Piazza Scala

 

 

Con la presentazione del modello 730 ormai alle porte, l’ultimo giorno utile è fissato al 31 maggio, il contribuente dovrà esibire, ma non allegare in dichiarazione, una serie di documenti.

La documentazione

Chi si rivolge ad un Caf o ad un professionista abilitato dovrà presentare, anche in copia, tutta la documentazione necessaria per permettere a questi di verificare la conformità dei dati esposti nel modello. Si tratta del Cud 2013, scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti oneri e spese sostenute nel 2012, copia del contratto di mutuo per l’acquisto o per la costruzione della prima casa oltre alle quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo. Per quanto invece riguarda i farmaci, se la spesa è certificata da fattura o da scontrino devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati oltre al codice fiscale del destinatario. Si può utilizzare la detrazione anche se lo scontrino non riporta la dicitura “farmaco” o “medicinale” ma la natura del prodotto acquistato tramite acronimi riferibili a farmaci come ad esempio “Otc”, medicinale da banco, e Sop, senza obbligo di prescrizione, eccetera. La detrazione spetta anche sulla dicitura ticket e omeopatico. Per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, da quest’anno non è più possibile ricorrere alla cosiddetta rateazione veloce. I contribuenti di età non inferiore a 75 ed 80 anni, non potranno cioè ripartire il bonus fiscale, rispettivamente in 5 e in 3 quote annuali come in passato, poiché tutti gli interessati dovranno suddividere la detrazione in 10 quote di pari importo. Bisogna inoltre esibire copia dei bonifici bancari, delle fatture e degli altri documenti quali, ad esempio, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi dei professionisti e diritti pagati per concessioni e autorizzazioni. Per i lavori condominiali, è invece possibile sostituire tutta la documentazione con una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.

Errori e omissioni

Il contribuente che si accorge di avere dimenticato oneri o redditi nel 730 consegnato, può correggerlo presentando il modello rettificativo. In particolare, se la correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, ad esempio per la mancata presentazione di oneri deducibili o detraibili, può rimediare entro il 25 ottobre 2013 compilando un nuovo modello 730 con l’accortezza di inserire “1” nell’apposita casella “730 integrativo” ed esibendo al Caf o al professionista la sola documentazione relativa all’integrazione effettuata. La nuova dichiarazione deve essere presentata esclusivamente ad un intermediario, anche se il 730 precedente era stato consegnato al datore di lavoro o all’ente pensionistico. In questo caso, occorre però esibire, al Caf o al professionista, l’intera documentazione. In alternativa, si può correggere il 730 errato presentando la dichiarazione dei redditi correttiva, modello Unico Persone fisiche, entro il 30 settembre 2013 o utilizzando la dichiarazione integrativa entro l’anno successivo in caso di ravvedimento o entro il quarto anno successivo a quello di presentazione. Se, invece, il contribuente si accorgesse di aver dimenticato di dichiarare dei redditi o di aver indicato oneri deducibili o detraibili in misura maggiore a quella spettante, che comportano quindi un maggior debito d’imposta o un minor credito spettante, deve obbligatoriamente utilizzare solo il modello Unico Persone fisiche.<<<<<

 

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su  “il Quotidiano della Calabria”   -    26/5/2013

 

 

 

Cosenza - Monumento a Bernardino Telesio, Filosofo e naturalista.

 

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Piazza Scala - maggio 2013