Piazza Scala

 

 

Domani è l’ultimo giorno utile per versare, senza sanzioni ed interessi, le imposte derivanti dal modello Unico 2013, comprese addizionali Irpef, imposta sostitutiva dei minimi, contributi previdenziali, cedolare secca, diritti camerali. Una scadenza che concede ai contribuenti tre settimane in più rispetto al termine ordinario del 17 giugno, in virtù della proroga prevista da un Dpcm. A differenza del 2012, dove la proroga interessava tutte le persone fisiche, quest’anno il differimento dei termini riguarda solo coloro che svolgono attività economiche per le quali sono state elaborate gli studi di settore, i contribuenti minimi soggetti all’aliquota del 5%, i soci di società di persone, i soci di Srl che hanno scelto il regime di trasparenza fiscale, i coniugi di aziende coniugali e i collaboratori di imprese familiari. Non occorre tuttavia affrettarsi! Per chi salta la scadenza, sarà ancora possibile effettuare il versamento con la consueta “sanzione” dello 0,4% in più dal 9 luglio fino al 20 agosto 2013. Anche per i contribuenti che non fruiscono della proroga, ad esempio coloro che non sono possessori di partita Iva, se non hanno pagato le imposte entro la scadenza ordinaria del 17 giugno possono ancora mettersi in regola entro il prossimo 17 luglio applicando l’irrisoria maggiorazione dello 0,4%.

Versamenti rateali

Il versamento delle imposte dovute in base all’Unico 2013, a titolo di saldo per il 2012 e di primo acconto per il 2013, può essere suddiviso in rate mensili. Per chi dunque decide di rateizzare il dovuto, il calendario fiscale si amplia ulteriormente. I pagamenti rateali devono avvenire entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita Iva ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti. Il versamento rateale deve completarsi entro il 30 novembre 2013, considerato che l’acconto novembrino non può essere pagato a rate ma in unica soluzione. La proroga dei versamenti a domani, per i contribuenti soggetti agli studi di settore, dà però luogo alla riscrittura del calendario, modificando così il numero delle rate e la misura degli interessi da applicare. Di conseguenza, coloro che usufruiscono della proroga, non devono più utilizzare le tabelle riportate nelle istruzioni del modello Unico. La suddivisione dovrà, pertanto, essere rideterminata riducendo il numero delle rate e considerando come inizio della dilazione la nuova scadenza 8 luglio o 20 agosto. Per i soggetti titolari di partita Iva, se effettuano il primo pagamento l’8 luglio, la seconda rata dovrà essere versata entro giorno 16 maggiorata dagli interessi dello 0,09%. Se, invece, si versa la prima rata entro il 20 agosto, con la maggiorazione dello 0,4%, la seconda andrà pagata entro il 16 settembre applicando gli interessi dello 0,29% computati sull’importo già aumentato dello 0,4%. Nel delega di pagamento F24, nella colonna rateazione, bisogna indicare per ogni imposta che si versa, il numero della rata che si sta pagando oltre al numero totale previsto. Se si versa, ad esempio, la prima di cinque rate, nell’apposita casella bisogna scrivere 0105. La maggiorazione dello 0,4% si somma ai singoli codici tributo, ad eccezione dei contributi Inps. Non devono invece essere cumulati all’imposta gli interessi da corrispondere per la rateizzazione che vanno versati separatamente con appositi codici tributo: 1668 per tutte le imposte erariali quali Irpef, cedolare secca, Iva ecc; 3805 per l’addizionale regionale e l’Irap; 3857 per l’addizionale comunale.<<<<<

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria”   -    7/7/2013

 

 

Cosenza - Monumento a Bernardino Telesio, Filosofo e naturalista.

 

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Piazza Scala - luglio 2013