Piazza Scala

 

 

Il versamento dell’acconto Imu 2013, in attesa che la fiscalità immobiliare conosca la sua ridefinizione promessa per l’estate, è stato temporaneamente sospeso. Non tutte sono però le unità immobiliari coinvolte nella decisione, e non pochi sono i contribuenti che devono ancora una volta mettere mano al portafoglio e versare, entro lunedì 17 giugno, la prima rata dell’Imu.

Immobili esentati

Beneficia della sospensione dell’acconto Imu l’abitazione principale. Un solo immobile destinato ad uso abitativo, classificato nel gruppo catastale A, nel quale il contribuente ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Unica eccezione alla sospensione riguarda le unità immobiliari appartenenti alla categoria A10 destinate agli uffici e le abitazioni di maggior pregio contraddistinte in catasto alle categorie A1 immobili signorili, A8 ville e A9 castelli anche se utilizzate come abitazioni principali. La sospensione è altresì prevista per le pertinenze delle abitazioni principali, identificate in catasto in C/2 magazzini e locali di deposito, C/6 autorimesse e C/7 tettoie con un limite massimo complessivo di tre, una per ciascuna categoria, con facoltà per il proprietario di individuare a quali immobili applicare la sospensione. Se si possiedono tre pertinenze di cui un box auto e due magazzini, si avrà diritto alla sospensione solo per il box e per uno dei due magazzini, considerato che l’altro verrà assoggettato all’Imu con aliquota ordinaria. E poi i terreni agricoli, sia quelli destinati all’attività agricola in senso imprenditoriale sia gli orticelli coltivati per diletto oltre ai fondi incolti, gli alloggi assegnati dall’Istituto autonomo per le case popolari e le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Per gli anziani o disabili ricoverati in case di riposo o altri istituti di ricovero, dove hanno trasferito la residenza, la sospensione dell’Imu sull’abitazione principale, se l’immobile non è stato concesso in locazione, dipende dal comune. L’esenzione al pagamento è dunque dovuta se l’ente municipale ha previsto nella delibera o nel regolamento Imu l’assimilazione all’abitazione principale. Anche per l’unità immobiliare posseduta dagli italiani residenti all’estero, se non locata, la sospensione si applica solo nei casi in cui l’ente locale ha stabilito l’assimilazione dell’appartamento all’abitazione principale.

Immobili tartassati

L’Imu è dovuta con versamento di acconto e saldo 2013, rispettivamente entro il 17 giugno e 16 dicembre, per tutte le altre tipologie di immobili quali negozi, depositi, seconde case, abitazioni concesse in uso gratuito a figli e familiari, immobili di qualsiasi categoria posseduti da società, case affittate, sfitte, pertinenze non di abitazioni principali o non agevolabili, immobili commerciali ed industriali, altri fabbricati strumentali ed aree fabbricabili. Sono tenuti al pagamento dell’Imu tutti i proprietari di immobili situati sul territorio italiano e tutti i titolari, sugli stessi immobili, di un diritto reale di godimento quale usufrutto, enfiteusi e superficie. L’imposta municipale unica va pagata anche dalle società su tutti gli immobili posseduti, compresi quelli utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa e quelli costruiti per essere destinati alla vendita. Nei casi di più comproprietari o in presenza di più titolari di uno stesso diritto di godimento, l’Imu è pagata da ciascuno, con versamenti separati, in proporzione alle rispettive quote.<<<<<

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria”  -   9/6/2013

 

 

Cosenza - Monumento a Bernardino Telesio, Filosofo e naturalista.

 

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Piazza Scala - giugno 2013