Piazza Scala

 

NELLA CIRCOLARE N. 12/E/2013

FOCUS DELLE ENTRATE SULLE NOVITA' FISCALI PER IL 2013

Dalla maggiorazione delle detrazioni per i figli a carico alla deducibilita’delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi trasporto a motore, passando per la fattura semplificata: con la circolare n. 12/E del 2013 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novita' fiscali contenute nella legge di Stabilita’ per il 2013 e nel decreto Sviluppo-bis, D.L. n. 179/2012.

 

Le novità normative in materia di IRPEF

Dal 2013, detrazioni più alte per i familiari a carico. La legge di Stabilità, infatti, ha riservato un trattamento migliore rispetto al passato a favore dei contribuenti con figli a carico innalzando, a partire dal 1° gennaio, gli importi base previsti per le detrazioni IRPEF spettanti per ciascun figlio.

In particolare:

- aumenta di 150 euro la detrazione base per i figli di età pari o superiore a 3 anni (da 800 a 950 euro);

- sale di 320 euro la detrazione per i figli più piccoli (di età inferire ai 3 anni). In tal caso la detrazione cresce da 900 a 1.220 euro ciascuno.

Se il figlio è una persona con disabilità, lo sconto aggiuntivo da sommare alle detrazioni base che spettano per ciascun figlio a carico sale a 400 euro. In questo caso, quindi, l’importo complessivo da portare in detrazione è di 1.350 euro per i figli di età pari o superiore ai tre anni e di 1.620 per quelli più piccoli.

 

La legge di Stabilità 2013 ha prorogato anche per il 2013 l’agevolazione IRPEF per lavoratori frontalieri, nella medesima misura già prevista per l’anno 2012. Pertanto, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo dell’anno 2013 per l’importo eccedente 6.700 euro.

Per quanto concerne l’acconto dell’IRPEF dovuta per il 2013, rimane fermo che la relativa determinazione deve avvenire non tenendo conto del beneficio fiscale in esame. In altri termini, la misura dell’acconto dovuto per il 2013 deve essere determinata facendo comunque concorrere al reddito complessivo l’importo di 6.700 euro (importo dell’agevolazione comune per gli anni 2012 e 2013).

Infine, si prevede che la misura dell'acconto dell'IRPEF dovuto per l'anno 2014 debba essere determinato non tenendo conto dell’agevolazione in esame.

Le disposizioni che interessano i titolari di reddito d’impresa

La legge di Stabilità riduce dal 27,5 al 20% la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi trasporto a motore indicati nell’art. 164 TUIR.

In particolare, la nuova percentuale di deducibilità (pari al 20%) trova applicazione per le spese relative ad autovetture e autocaravan, ai ciclomotori e motocicli non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

In virtù delle modifiche è, inoltre, ridotta al 20% anche la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni in forma individuale. In quest’ultimo caso, la deducibilità parziale è concessa limitatamente ad un solo veicolo mentre se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni, è concessa soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

Si precisa che restano fermi tutti gli ulteriori limiti alle deducibilità delle spese in esame contenuti nell’art. 164 citato. Si tratta, ad esempio:

- del limite pari all’80% per le spese relative ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;

- del limite pari al 70% per le spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;

- delle limitazioni previste in tema di irrilevanza del costo di acquisto del veicolo.

Non si tiene conto, quindi, della parte del costo di acquisizione che eccede 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan4.131,66 euro per i motocicli2.065,83 euro per i ciclomotori; dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan, 774,69 euro per i motocicli, 413,17 euro per i ciclomotori. Per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio non si tiene conto del costo di acquisizione che eccede 25.822,84 euro.

Le nuove disposizioni contenute trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2013.

Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il primo periodo di applicazione delle nuove limitazioni, è necessario coordinare la nuova disciplina con le modifiche all’art. 164 TUIR contenute nella legge n. 92/2012. Pertanto, la determinazione degli acconti dovuti per il 2013 con il metodo storico deve essere effettuata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali di deducibilità, ovvero:

- 20% relativamente alle autovetture e autocaravan, ai ciclomotori e motocicli non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;

- 20% per i veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni in forma individuale.

Le novità normative in materia di IVA

Veste semplificata per le fatture di ammontare complessivo non superiore a 100 euro e, a prescindere dall’importo, per la c.d. nota di variazione dell’imponibile o dell’imposta.

La circolare n. 12/E/2013 illustra la novità introdotta nel decreto IVA dalla legge di Stabilità, che consente di identificare il cessionario/committente stabilito in Italia con il solo numero di partita IVA o con il codice fiscale, oltre che di indicare l’operazione in modo sintetico, senza esporre distintamente imponibile e imposta.

 

 

Altre indicazioni riguardano:

- le modifiche relative alle imprese di assicurazione

- le modifiche in tema di IVIE e IVAFE;

- le novità in materia di imposta di bollo;

- le novità fiscali introdotte con il D.L. n. 179/2012

 

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

(Circolare Agenzia delle Entrate 03/05/2013, n. 12/E)

 

06/05/2013

Questo articolo è tratto da:Il Quotidiano Ipsoa

 

 

 

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Piazza Scala - maggio 2013