili ad un’istanza di
rimborso . Da una ufficiosa prima verifica di tali dati risulterebbe
però una certa modestia delle cifre in gioco non superiori ad un
centinaio di Euro cifre , peraltro, destinate ad essere ancor
più ridotte qualora i rendimenti da poter prendere in considerazione
si dovessero limitare , secondo la pretesa dell’ Agenzia delle Entrate
, alla sola parte finanziaria.
Di quanto sopra Ti do notizia dal momento che sarebbe completamente delusa la mia ipotesi di cifre interessanti (vedi mia sottostante e-mail) e non parrebbe , allo stato delle cose, valere la pena procedere ad integrazioni dell'istanza in uso concernene il recupero dell'eccedenza di fiscalità applicata in sede di liquidazione degli 'zainetti' ed originata dalla mancata deduzione dei contributi versati al Fondo ex Comit a tutto il 31.12.1994 nel limite del 4% della retribuzione annua.
Piazza Scala - 16 maggio 2011
Ci è pervenuto un interessante quesito da Claudio Santoro che abbiamo girato a Gianfranco Minotti per ottenere una risposta esaustiva. La questione riguarda un regime agevolato di tassazione (valido comunque per due sole annualità) sui proventi da Fondo Pensione.
Chiede Claudio:
.....un
argomento che sta emergendo in questi giorni e che, a livello tecnico,
meriterebbe un approfondimento.
Con una sentenza della Cassazione (la n.13462 del 22 giugno 2011) per tutti
i proventi rivenienti da valorizzazione di quote di Fondo pensioni - fino al
31.12.2000- pare che la tassazione da applicare non sia quella analoga al
TFR (intorno al 30% circa, ma variabile per ogni iscritto), ma quella del
12.50%.
Ne consegue che chi ha riscattato parte o quota dello zainetto potrebbe
avere dei crediti fiscali da chiedere alla AE.
I nostri tecnici ne sanno qualcosa? Potrebbe essere il caso di avviare
azioni di recupero assistite?
Risponde Gianfranco:
sull'argomento in margine ricordo che l'Anpecomit , tramite la Segreteria, si era interessata , la scorsa estate, per avere precisazioni professionali , ma, per quanto è a mia conoscenza , non parrebbe esservi stato un seguito.
Per parte mia avevo rilevato che la sentenza n. 13642/1 a SS.UU. della Cassazione (di cui Ti allego il testo) riguardava un fondo di previdenza complementare a capitalizzazione individuale la cui prestazione in capitale , oggetto della decisione della Suprema Corte, derivava dalla trasformazione di un trattamento assicurativo in base a polizza attivata da azienda (Enel) a favore dei propri dirigenti in un rapporto previdenziale che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, prevedeva la corresponsione di una rendita o, in caso di opzione del dipendente, di un capitale. Sulla base di tale rilievo, considerato che il Fondo ex Comit [Fondo] prima della riforma del 1999 operava in regime di capitalizzazione collettiva (non sussistendo pertanto conti individuali di pertinenza di ciascun iscritto , ma conti di mera evidenza) ho finito per osservare come fosse assai dubbia la possibilità di invocare utilmente , per il periodo antecedente al 1999 , il principio statuito dalla Cassazione in ordine alla tassazione dei c.d. 'zainetti' liquidati da FAPA o Previdsystem ( fondi del 'Gruppo Intesa' cui , nel 2005 , sono state volturate le posizioni dei dipendenti ex Comit maturate presso il Fondo) risultando, peraltro, estremamente improbabile distinguere sul monte della prestazione la parte di puro capitale dalla parte afferente ai rendimenti.(anteriori al 1999). Ho avuto modo di apprendere che il Fondo , di recente, ha rilasciato (a richiesta) dichiarazioni attestanti i rendimenti maturati negli anni 1999 e 2000 probabilmente per consentire agli interessati ('vecchi iscritti') di procedere ad istanze di rimborso sull'eccedenza della fiscalità applicata da Fapa /Previdsystem in sede di liquidazione di 'zainetti' in relazione a tali rendimenti tassati ad aliquota TFR [istanze da presentare entro i termini decadenziali di 48 mesi dalla data di avvenuto accredito degli 'zainetti'].
In conclusione, ritengo che sia da verificarsi , con il ricorso a tributarista, la possibilità di adeguare il testo dell' istanza elaborato per il recupero dell'eccedenza di tassazione degli 'zainetti' derivante dalla mancata deduzione, nel limite del 4% della retribuzione annua, dei contributi versati al Fondo a tutto il 31.12.1994 integrandola con la richiesta di rimborso per l'eccedenza di fiscalità applicata ai rendimenti (differenza tra aliquota Tfr ed aliquota al 12,50%) ancorché (se confermato il mio dubbio) limitatamente agli anni 1999 e 2000 .
Precisazione: i termini entro i quali formalizzare istanza di rimborso
fiscale (48 mesi con decorrenza dall' avvenuto accredito del provento di cui
si contesta la misura della tassazione operata dal sostituto di imposta)
sono decadenziali e pertanto non sono applicabili agli stessi le norme
relative all'interruzione della prescrizione.
Quanto al valore delle cifre in gioco risulterebbe assai cospicuo se ,
diversamente dal mio dubbio al riguardo, si potessero comprendere tutti i
rendimenti maturati negli anni e non solo quelli relativi agli anni 1999 e
2000 : qualora ci si dovesse limitare a tale biennio penso che si
tratterebbe pur sempre di cifre interessanti si che a mio avviso varrebbe la
pena avere , come già detto, il conforto di un tributarista per un'
integrazione del testo di istanza attualmente in uso.
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