Piazza Scala

 

 

Andrea Quaranta

 

Con un provvedimento del 6 maggio 2009, è stato approvato il modello con il quale devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. La comunicazione deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate entro il marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute: l'adempimento, previsto in relazione ai soli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta, e' stato introdotto al fine di consentire il monitoraggio dell'onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d'imposta del 55 per cento.Quid iuris nel caso in cui la comunicazione manchi o sia irregolare?

Nell’articolo “ ", pubblicato su questo quotidiano il 23 febbraio 2012, dopo aver accennato al ruolo – determinante, in teoria, offuscato, nella pratica – dell’efficienza energetica nel raggiungere pro quota gli obiettivi di sostenibilità, è stata effettuata una sintesi schematica delle agevolazioni previste per la riqualificazione energetica, una delle modalità attraverso le quali sviluppare l’efficienza energetica: lo scopo era quello di fornire ai lettori un quadro nitido, schematico e di rapida consultazione delle agevolazioni previste nel nostro ordinamento per questa fonte rinnovabile, ovvero l’insieme di tutte quelle operazioni volte a conferire una nuova o superiore (a seconda della preesistente inesistenza o inadeguatezza della) qualità prestazionale alle costruzioni esistenti dal punto di vista dell’efficienza energetica.

In particolare, è stata analizzata la detrazione d’imposta del 55% (riduzioni dell’IRPEF e dall’IRES) – che riguarda le spese sostenute per alcune tipologie di intervento su edifici o unità immobiliari esistenti, in funzione delle quali sono previsti diversi limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione – la cui vigenza è stata prorogata fino al 30 giugno 2013 (DL n. 83/12), data a partire dalla quale le agevolazioni sul risparmio energetico saranno sostituite con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie che, dal 2012, non avrà più scadenza, essendo stata resa “strutturale e definitiva”.

Nell’agosto 2012 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la propria guida, volta a descrivere analiticamente i vari tipi di intervento per i quali si può fruire della detrazione del 55% e gli adempimenti necessari per ottenerla. A tale ultimo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha:

- elencato tutti i documenti necessari per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche (asseverazione volta a dimostrare la conformità ai requisiti tecnici richiesti; attestato di certificazione o qualificazione energetica; la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, che devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali);- enumerato i documenti da trasmettere all’ENEA;- specificato che “per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, in base alle modifiche apportate dal D.L. n. 185 del 2008, i contribuenti, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009”.

Quest’ultimo provvedimento prevede, in estrema sintesi, che:

a. il modello debba essere presentato in via telematica, con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, al fine di comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati;

b. per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, inviando un modello per ciascun periodo d’imposta;

c. il modello non debba essere presentato nel caso in cui: i) i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta, e ii) nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese;

d. il modello debba essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio e, per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.

Con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, avente ad oggetto “IRPEF – Risposte a quesiti relativi a deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti su varie questioni interpretative, anche in relazione alla comunicazione “per lavori che proseguono per più periodi d’imposta”.

Dal momento che l’art. 29, comma 6, del DL 185/08 ha previsto che per le spese sostenute nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico debbono inviare all’Agenzia un’apposita comunicazione, si chiedeva se fosse possibile beneficiare della detrazione in caso di mancato o irregolare assolvimento di tale adempimento.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che, con il cit. provvedimento del 6 maggio 2009, è stato approvato il modello con il quale devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per tali interventi, nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, ed ha previsto che lo stesso deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute: l’adempimento, previsto in relazione ai soli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta, è stato introdotto al fine di consentire il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta del 55 per cento.

La normativa non disciplina, tuttavia, le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento: di conseguenza, conclude l’Agenzia delle Entrate, “si ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e l’omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento” e che si debba applicare “la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs n. 471 del 1997, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie”.

Per riassumere:

- i contribuenti che hanno effettuato (e pagato) lavori finalizzati al risparmio energetico, devono inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2013, pena (non la perdita del diritto alla detrazione, ma) la sanzione pecuniaria da 258 euro a 2.065 euro;

- per tale omissione non è possibile utilizzare l’istituto della remissione in bonis, che permette al contribuente, nel caso in cui sia incorso in errori formali (id est: comunicazioni non inviate, adempimenti formali non eseguiti tempestivamente), di continuare a fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Ai sensi di quanto stabilito nella circolare 38/E del 28 settembre 2012 (“Remissione in bonis: – Articolo 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (c.d. “Decreto semplificazioni fiscali e Decreto semplificazioni tributarie”), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 – Primi chiarimenti”), infatti:

a. l’art. 2 del decreto semplificazioni fiscali e tributarie circoscrive l’ambito di applicazione del nuovo istituto alla fruizione di benefici di natura fiscale e all’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale;

b. tanto l’obbligo di comunicazione quanto l’adempimento formale devono essere previsti a pena di decadenza dal beneficio o dal regime opzionale.

Di conseguenza, tale disposizione “non trova applicazione con riferimento alle comunicazioni o agli adempimenti fiscali la cui non tempestiva esecuzione assume natura di mera irregolarità (e dal cui mancato o tardivo adempimento discenda la sola irrogazione di sanzioni), proprio come avviene nel caso della comunicazione de qua, in quanto, come s’è visto, il suo omesso invio non determina la decadenza dall’agevolazione ma l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997”;

- per i privati e per i lavoratori autonomi vale il principio di cassa, mentre per le imprese quello di competenza.

Per completezza, occorre ricordare che le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa:

- nel secondo caso, occorre un bonifico bancario o postale, nel quale devono essere indicati la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori), - mentre nel primo la prova delle spese può essere costituita da “altra idonea documentazione”. L’esclusione dall’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico per i contribuenti esercenti attività d’impresa è conseguenza del fatto che il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui “il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo”.

Infine, per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare e, ove ne faccia richiesta, esibire all’Amministrazione finanziaria la documentazione relativa agli interventi realizzati (certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato; ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea; fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi; per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento).

Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Copyright © - Riproduzione riservata

 

05/03/2013

Questo articolo è tratto da: Il Quotidiano Ipsoa

 

 

 

 

 

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Piazza Scala - marzo 2013