Piazza Scala

 

Differiti a giovedì 16 maggio i termini di presentazione del 730. Lo slittamento è dovuto ad un decreto ministeriale del 26 aprile, uno degli ultimi atti normativi del governo Monti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2013. Rispetto alla scadenza originaria del 30 aprile, riportata nelle istruzioni allegate al modello, ci sarà quindi più tempo per consegnare il 730 ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale ai loro dipendenti. Come logica conseguenza, anche i sostituti d’imposta avranno un più ampio termine, fino al 14 giugno 2013 anziché entro l’originario 31 maggio, per rilasciare ai contribuenti la dichiarazione. La motivazione di questo slittamento è dovuto nel ritardo con il quale i titolari di redditi di pensione starebbero procedendo al prelievo dei loro modelli Cud 2013 dal sito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Si presume quindi che anche le altre scadenze, legate al modello 730 e al modello Unico persone fisiche, potrebbero subire ulteriori slittamenti se il prelievo del modello Cud continuerà a procedere a rilento. A tutt’oggi, chi si rivolge ad un Centro di assistenza fiscale o ad un professionista abilitato, il termine ultimo di consegna della dichiarazione semplificata è rimasto invariato a venerdì 31 maggio.

Dichiarazione congiunta

Con il modello 730 marito e moglie possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta. Di contro, non possono impiegare la dichiarazione semplificata congiunta se uno dei due nel 2012 ha conseguito redditi non dichiarabili con il modello 730 ovvero se è tenuto a presentare il modello Unico. Pertanto, il 730 congiunto, può essere presentato dai coniugi che possiedono soltanto i seguenti redditi: da lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi dei terreni e fabbricati, redditi di capitale, di lavoro autonomo ed alcuni redditi assoggettati a tassazione separata. La dichiarazione congiunta di marito e moglie non è un obbligo, ma una facoltà che l’Amministrazione finanziaria concede ai coniugi. Permette infatti di presentare, in un solo modello 730, due dichiarazioni dei redditi in una trattandosi, tuttavia, di due dichiarazioni distinte poiché i redditi dei coniugi non si sommano. Non c’è alcuna differenza economica nel presentare la dichiarazione in maniera congiunta però, tra i vantaggi, vi è la possibilità di pagare una sola consulenza al Centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato all’invio telematico. Nel caso in cui il modello 730 congiunto viene presentato al Caf o al professionista, già compilato, non è dovuto alcun compenso. Se entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, la dichiarazione semplificata può essere presentata in forma congiunta indifferentemente al datore di lavoro o all’ente pensionistico di uno dei coniugi. Ai fini della presentazione della dichiarazione congiunta non è vincolante la comunione o la separazione dei beni. Il dichiarante è il coniuge che presenta la dichiarazione e deve essere indicato barrando la casella presente nel frontespizio del 730. La dichiarazione congiunta non è ammessa se i coniugi sono legalmente o effettivamente separati, nel caso di morte di uno dei avvenuta prima della presentazione della dichiarazione, né per le dichiarazioni presentate per conto dei minori e delle persone incapaci. Non è infine consentita ai conviventi, poiché rivolta esclusivamente ai soli coniugi. <<<<<

 

Consulenza fiscale di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria”   -    12/5/2013

 

 

 

Cosenza - Monumento a Bernardino Telesio, Filosofo e naturalista.

 

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Piazza Scala - maggio 2013