Piazza Scala

 

 

NUOVE INDICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Nell'ipotesi in cui i contribuenti effettuino il versamento della prima rata dell'IMU tenendo conto delle disposizioni contenute nell'emendamento al D.L. n. 35/2013 (prima della sua conversione, che deve avvenire entro il 7 giugno prossimo), quindi sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente, trova applicazione la disposizione dello Statuto del contribuente secondo cui ''le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria''.

Lo ribadisce il Dipartimento delle Finanze nella circolare n. 2/DF del 23 maggio, dedicata alle problematiche sul pagamento della prima rata dell’IMU.

Requisiti soggettivi e oggettivi IMU

L’applicazione concreta dell’emendamento al D.L. n. 35/2013 (“il versamento della prima rata […] è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente”) comporta, in via generale, che, ai fini della prima rata dell’IMU, la locuzione “anno precedente” vale esclusivamente per le aliquote e per le detrazioni applicabili ma non anche per gli altri elementi relativi al tributo, quali, ad esempio, il presupposto impositivo e la base imponibile, per i quali si deve tenere conto della disciplina vigente nell’anno di riferimento.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la prima rata dell’IMU potrebbe non coincidere esattamente con la metà dell’imposta dovuta per l’anno precedente, poiché non sempre è riscontrabile un’identità di situazioni rispetto all’anno antecedente.

Esempio n. 1

Nel caso in cui, nel 2013, l’immobile viene destinato ad abitazione principale diversamente dall’anno precedente, il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui l’immobile, nel 2013, non è più adibito ad abitazione principale, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012.

Analogamente, nel caso in cui il contribuente possiede un’area fabbricabile che, nel 2013, diventa terreno agricolo, il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui il terreno agricolo, nel 2013, diventa area edificabile, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012.

Esempio n. 2

Il contribuente ha acquistato un immobile, non destinato ad abitazione principale, il 1° ottobre 2012. In tal caso, il soggetto passivo, entro il 17 giugno 2013, dovrà calcolare l’IMU dovuta per l’anno 2013 sulla base dell’aliquota dei 12 mesi dell’anno precedente, indipendentemente cioè dalla circostanza che nell’anno 2012 abbia avuto il possesso dell’immobile per soli 3 mesi.

Esempio n. 3

Il contribuente, al momento del pagamento della prima rata non ha avuto il possesso dell’immobile per sei mensilità, avendolo venduto il 28 marzo 2013, possedendolo, dunque, nell’anno 2013 per soli tre mesi. Questa circostanza è determinante per affermare che sarebbe in aperto contrasto con le norme che disciplinano il presupposto impositivo del tributo imporre al soggetto passivo IMU di calcolare l’imposta sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente. Se così fosse, infatti, si addosserebbe a quest’ultimo l’onere di anticipare una somma superiore a quella realmente dovuta per l’anno in corso.

Immobili assimilati alle abitazioni principali

Uno dei quesiti pervenuti al Dipartimento delle Finanze riguarda la “portata” del provvedimento di sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze, se cioè riguardi anche i casi in cui i comuni abbiano “assimilato all’abitazione principale i fabbricati deglianziani ricoverati nelle case di riposo e dei residenti all’estero”.

La circolare n. 2/DF chiarisce che, sia nel caso in cui l’assimilazione venga disposta per l’anno 2013, sia in quello in cui la stessa è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013, l’assimilazione medesima determina l’applicazione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze, compresa, quindi, la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU.

Immobile assegnato all’ex coniuge

Ricadono nella sospensione della prima rata dell’IMU le due unità immobiliari destinate ad abitazione principale, la prima dall’ex coniuge assegnatario e la seconda dall’altro coniuge non assegnatario.

Le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e relative pertinenze sono infatti riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale (in quanto titolare del diritto di abitazione), per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata dell’IMU.

La sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.

A cura della Redazione

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(Circolare Ministero economia e finanze 23/05/2013, n. 2/DF)

27/05/2013

 

Questo articolo è tratto da:Il Quotidiano Ipsoa

 

 

Cosenza - Monumento a Bernardino Telesio, Filosofo e naturalista.

 

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