Piazza Scala

 

 

 

Dichiarazioni di successione più leggere. Non c’è più bisogno di allegare gli estratti catastali considerato che le relative informazioni possono essere acquisite d’ufficio dall’Amministrazione Finanziaria. Lo stabilisce la risoluzione 11/E dell’Agenzia dell’Entrate del 13 febbraio 2013 in risposta ad alcune richieste di chiarimento in ordine alla persistenza o meno dell’obbligo sancito dal decreto legislativo 346/1990, secondo cui alla dichiarazione di successione devono essere allegati gli estratti catastali per consentire l’esatta identificazione delle unità immobiliari che rientrano nella successione. In particolare, la questione trova il suo fondamento sul confronto tra l’articolo 30, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo 346/1990, testo unico dell’imposta di successione, con le norme intervenute successivamente. La lettera e) dell’articolo 30 infatti obbliga che alla dichiarazione di successione vengano allegati gli estratti catastali relativi agli immobili. Ma, proprio in virtù della sopravvenuta normativa, non  è  più  possibile richiedere al contribuente documenti e dati che già siano nella disponibilità della Pubblica Amministrazione. Lo Statuto del Contribuente, in primo luogo, dispone infatti che chiunque può adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli e che non è più consentito chiedere all’interessato documenti e informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche. Non solo, questo concetto è stato in seguito ripreso nell’articolo 43, comma 1, del Dpr 445/2000, modificato con legge 183/2011, il quale sancisce che le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio oltre alle informazioni relative a stati, qualità personali e fatti autocertificabili, anche tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Amministrazioni stesse. È però accaduto che le disposizioni contenute nell’articolo 43 siano state dichiarate inapplicabili ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l’esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del Territorio come indicato dall’articolo 6, comma 5, dl 16/2012. E’ stata quindi sollevata la questione se i documenti catastali dovessero essere allegati alla dichiarazione di successione. D’obbligo l’intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate che accogliendo la normativa favorevole al contribuente assicura che i dati catastali, necessari per l’esatta identificazione degli immobili oggetto di successione, vengano autonomamente acquisiti dagli uffici dell’Amministrazione Finanziaria. Il tutto in considerazione della possibilità per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate che ricevono le dichiarazioni di successione di poter accedere, mediante il Sistema Informatico, all’applicazione Sister, al servizio telematico di visura catastale e alla consultazione dei dati presenti negli archivi catastali nonché all’avvenuta incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate. I dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione devono quindi essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate e i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione le certificazioni catastali. Si semplificano, in tal modo, gli adempimenti richiesti a coloro che presentano all’Agenzia la dichiarazione di successione che comprende beni immobili.

 

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Consulenza fiscale di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria”  -   17/2/2013

 

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Cosenza - Monumento a Bernardino Telesio, Filosofo e naturalista.

 

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Piazza Scala - febbraio 2013