Piazza Scala

 

 

Cosenza - Monumento a Bernardino Telesio, Filosofo e naturalista.

 

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

 

 

 

Il contribuente che per distrazione ha dimenticato redditi o oneri nel 730/2013 può intervenire per correggere la dichiarazione. Talvolta, infatti, dopo la presentazione al Caf, al professionista abilitato all’invio telematico o al proprio sostituto d’imposta ci si accorge di non avere inserito un reddito percepito o una rilevante spesa. Queste circostanze danno luogo alla necessità di presentare una dichiarazione a favore o a sfavore del contribuente regolarizzando spontaneamente le disattenzioni commesse. Vediamo, dunque, di riepilogare le regola da adottare.

Errori a vantaggio del contribuente

Per errori e dimenticanze la cui correzione comporta un maggiore credito o un minore debito è possibile rimediare con la presentazione di un nuovo modello 730. E’ il caso, ad esempio, di un versamento in acconto o di un onere detraibile o deducibile di cui il contribuente non ha tenuto conto in sede di compilazione del 730 primaverile. In tali circostanze, l’interessato deve compilare un nuovo modello con l’accortezza di indicare il codice 1 nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio del modulo ed affidarlo ad un Caf o ad un professionista abilitato a prescindere se l’originario 730 era stato compilato dal sostituto d’imposta. Se il Caf o l’intermediario è lo stesso cui è stato a suo tempo consegnata la dichiarazione semplificata, va esibita la sola documentazione riguardante l’integrazione da effettuare. Se, invece, il soggetto è diverso o l’assistenza è stata fornita dal sostituto d’imposta, bisogna fornire l’intera documentazione necessaria per il controllo di conformità. L’appuntamento, con la presentazione del modello 730 integrativo, è fissato in calendario entro e non oltre venerdì 25 ottobre. In alternativa, è possibile utilizzare il modello Unico attraverso la cosiddetta “Dichiarazione integrativa a favore”. Si ha tempo fino alla scadenza della presentazione del modello Unico del prossimo anno. Si potrà anche chiedere il rimborso per l’eventuale differenza a credito ma i tempi per ottenerlo sono più lunghi rispetto a quelli del 730 integrativo, i cui esiti vengono già inseriti nel cedolino del mese di dicembre 2013. E’ preferibile, in questo caso, non chiedere quindi il rimborso ma riportarlo nella dichiarazione successiva, modello 730/2014, per poi sommarlo all’eventuale nuovo credito.

Errori a sfavore del contribuente

Chi ha presentato il 730 e si è accorto di aver commesso errori che danno luogo ad un minor credito a ad una maggiore imposta per aver ad esempio omesso un reddito o per averlo indicato parzialmente, può rimediare con la presentazione del modello Unico integrativo ricorrendo al ravvedimento operoso. Nella liquidazione della nuova dichiarazione dovrà essere indicato anche l’eventuale credito risultante dall’originario modello consegnato in primavera. Due le soluzioni: presentazione dell’Unico 2013 entro la scadenza di Unico 2014 (dichiarazione integrativa) o presentazione dell’Unico 2013 entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello 730. Scegliendo la prima soluzione bisognerà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, interessi e sanzione ridotta. Per la seconda si dovrà invece versare solo il tributo dovuto, unitamente agli interessi. Le sanzioni verranno in seguito irrogate dall’Amministrazione finanziaria.<<<<<

 

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria”   -    13/10/2013

 

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Piazza Scala - ottobre 2013