DA CASSA SANITARIA A FONDO SANITARIO GRUPPO INTESASANPAOLO


Abbiamo ricevuto un resoconto sull'incontro del 15 settembre u.s. fra esponenti dei pensionati di Cariplo, Anpecomit, UNPComit e Sanpaolo. Dato l'interesse sulla questione pubblichiamo la nota pervenutaci.

Piazza Scala - 17 settembre 2010

 

Incontro del 14 settembre 2010; presenti:
● CARIPLO: Catenaccio, Ardore, DePieri, Amici, Colace
● ANPECOMIT: Marini, Vasta
● UNPCOMIT: Cobianchi
● ASS.SANPAOLO: Castaldi,Godino,Ferrero)
 

           

Si focalizza l'attenzione sui principali punti in esame:

  • ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI - Unanime l'opinione che si debba tenere, anche in forza dei pareri legali pervenuti; lo SPIMI (Cassa Sanpaolo) non prevede l'Assemblea, ma non esistono articoli dello Statuto che prevedano vicende straordinarie: ogni decisione del genere è demandata alle “fonti istitutive”.

  • IL CDA “IN PROROGATIO” PUÒ ADOTTARE DELIBERE DI CARATTERE STRAORDINARIO, COMPRESA QUELLA DELL'EVENTUALE RECEPIMENTO DELL'ACCORDO E L'ESECUZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENTI? - Non solo può, ma deve, in quanto funzione primaria del Consiglio è salvaguardare gli interessi dell'Associazione; qualora non lo facesse, potrebbe incorrere in sanzioni per omissione di atti dovuti. Ciò in quanto nessuna normativa di Legge regolamenta e definisce quali atti sono classificati come “ordinari” e quali come “straordinari”.

  • IN CASO DI ASSEMBLEA (REFERENDUM) QUALI MAGGIORANZE? L'art.18 dello Statuto parla del 50+1%, ma l'art.2502 C.C parla di 2/3 in caso di “fusioni”; l'Assemblea è necessaria anche perché le modifiche proposte sono “in pejus”; l'eventuale decisione senza Assemblea esporrebbe la Cassa a robusti contenziosi.

PUNTI CRITICI DA CHIARIRE SUL VERBALE DI PERCORSO

 

-     Aggregati non ammessi oltre gli 80 anni: puntualizzare esplicitamente che dalla norma va escluso il coniuge, anche di fatto; per aggregati si intenderebbero soltanto parenti conviventi ed inclusi nello stato di famiglia, quali: genitori, zii ecc.

-     Riserve rivenienti dalla Casse precedenti: occorre inserire un quesito specifico in sede di referendum, altrimenti non sarà possibile trasferirle al Fondo senza incappare nelle previsioni dell'art.12 dello Statuto

-     Tetto alla contribuzione: occorre ripristinarlo, passando dagli attuali €uro 1.800 ad €uro 2.200/2.300  (se applicassimo la percentuale di incremento dei contributi pari al 30% si arriverebbe ad €uro 2.340.=)

-     Solidarietà attivi/pensionati: punto irrinunciabile riscrivere le procedure di solidarietà in maniera che resti totale come ora; i meccanismi descritti assicurano un parziale ripianamento, insufficiente anche se sommato all'aumento del gettito contributivo dei Pensionati. Ciò significa che già al termine del I° anno si dovrebbe ripianare il deficit con interventi su contributi o prestazioni

-     Fase transitoria dopo il I° gennaio 2011 : premesso che se di fusione si tratta, occorre approvare un “bilancio di fusione” prima del 31.12, da assestare poi in base alle risultanze definitive nel prossimo esercizio, è necessario che il Consiglio designi uno o tre componenti responsabili della fase transitoria? Tale eventualità è prevista all'art.6, dove peraltro si parla di “estinzione della Cassa” e non di fusione. 

 

 

PECULIARITÀ DELLO SPIMI (SANPAOLO)
 

-     le contribuzioni al 3% rischiano incrementi molto consistenti, in quanto sono attualmente fisse e riferite alle fasce d'età;

-     gli iscritti sono meno della metà dei Pensionati, perché il rapporto contributi/prestazioni risulta insoddisfacente;

-     molti Pensionati affluiscono, alla cessazione dal servizio, alla CASPIE, in base ad una vecchia convenzione che scadrà il 31.12.2010; i contributi versati non sono deducibili dal reddito e le prestazioni non sono il massimo della vita;

-     nello SPIMI la necessità di pareggiare i conti a fine anno costringe a rivedere il totale dei rimborsi spettanti, in base ad un meccanismo che rimborsa subito una parte ed il resto solo se c'è capienza;

-     durante l'attività di servizio è possibile accumulare nella Cassa “contribuzioni differite” in esenzione fiscale, che vengono poi utilizzate in fase di pensionamento sino ad esaurimento; non è chiaro che fine faranno detti “zainetti contributivi” in caso di fusione, visto che se vengo restituiti dovrebbero scontare l'imposta.

 

 

Milano, 15 settembre 2010

 

 

 

 

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