Piazza Scala

 

 

Scade il 4 febbraio il termine di presentazione della dichiarazione Imu per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 al 5 novembre 2012. Per gli eventi successivi al 5 novembre si dovrà fare riferimento al termine ordinario dei 90 giorni.

Gli esclusi

Sono escluse dall’obbligo della dichiarazione le variazioni che, pur dando luogo a una modifica dell’imposta dovuta, risultano da atti già noti all’erario per mezzo delle procedure telematiche di registrazione. In pratica, gli atti che transitano dal sistema notarile del Mui (modello unico informatico) come per esempio una compravendita, non vanno denunciati, in quanto sono disponibili ai Comuni tramite il sistema di interscambio dei dati catastali. Sono pertanto esclusi gli acquisti, le vendite, le donazioni di immobili e le variazioni catastali. Particolare è la situazione degli eredi e legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili. Questi non sono obbligati a presentare la dichiarazione Imu, poiché l’Agenzia delle Entrate che ha ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmette copia ad ogni Comune dove risultano ubicate le unità immobiliari. Nessun obbligo anche per l’abitazione principale e relative pertinenze considerato che la residenza risulta già all’Ufficio Anagrafe del Comune. L’unica eccezione è il caso dei coniugi non separati che hanno residenze distinte nell’ambito dello stesso Comune, perché la disciplina dell’Imu prevede che solo a una di esse possa essere applicata l’agevolazione per l’abitazione principale.

                                                                                              Gli obbligati                                                

Sono obbligati i soggetti titolari di immobili che godono di riduzioni di imposta quali fabbricati inagibili, inabitabili, di interesse storico-artistico, immobili che godono di riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni, fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, terreni divenuti fabbricabili, acquisto o cessazione di un diritto reale di godimento quale, ad esempio, l’usufrutto legale dei genitori sull’immobile con nuda proprietà del figlio. In pratica, l’obbligo della dichiarazione, spetta in tutti quei casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

La presentazione

Il modello va consegnato al Comune, sul cui territorio si trova l’immobile interessato, che ne rilascia ricevuta. In alternativa è possibile spedirlo all’Ufficio Tributi dell’ente municipale mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata. Se l’obbligo di presentazione del modello ricade su più persone, ciascuna per la propria quota, è consentito ad una qualsiasi di esse presentare una dichiarazione congiunta, purché comprenda tutti i contitolari.<<<<<

                                     

Consulenza fiscale di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria” del 27/01/2013.

 

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Piazza Scala - febbraio 2013