Piazza Scala

 

 

 

 

 

Anche quest’anno il modello 730 ci riserva non poche sorprese. Vediamo, più da vicino, in cosa consistono queste novità.

 

Fabbricati e terreni

Eliminazione dell’Irpef e delle relative addizionali per i fabbricati non locati, a disposizione o concessi in comodato a seguito dell’entrata in vigore dell’Imu. Quanto ai terreni, lo stesso effetto si produce sui redditi dominicali dei terreni condotti direttamente, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi. Se il terreno è esente da Imu, sul reddito dominicale è dovuta l’Irpef e le addizionali anche se il terreno non è affittato. Con riferimento ai fabbricati, i contribuenti devono riportare tutti gli immobili posseduti, locati o meno, e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà l’imponibile Irpef solo per gli immobili concessi in locazione oltre all’abitazione principale, tralasciando i non locati e soggetti a Imu.

Ristrutturazioni edilizie

Per le spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio, sostenute successivamente al 26 giugno 2012, la detrazione del 36% è salita al 50%, nel limite di spesa di 96.000 euro, raddoppiato rispetto al precedente plafond di 48.000 euro per unità immobiliare. Queste agevolazioni si estendono alle spese effettuate sino al 30 giugno 2013, per cui anche il modello 730/2014 presenterà la medesima ripartizione tra spese sostenute in periodi diversi e con differente aliquota. Non è più ammessa la detrazione in un numero di quote differenti dalle dieci, anche per i contribuenti di età pari o superiore a 75 o 80 anni, che in passato detraevano, rispettivamente, in cinque o tre quote annuali di pari importo. Tutti i contribuenti devono pertanto ripartire l’ammontare detraibile in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione del 36%, sottoposta di anno in anno a rinnovi legislativi, non ha più scadenza poiché è stata definitivamente inserita, unitamente agli altri bonus fiscali, nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi. La detrazione è stata inoltre estesa anche agli interventi di ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati a causa di eventi calamitosi.

Contributo S.S.N.

I contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per le autovetture, sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede i 40 euro.

Immobili storici

Eliminato il vantaggioso trattamento fiscale che consentiva ai proprietari di fabbricati di interesso storico e artistico di non dichiarare gli affitti percepiti. Il canone di locazione, pur godendo di una riduzione forfettaria del 35%, deve essere dunque dichiarato. Per il corretto calcolo occorre confrontare il 65% del canone annuo di locazione, senza cedolare secca, e la rendita catastale rivalutata del 5% e poi ridotta al 50%. L’importo più alto, da inserire nella colonna 5 del Quadro B, dà luogo al reddito imponibile ai fini Irpef.

Rientro in Italia

Lavoratori dipendenti rientrati dall’estero, docenti e ricercatori occasionalmente residenti all’estero devono compilare la nuova casella del Quadro C “Rientro in Italia” se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione a loro prevista e che intendono quindi utilizzarla in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria”  -    31/3/2013


 

 

 

 

 

 

Cosenza - Monumento a Bernardino Telesio, Filosofo e naturalista.

 

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Piazza Scala - aprile 2013