Piazza Scala

 

La revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento e il controllo delle emissioni rientrano tra le prestazioni di servizi alle quali si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%, e non quella ordinaria del 21%. Se è stata erroneamente applicata l’aliquota ordinaria, i prestatori dei servizi potranno recuperare la differenza entro 2 anni dalla data del versamento, a condizione che dimostrino di averla a loro volta effettivamente restituita agli utenti, cioè ai consumatori finali.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 15/E. Il chiarimento delle Entrate prende le mosse da una richiesta di interpello pervenuta da una società esercente servizi di assistenza e manutenzione di impianti di riscaldamento a gas, prevalentemente rivolti nei confronti di privati. L’istante, in particolare, domandava se le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, prescritte dal D.Lgs. n. 192/2005 e dal successivo D.Lgs. n. 311/2006, potessero beneficiare dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 10% prevista dall’art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 488/1999.

Secondo l’azienda, dalla lettura della normativa di riferimento, il bonus spetterebbe esclusivamente in relazione agli impianti condominiali, con conseguente applicabilità ai propri interventi dell’aliquota standard del 21%.

Sulla questione l’Agenzia non si è mostrata dello stesso avviso dell’istante, ricordando in primo luogo come l’art. 31, legge n. 457/1978, recante la definizione delle varie tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia stato trasfuso nell’art. 3, D.P.R. n. 380/2001, contenente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Tale Testo Unico – prosegue il documento di prassi – rappresenta, pertanto, la normativa di riferimento per l’individuazione delle tipologie di interventi agevolati. In proposito, l’art. 3 dispone che l’attività di revisione periodica degli impianti di riscaldamento installati in “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata” ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell’alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, “costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota del 10%”.

In particolare, prosegue il documento, tra gli interventi di manutenzione ordinaria, che beneficiano dell’agevolazione, sono da comprendere quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, a prescindere dunquedalla circostanza che questi siano sistematiin condomini o in edifici privati. Su questo punto specifico, la risoluzione richiama la circolare n. 71 del 7 aprile 2000, laddove l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto che il beneficio è applicabile alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nell’eventuale ripristino della funzionalità.

La risoluzione chiarisce inoltre che l’agevolazione in esame, rivolta ai soggetti beneficiari dell’intervento, ordinariamente identificabili con i consumatori finali della prestazione, non è applicabile ai contratti aventi ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (quale, ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto.

Laddove l’operatore abbia erroneamente proceduto all’applicazione dell’aliquota ordinaria, la differenza potrà essere recuperata dai prestatori dei servizi entro due anni dalla data del versamento, a condizione però che questi dimostrino di averla a loro volta effettivamente restituita agli utenti, cioè ai consumatori finali.

In ragione della necessità di escludere che, a seguito della risoluzione n. 15/E/2013, possano verificarsi indebiti arricchimenti, l’Agenzia precisa infine che per ottenere il rimborso dell’imposta applicata in misura eccedente il 10%, non possono essere utilizzati i meccanismi di variazione delle fatture disciplinati dall’art. 26, D.P.R. n. 633/1972 (cfr. risoluzione 15 ottobre 2010, n. 108/E - “”, il Quotidiano IPSOA del 18 ottobre 2010).

A cura della Redazione

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(Risoluzione Agenzia delle Entrate 04/03/2013, n. 15/E)

 

05/03/2013

Questo articolo è tratto da: Il Quotidiano Ipsoa

 

 

 

 

 

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Piazza Scala - marzo 2013