Piazza Scala

 

 

A SEGUITO DELLA SENTENZA DI CORTE COSTITUZIONALE 

INPS, GESTIONE SEPARATA: INDENNITA’ DI MATERNITA’ NEL CASO DI ADOZIONI E AFFIDAMENTI 

 

L'INPS affronta, alla luce della sentenza di Corte Costituzionale del novembre 2011 n. 257, il caso in cui l'iscritto alla Gestione Separata proceda all'adozione/affidamento riconoscendo il relativo trattamento economico.

L'Inps chiarisce che alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore, in forza di quanto espresso dai giudici della Corte Costituzionale, deve essere riconosciuta l’indennità di maternità/paternità per un periodo di cinque mesi, fermo restando i limiti di età del minore, di cui all’art.2 del decreto ministeriale n.23484 del 4 aprile 2002 , sia in caso di adozione nazionale che internazionale.

Tenuto conto dell’obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall’ingresso in famiglia del minore, sia in caso di adozione nazionale che nel caso di adozione internazionale, l’estensione del periodo di congedo disposto dalla Corte Costituzionale risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l’erogazione dell’indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

A cura della Redazione  -  Copyright © - Riproduzione riservata

(Messaggio INPS 30/01/2013, n. 1785)

31/01/2013

 

Questo articolo è tratto da: Il Quotidiano Ipsoa

 

 

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Piazza Scala - febbraio 2013