pervenuto dall'Associazione Pensionati Carical e Banca Carime
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Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore Commercialista.
il Quotidiano, domenica 29 gennaio 2012.

 

COME da prassi consolidata il mese di gennaio è caratterizzato dal pagamento del canone televisivo. Negli
ultimi venti anni, tra un ritocco e l’altro, il tributo è aumentato del 47 per cento e così dalle vecchie 148.000 lire (76,43 euro) del 1992 si è arrivati quest’anno a toccare quota 112,00 euro! Deve pagare chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive indipendentemente dalla qualità e quantità dell’utilizzo. Il versamento quindi è dovuto a prescindere dall’uso che si fa del televisore anche se non si guardano i programmi Rai o se lo stesso viene adoperato esclusivamente per l’utilizzo di videocassette e dvd. La tassa deve essere inoltre versata anche da coloro che possiedono solo il personal computer. Se il segnale Rai non lo si riceve o è disturbato, il canone è dovuto per il solo fatto di possedere il televisore. Similmente per quello che avviene per il possesso dell’autovettura. La tassa di circolazione la si deve sempre pagare anche se l’automobile non viene mai utilizzata! Il canone è unico e copre tutti gli apparecchi posseduti o detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie o da altri membri del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia.


Gli esentati

Oltre a chi non possiede apparecchi di ricezione, non paga il canone Tv anche chi ha compiuto settantacinque anni di età entro il termine di pagamento del tributo, non convive con altri soggetti diversi
dal coniuge titolari di reddito proprio e possiede un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge
convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98 annui). Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione. Per reddito si intende la somma: del reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili, risultante dalla denuncia fiscale presentata per l’anno precedente e per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello Cud; dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti; delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; dei redditi di fonte estera non tassati in Italia. Sono invece esclusi dal calcolo i redditi esenti da Irpef quali ad esempio le pensioni di guerra, le rendite Inail, le pensioni erogate ad invalidi civili; il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze; i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni e altri redditi assoggettati a tassazione separata. Lo sgravio è concesso a chi presenta la domanda presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Per gli abusi è comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone Rai dovuto, d’importo compreso tra 500 e 2.000 euro per ciascuna annualità evasa.

 


 

 

 

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