Piazza Scala

 

 

Il versamento dell’acconto Imu 2013 ha rappresentato l’ennesima tappa di una lunga stagione fiscale costellata da non pochi appuntamenti oltre che da proroghe di vario genere. Chi ha saldato i conti con l’ente municipale può stare tranquillo ma chi, invece, ha dimenticato di pagare o si è accorto di aver versato meno del dovuto, può ancora mettersi in regola attraverso il ravvedimento operoso. E’ l’istituto tributario con il quale il contribuente, che volontariamente ha deciso di rinviare il versamento o è consapevole di aver commesso errori o omissioni, può ancora mettersi in regola, entro limitati e circoscritti limiti temporali, usufruendo di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative. Lo spirito del ravvedimento operoso consente quindi di non punire estremamente le “dimenticanze” consentendo ai contribuenti di pagare il dovuto con una sanzione rapportata ai soli giorni di ritardo ai quali vanno aggiunti minimi interessi da calcolare con modalità ordinarie a condizione che la violazione commessa non sia stata già constatata o che non siano iniziati ispezioni, verifiche, accessi o altre attività amministrative di accertamento. Le possibilità a disposizione del contribuente per resettare i conti con l’Amministrazione comunale e sanare così l’Imu non versata alla scadenza del 17 giugno scorso sono tre: ravvedimento sprint, breve e lungo. Il ravvedimento sprint o mini consiste nell’applicazione dell’irrisoria sanzione dello 0,20% per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali del 2,5% da calcolare su base giornaliera. Un’opportunità da non sottovalutare considerato che la sanzione ordinaria del 30% per omesso, parziale o tardivo pagamento può essere notevolmente ridotta a condizione che il versamento non sia superiore a quattordici giorni dalla scadenza ordinaria. Il ravvedimento breve è invece utilizzabile dal quindicesimo fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza e richiede il pagamento di una sanzione del 3% oltre agli interessi legali. Ultima chance rimane il ravvedimento lungo, utilizzabile entro un anno dall’omissione e in questo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75% più interessi. Il ravvedimento è anche possibile in termini più ampi solo se previsto dal regolamento comunale dove ricade l’immobile soggetto a tassazione Imu. Più veloce sarà quindi la sanatoria tanto minore sarà l’imposta da pagare a titolo di penale. Le sanzioni del 3% e del 3,75% rappresentano rispettivamente un decimo e un ottavo del massimo della penalità pari al 30% irrogata dall’ente locale in caso di mancato o incompleto pagamento. Non vi sono codici tributo per identificare sanzioni ed interessi, pertanto le stesse verranno sommate all’Imu e versate congiuntamente con l’imposta utilizzando la delega di pagamento F24, con l’accortezza di barrare il riquadro “Rav” (ravvedimento) presente sul modulo di versamento che rappresenta l’unico modo per comunicare all’ente municipale di aver recitato il “mea culpa” riparando in tal modo alla “svista”. Per il pagamento dell’Imposta municipale unica si applica la norma prevista per il versamento dei tributi locali che prevede l’arrotondamento all’unità di euro. Pertanto, ogni singola imposta, aumentata da sanzione ed interessi, va indicata arrotondata all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore. Se non vengono rispettati i termini e le modalità di pagamento del dovuto, in sede di accertamento verrà irrogata la sanzione pari al 30% dell’imposta non pagata o pagata in meno, maggiorata dagli interessi, e che verrà direttamente iscritta a ruolo dall’Amministrazione comunale.<<<<<

 

Consulenza fiscale di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria”   -    23/6/2013

 

 

Cosenza - Monumento a Bernardino Telesio, Filosofo e naturalista.

 

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Piazza Scala - giugno 2013