pervenuto dall'Associazione Pensionati Carical e
Banca Carime
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COME da prassi consolidata il mese di gennaio è
caratterizzato dal pagamento del canone televisivo. Negli
ultimi venti anni, tra un ritocco e l’altro, il tributo è aumentato del 47
per cento e così dalle vecchie
148.000 lire (76,43 euro) del 1992 si è arrivati quest’anno a toccare quota
112,00 euro! Deve pagare
chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle
trasmissioni televisive
indipendentemente dalla qualità e quantità dell’utilizzo. Il versamento
quindi è dovuto a prescindere
dall’uso che si fa del televisore anche se non si guardano i programmi Rai o
se lo stesso viene adoperato
esclusivamente per l’utilizzo di videocassette e dvd. La tassa deve essere
inoltre versata anche da coloro
che possiedono solo il personal computer. Se il segnale Rai non lo si riceve
o è disturbato, il canone è
dovuto per il solo fatto di possedere il televisore. Similmente per quello
che avviene per il possesso
dell’autovettura. La tassa di circolazione la si deve sempre pagare anche se
l’automobile non viene mai
utilizzata! Il canone è unico e copre tutti gli apparecchi posseduti o
detenuti dal titolare nella propria
residenza o in abitazioni secondarie o da altri membri del nucleo familiare
risultanti dallo stato di
famiglia.
Gli esentati
Oltre a chi non possiede apparecchi di
ricezione, non paga il canone Tv anche chi ha compiuto
settantacinque anni di età entro il termine di pagamento del tributo, non
convive con altri soggetti diversi
dal coniuge titolari di reddito proprio e possiede un reddito che unitamente
a quello del proprio coniuge
convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici
mensilità (euro 6.713,98
annui). Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a
quello per il quale si intende
fruire dell’agevolazione. Per reddito si intende la somma: del reddito
imponibile, al netto degli oneri
deducibili, risultante dalla denuncia fiscale presentata per l’anno
precedente e per coloro che sono
esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale, si assume a
riferimento il reddito indicato nel
modello Cud; dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo
di imposta, quali, ad esempio,
gli interessi maturati su depositi bancari, postali, Bot, Cct e altri titoli
di Stato, nonché i proventi di quote
di investimenti; delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi
internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa
Sede, dagli enti gestiti
direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; dei
redditi di fonte estera non tassati in
Italia. Sono invece esclusi dal calcolo i redditi esenti da Irpef quali ad
esempio le pensioni di guerra, le
rendite Inail, le pensioni erogate ad invalidi civili; il reddito
dell’abitazione principale e relative
pertinenze; i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni e altri
redditi assoggettati a tassazione
separata. Lo sgravio è concesso a chi presenta la domanda presso gli uffici
dell’Agenzia delle Entrate. Per
gli abusi è comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone Rai
dovuto, d’importo compreso
tra 500 e 2.000 euro per ciascuna annualità evasa.