Sentenza Cassazione Sez. Unite n . 13462/11.
Prestazioni in forma di capitale di previdenza integrativa. Vecchi iscritti.
Tassazione al 12,50% dei rendimenti maturati sino a 31.12.2000.

 

 

 

Pubblichiamo una mail odierna di Gianfranco Minotti che rettifica parzialmente il soprastante articolo:


Sull'argomento  mi sono  oggi   intrattenuto  telefonicamente con  la  Direzione  del Fondo  ex  Comit  ed  ho
  così  avuto  conferma  dei miei  dubbi  e  cioè che la tassazione  ad  aliquota  12,50%  dei rendimenti  , come  stabilito  dalla  sentenza  della  Corte  di Cassazione  a SS.UU. n. 13642/11,  è riferibile  ai fondi  di  previdenza  complementare  operanti  in regime  di   capitalizzazione  individuale.   In questa  situazione,   atteso  che  per  il  Fondo  ex  Comit   tale  regime   era  stato introdotto  con la  riforma  del  1999  con la  creazione  degli ‘zainetti’ ,  solo i  rendimenti   maturati negli anni   1999 e  2000   sono suscettibili  della  su detta  tassazione.  Ho  peraltro   appreso   che  si  è  già posto un  problema con  l’ Agenzia delle Entrate che  esige   una  certificazione  dove  si  distingua  , sul  monte  dei  rendimenti  di  detti  anni , la   parte  di  provenienza  finanziaria   da quella  di  provenienza  immobiliare  (da  vendite)   sull’assunto  che  solo  per  la  prima  possa  valere  l’applicazione dell’aliquota  del 12,50% .  Al  riguardo  mi è stato  altresì riferito che  il Fondo  sta  raccogliendo  i  relativi  dati  da  trasmettere   a  Fapa/Previdsystem   affinché possano  essere forniti agli interessati  elementi   utili  ad  un’istanza  di rimborso . Da  una  ufficiosa  prima verifica  di  tali  dati  risulterebbe  però  una  certa  modestia  delle  cifre  in gioco non  superiori  ad un centinaio  di  Euro   cifre  , peraltro,   destinate   ad  essere  ancor più  ridotte  qualora i rendimenti da  poter  prendere in considerazione  si  dovessero limitare  , secondo la  pretesa  dell’ Agenzia  delle  Entrate , alla  sola parte  finanziaria.

Di  quanto  sopra  Ti  do notizia  dal  momento  che   sarebbe   completamente  delusa  la  mia  ipotesi   di  cifre  interessanti   (vedi  mia sottostante   e-mail)  e  non  parrebbe , allo stato delle  cose,  valere    la   pena   procedere  ad integrazioni   dell'istanza   in uso  concernene il recupero  dell'eccedenza  di  fiscalità  applicata  in sede  di  liquidazione  degli  'zainetti'  ed  originata  dalla  mancata  deduzione  dei  contributi  versati  al Fondo ex Comit  a  tutto il 31.12.1994  nel limite  del 4% della retribuzione annua.

 

Piazza Scala - 16 maggio 2011

 

 


 

Ci è pervenuto un interessante quesito da Claudio Santoro che abbiamo girato a Gianfranco Minotti per ottenere una risposta esaustiva. La questione riguarda un regime agevolato di tassazione (valido comunque per due sole annualità) sui proventi da Fondo Pensione.

 

Chiede Claudio:
.....un argomento che sta emergendo in questi giorni e che, a livello tecnico, meriterebbe un approfondimento.
Con una sentenza della Cassazione (la n.13462 del 22 giugno 2011) per tutti i proventi rivenienti da valorizzazione di quote di Fondo pensioni - fino al 31.12.2000- pare che la tassazione da applicare non sia quella analoga al TFR (intorno al 30% circa, ma variabile per ogni iscritto), ma quella del 12.50%.
Ne consegue che chi ha riscattato parte o quota dello zainetto potrebbe avere dei crediti fiscali da chiedere alla AE.
I nostri tecnici ne sanno qualcosa? Potrebbe essere il caso di avviare azioni di recupero assistite?

 

Risponde Gianfranco:

sull'argomento in  margine    ricordo che  l'Anpecomit  , tramite la  Segreteria,  si  era  interessata , la  scorsa  estate,   per  avere  precisazioni  professionali , ma,  per  quanto  è a mia  conoscenza ,  non  parrebbe  esservi stato un seguito.

Per  parte  mia  avevo  rilevato  che  la  sentenza  n. 13642/1  a  SS.UU.  della  Cassazione   (di  cui Ti  allego  il  testo)  riguardava  un fondo  di  previdenza  complementare  a  capitalizzazione  individuale     la  cui   prestazione in capitale , oggetto  della  decisione  della Suprema  Corte,   derivava  dalla  trasformazione di un trattamento  assicurativo  in base a polizza  attivata  da  azienda  (Enel) a  favore  dei  propri dirigenti  in un  rapporto  previdenziale che, al momento  della  cessazione  del rapporto  di  lavoro, prevedeva la  corresponsione  di una  rendita o, in caso di opzione del dipendente, di  un  capitale.  Sulla  base di tale  rilievo,  considerato che  il  Fondo  ex  Comit  [Fondo]   prima  della  riforma  del  1999  operava  in regime  di  capitalizzazione  collettiva  (non  sussistendo  pertanto  conti  individuali  di  pertinenza  di  ciascun  iscritto , ma  conti  di  mera  evidenza)  ho finito  per  osservare  come  fosse  assai   dubbia  la  possibilità  di  invocare utilmente ,  per  il  periodo  antecedente  al 1999 ,   il   principio  statuito  dalla  Cassazione  in  ordine  alla  tassazione  dei   c.d.  'zainetti'   liquidati   da  FAPA o Previdsystem  ( fondi  del  'Gruppo Intesa'   cui  , nel 2005 ,  sono  state  volturate  le  posizioni dei  dipendenti  ex  Comit   maturate  presso  il  Fondo)  risultando, peraltro, estremamente  improbabile  distinguere  sul  monte  della  prestazione  la  parte  di  puro capitale  dalla  parte  afferente  ai  rendimenti.(anteriori  al 1999).   Ho  avuto  modo  di  apprendere  che  il Fondo , di recente,  ha  rilasciato (a  richiesta)   dichiarazioni  attestanti  i  rendimenti  maturati  negli anni 1999 e 2000  probabilmente  per  consentire  agli  interessati ('vecchi  iscritti')   di  procedere  ad istanze  di  rimborso  sull'eccedenza  della   fiscalità  applicata  da Fapa /Previdsystem  in  sede  di  liquidazione  di 'zainetti'  in  relazione a  tali  rendimenti  tassati  ad  aliquota  TFR  [istanze  da  presentare  entro i termini  decadenziali di  48  mesi  dalla  data  di  avvenuto  accredito   degli 'zainetti']. 

In conclusione, ritengo che sia da verificarsi , con il  ricorso a tributarista, la  possibilità  di adeguare il testo dell' istanza elaborato per  il  recupero  dell'eccedenza di  tassazione  degli 'zainetti'   derivante dalla  mancata  deduzione, nel  limite  del 4%  della  retribuzione  annua,  dei  contributi  versati  al Fondo  a tutto il  31.12.1994  integrandola con la  richiesta  di  rimborso  per  l'eccedenza  di  fiscalità  applicata ai rendimenti  (differenza tra aliquota Tfr  ed  aliquota  al 12,50%)  ancorché  (se  confermato  il  mio dubbio) limitatamente  agli  anni  1999 e 2000 .

Precisazione: i termini entro i quali formalizzare istanza di rimborso fiscale (48 mesi con decorrenza dall' avvenuto accredito del provento di cui si contesta la misura della tassazione operata dal sostituto di imposta) sono decadenziali e pertanto non sono applicabili agli stessi le norme relative all'interruzione della prescrizione.
Quanto al valore delle cifre in gioco risulterebbe assai cospicuo se , diversamente dal mio dubbio al riguardo, si potessero comprendere tutti i rendimenti maturati negli anni e non solo quelli relativi agli anni 1999 e 2000 : qualora ci si dovesse limitare a tale biennio penso che si tratterebbe pur sempre di cifre interessanti si che a mio avviso varrebbe la pena avere , come già detto, il conforto di un tributarista per un' integrazione del testo di istanza attualmente in uso.

 

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