Nelle scorse settimane abbiamo ampiamente parlato della deducibilità dei
contributi versati al FSI per familiari a carico: in particolare sono stati
decisivi un interpello alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate
della Liguria e la risposta di quest'ultima nei confronti di alcuni CAF che
continuavano a mantenere una posizione negativa (ringraziamo ancora il
collega di Genova che ci ha cortesemente fatto avere il documento, che
contiene inoltre la soluzione di Filippo Vasta per l'eventuale recupero per
l'esercizio precedente: per visualizzare la pagina
clicca qui).
Ad ulteriore corredo trascriviamo di seguito una nota del CAF ACLI in data
27 aprile 2009 che ammette la deducibilità dei contributi versati per
familiari non a carico.
La segnalazione è di Emilio Rosso (Udine) a Filippo Vasta che ci ha fatto
avere il tutto.
Piazza Scala - 3 maggio 2013
Il trattamento da riservare ai versamenti dei contributi per
l’assistenza sanitaria ad enti o casse di assistenza sanitaria effettuati da
pensionati è sempre stato un argomento che ha creato non pochi problemi
interpretativi. L’articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR (ex articolo 48)
prevede che i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, non concorrono a formare il reddito del lavoratore
dipendente.
Non concorrono a formare tale reddito anche quelli versati in favore di
familiari del dipendente, anche se il familiare non è a carico dello stesso,
purché siano versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale (Circolare del 12/06/2002 n. 50, quesito 6.1).
La circolare 10 giugno 2004, n. 24/E, rispondendo al quesito 4.3, sintetizza
i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sull’argomento:
- la circolare 19 giugno 2002, n. 54/E aveva escluso la deducibilità
dal reddito dei contributi versati dai pensionati, in quanto, essendo
cessato il rapporto di lavoro, non potrebbe trovare applicazione l’articolo
51, comma 2, lettera a), del TUIR;
- con la risoluzione 23 maggio 2003, n. 114/E, è stata ammessa la
possibilità di applicare la disposizione di cui all’articolo 51, comma 2,
lettera a), del TUIR anche a beneficio dei lavoratori in pensione, in quanto
i redditi da pensione hanno il medesimo trattamento tributario previsto per
i redditi di lavoro dipendente e pertanto, per la loro determinazione,
valgono le regole fissate dal citato articolo 51 del TUIR;
- con la risoluzione 28 maggio 2004, n.78/E, riferita al FASI (Fondo
di Assistenza Sanitaria Integrativa), è stato chiarito che se le concrete
modalità di funzionamento del fondo, come previste dallo statuto e dal
regolamento, non consentono l’imputazione diretta al pensionato del
contributo posto a carico dell’impresa, i dirigenti pensionati non possono
beneficiare, a differenza di quelli in servizio, della previsione di cui
all’articolo 51, comma 2, lettera a), in relazione ai contributi FASI a loro
carico e a carico delle aziende.
La risoluzione 11 luglio 2008, n. 293/E ribadisce nuovamente, così
come precedentemente aveva fatto la risoluzione 23 maggio 2003, n. 114/E e
ancor prima la circolare 12 maggio 2000, n. 95, quesito 1.1.1, la piena
equiparazione, sotto il profilo fiscale, tra i redditi da pensione e quelli
di lavoro dipendente, e che, pertanto, per la determinazione del reddito di
pensione trovano applicazione le medesime regole dettate dall’articolo 51
del TUIR per la determinazione dei redditi derivanti da lavoro dipendente.
Questo, soprattutto, con riferimento alla disposizione recata dalla lettera
a) dell’articolo 51, in quanto la fattispecie disciplinata da tale
disposizione non è di fatto correlata allo svolgimento di una prestazione
lavorativa.
Le conclusioni formulate con le richiamate risoluzioni e circolari non
possono essere estese automaticamente ai contributi versati a tutte le casse
o enti che hanno un fine assistenziale, ma occorre valutare, caso per caso,
le concrete modalità di funzionamento dei singoli fondi o casse in quanto è
necessario che i contributi versati alla cassa, in particolare quelli
versati dall’azienda, siano riferibili alla posizione del pensionato.
La risoluzione 11 luglio 2008, n. 293/E, a tal proposito, considerando che
le diverse modalità di funzionamento dei singoli fondi o casse possono
costituire un eventuale ostacolo al riconoscimento del beneficio, distingue
tra: - contributi versati a fondi che prevedono, in favore del pensionato,
un versamento contributivo a carico del datore di lavoro per il quale non
sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e
la posizione di ogni singolo pensionato; - contributi versati a fondi per i
quali non è contrattualmente previsto alcun tipo di intervento da parte
dell’ex datore di lavoro.
Nel primo caso, facendo riferimento alla risoluzione 28 maggio 2004, n.
78/E, ha escluso la deducibilità, dal reddito del pensionato, di tali
contributi.
Nel secondo caso, invece, in conformità ai principi espressi nella
risoluzione 23 maggio 2003, n. 114/E, ritiene applicabile la deduzione di
questi contributi, considerato che sono integralmente a carico del
pensionato. I contributi versati dal pensionato alla Cassa di assistenza
sanitaria, quando costituiscono onere deducibile, rientrano tra le somme che
non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e
assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione e perciò devono
essere riportati nel modello 730/2009, al rigo E27, indicando a colonna 1 il
codice 5 o nel modello Unico Persone Fisiche 2009 al rigo RP28, indicando a
colonna 1 il codice 5. Il limite di importo da escludere dal reddito dettato
dalla citata lettera a) dell’articolo 51 (non superiore a € 3.615,20,
tenendo conto anche dei contributi versati direttamente ai fondi
integrativi) comprende sia la quota a carico del pensionato che quella
versata dall’ex datore di lavoro.
Il Fondo deve pertanto certificare, per ciascun periodo d’imposta,
l’ammontare di contributi complessivamente percepiti per ciascun pensionato
iscritto (e pertanto sia se versati dall’ex datore di lavoro che dal
pensionato stesso) al fine di consentire al contribuente di verificare,
entro quale limite la quota di contributi da lui versati, possa essere
dedotta, secondo il principio di cassa, in sede di dichiarazione dei
redditi.
Piazza Scala - maggio 2013