Piazza Scala

 

 

Cosenza - Monumento a Bernardino Telesio, Filosofo e naturalista.

 

 

Una giornata faticosa di lavoro, una fila chilometrica imbottigliata nel traffico per rientrare a casa e un’interminabile caccia al parcheggio nel tentativo disperato di seminare le altre autovetture concorrenti. Una scena, soprattutto l’ultima, all’ordine del giorno. Per chi, avendone la possibilità, intende sottrarsi a questa tortura quotidiana, senza rinunciare all’utilizzo della propria auto, l’unica soluzione praticabile è quella di comprare un garage. E tra i vari elementi da tenere in considerazione al momento dell’acquisto bisogna, come sempre, pensare alle imposte. Chi compra un garage ha diritto ad uno “sconto” sulle imposte a patto di possedere i requisiti previsti per le agevolazioni “prima casa” e destinare il box che s’intende acquistare a pertinenza della propria abitazione. La definizione di pertinenza è contenuta nell’articolo 817 del Codice Civile, in virtù del quale ricorre tale situazione giuridica ogniqualvolta sussistono due elementi. Il primo, oggettivo, consiste nel rapporto funzionale tra la cosa principale e la cosa accessoria. In pratica, tra la casa ed il garage o la casa e la soffitta. Il garage è ormai la naturale appendice dell’abitazione, essendo usato come rimessa per l’automobile di famiglia, così come in soffitta finiscono le valigie vuote e gli altri cimeli che in casa ingombrano. L’altro elemento è quello soggettivo cioè la volontà di destinare in modo durevole il box, la soffitta o la cantina a servizio o ornamento dell’abitazione. Se esistono questi elementi si potrà senz’altro parlare di pertinenza e quindi beneficiare delle relative agevolazioni al momento dell’acquisto senza, peraltro, porre alcun limite alle dimensione del locale. E’ innegabile che un garage situato nell’edificio in cui si abita è considerato pertinenza. Ma cosa fare se i box del palazzo sono stati tutti acquistati o lo stabile è sprovvisto di posti macchina? Nessun problema, anche il garage che si trova a qualche isolato di casa può essere destinato a pertinenza della propria abitazione. Non esistono dei limiti di distanza specifici affinché un box possa essere considerato pertinenza.

Le agevolazioni

Detrazione del 36% per la realizzazione o l’acquisto di parcheggi pertinenziali. L’impresa venditrice deve fornire un conteggio dettagliato che metta in evidenza i soli costi di realizzazione, gli unici ammessi ai fini della detrazione. L’Amministrazione finanziaria ha tuttavia precisato che non sono detraibili i pagamenti degli acconti per l’acquisto del box pertinenziale il cui contratto preliminare non sia stato registrato. Rimane detraibile il saldo del prezzo nel limite del costo di costruzione dichiarato dall’imprenditore. In altri termine, se non si registra il preliminare, gli acconti, al contrario del saldo, non sono detraibili. Se a vendere il garage è l’impresa costruttrice o un’impresa che ha effettuato interventi di recupero oppure una società immobiliare, si applica l’Iva con l’aliquota agevolata del 4% anziché del 10% e con il versamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali pari ognuna a 168,00 euro. Se invece si compra il garage da un privato non si deve pagare l’Iva, ma l’imposta di registro al 3%, invece del 7%, oltre alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di 168,00 euro invece, rispettivamente, del 2% e dell’1%. L’atto di compravendita è soggetto a queste imposte solo fino al 31 dicembre 2013, considerato che dal prossimo primo gennaio entrerà in vigore il riordino dell’imposizione indiretta al trasferimento di unità immobiliari con modifica sulla tassazione.<<<<<

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria”   -   3/11/2013

 

 

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria”   -    3/11/2013

 

 

 

 

 

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Piazza Scala - novembre 2013