Del caso si è già occupato una decina di giorni fa Gioacchino Costantino a seguito di una richiesta di un collega cui era pervenuto un avviso "bonario" dell'Agenzia delle Entrate che richiedeva il pagamento di 1100 euro. La fattispecie riguardava un ricalcolo dell'aliquota applicata al TFR (liquidato in prima istanza nel 2004) per effetto del fatto che nel 2011 Intesasanpaolo aveva erogato ancora un importo di circa 1900 euro a seguito di una sentenza del Tribunale di Milano che aveva accolto un ricorso del collega diretto  appunto al ricalcolo del tfr.

Tuttavia l'elaborazione del ricalcolo dell'aliquota fatta dall'Agenzia delle Entrate (in effetti un controllo automatizzato che viene fatto dopo circa quattro anni dall'incasso) non era corretta  in quanto nell'emissione dell'avviso non aveva tenuto conto dall'imposta liquidata/pagata in precedenza dal predetto collega che aveva già ricevuto nel 2008 un primo avviso rettificativo sull'importo TFR percepito, come detto, nel 2004 che avrebbe dovuto essere indicata nel penultimo rigo del foglio di calcolo inviato dall'Agenzia sotto la voce : "IMPOSTA LIQUIDATA IN ANNI PRECEDENTI (y).  Alla fin fine il collega dovrà versare poco più di 100 euro di conguaglio.
E' uscito un comunicato dell'Associazione Amici Comit - Piazza Scala con un commento esaustivo di Gianfranco Minotti: ecco il testo integrale del comunicato:
 

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L'Agenzia delle Entrate sta inviando "avvisi bonari" ai colleghi che a suo tempo hanno chiesto e ottenuto la riliquidazione del TFR.
Tali avvisi sono causati da errori nel computo "automatico" effettuato dall'Agenzie delle Entrate, per ovviare ai quali l'unica possibilità è quella di recarsi personalmente all'Agenzia di pertinenza, con i seguenti documenti:
1) "avviso bonario" concernente la riliquidazione della tassazione dell’originaria erogazione del TFR con il dettaglio del ricalcolo allo stesso allegato
2) copia del mod. F24 attestante il pagamento dell’imposta
3) "avviso bonario" concernente la riliquidazione della tassazione derivante dall’avvenuta integrazione del TFR con il dettaglio del ricalcolo allo stesso allegato, tassativamente entro 30 giorni dalla ricezione.
Alcuni colleghi che hanno già seguito questo iter hanno avuto immediata soddisfazione.

Qui di seguito riportiamo la nota, cortesemente scritta dall'amico Gianfranco Minotti, che spiega puntualmente l'errore in cui è incorso il Fisco.
I soci che avessero necessità di ulteriori chiarimenti potranno rivolgersi ai colleghi che presidiano l’Ufficio di Milano della nostra Associazione in via Torino 51 - tel. 02.49637689 - (aperto il mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17) per le disamine delle loro posizioni; in alternativa, possono scrivere al nostro indirizzo
amicicomit@tiscali.it allegando copia della documentazione.

Milano, 3 ottobre 2015

 

ERRORI NEGLI AVVISI BONARI DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE

In questi giorni diversi colleghi che , a suo tempo , avevano promosso , con successo , iniziative legali nei confronti della Banca al fine di ottenere il ricalcolo del TFR sono stati destinatari dei c.d. "avvisi bonari" elaborati dalle Agenzie delle Entrate e portanti la richiesta di pagamento di somme quali ulteriori imposte risultanti dovute in sede di riliquidazione della tassazione dei proventi erogati dalla Banca ad integrazione del TFR riconteggiato.
In effetti, è da ricordare che ,secondo la normativa tributaria entrata in vigore con il D.L. 47/2000, la tassazione del TFR effettuata per il tramite del datore di lavoro (sostituto di imposta) con la deduzione delle relative ritenute viene operata , quanto ai montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2001 , non più a titolo definitivo (come ancora avviene per i montati maturati sino al 31 dicembre 2000 mediante applicazione dell’aliquota TFR ) bensì a titolo di acconto con successiva riliquidazione da parte degli uffici amministrativi (mediante applicazione dell’aliquota media di tassazione dei redditi complessivi relativi ai cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR ) da formalizzare entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione dei modelli 770 da parte del sostituto di imposta.
Tale riliquidazione già effettuata con riferimento al TFR erogato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro viene impostata anche in relazione a successive integrazioni (pur sempre relativamente ai montanti afferenti al periodo decorrente dal 1° gennaio 2001) con la conseguenza che la prima erogazione viene, di fatto, considerata alla stregua di un acconto e ricompresa nel ricalcolo eseguito, secondo procedura automatica, dalle Agenzie delle Entrate con una metodologia già di per sé criticabile in quanto penalizzante per i soggetti contribuenti.
Oltre a questa osservazione di carattere generale, che non può però essere oggetto di utili contestazioni, si è potuto rilevare che la procedura automatizzata non tiene conto, nel conteggio a conguaglio, della quota di imposta pagata in sede di riliquidazione della tassazione riguardante l’originaria erogazione del TFR sicché l’importo indicato ancora dovuto nel dettaglio allegato agli ‘avvisi bonari’ risulta eccedente di alcune centinaia di Euro (ma in alcuni casi anche per cifre superiori).
Onde evitare il pagamento di somme non dovute (con la complicazione di doversi poi attivare per richiedere un rimborso magari anche con il ricorso ad iniziative legali) suggeriamo pertanto agli interessati di presentarsi tempestivamente (e cioè non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento degli "avvisi bonari") alle Agenzie delle Entrate di competenza muniti dei seguenti documenti :
1) "avviso bonario" concernente la riliquidazione della tassazione dell’originaria erogazione del TFR con il dettaglio del ricalcolo allo stesso allegato

2) copia del mod. F24
attestante il pagamento dell’imposta
3) "avviso bonario" concernente la riliquidazione
della tassazione derivante dall’avvenuta integrazione del TFR con il dettaglio del ricalcolo allo stesso allegato
ed ivi evidenziare la mancanza nel dettaglio sub 3) dell’importo relativo al pagamento sub 2) [da computare in deduzione - insieme alle ritenute operate dal sostituto di imposta - nel conteggio a conguaglio del tributo ancora effettivamente dovuto] richiedendo il conseguente sgravio con il rilascio di mod. F 24 adeguatamente rettificato.

Gianfranco Minotti

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Piazza Scala - ottobre 2015