Piazza Scala

 

 

Cosenza - Monumento a Bernardino Telesio, Filosofo e naturalista.

 

 

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.

 

Il contribuente che nel 2013 ha percepito redditi inferiori a quelli dichiarati per l’anno 2012 può chiedere al sostituto d’imposta di ridurre o azzerare l’importo relativo all’acconto novembrino.

Gli interessati

E’ chiamato all’appello chi ha presentato il modello 730/2013 e ritiene di dover pagare per il 2013 imposte inferiori a quelle già versate per lo scorso anno. In tal caso, ha facoltà di recedere in tutto o in parte a pagare l’acconto Irpef che verrà trattenuto in busta paga o dal rateo di pensione di novembre rispettivamente dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale in base a quanto dichiarato a suo tempo. Dalla dichiarazione primaverile ad oggi, alcune situazioni potrebbero infatti essere cambiate e quello che fino a qualche mese fa sembrava dovuto ora, potrebbe, non essere più necessario versarlo. Le situazioni che possono dar luogo ad un minore versamento o addirittura l’azzeramento della seconda rata dell’acconto Irpef possono essere molteplici. E’ il caso, ad esempio, di chi ha venduto un immobile, il non dover più dichiarare una locazione, l’interruzione di una collaborazione occasionale o a progetto. E’ possibile ridurre l’acconto Irpef anche per chi ha sostenuto rilevanti spese per oneri deducibili o detraibili quali visite mediche specialistiche, interessi del mutuo ipotecario sulla prima casa, l’assunzione di una colf o di una badante, la realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia che beneficiano del bonus del 36% e del 50%, nuove coperture previdenziali o assicurative e così via. Proprio per queste situazioni, non ipotizzabili in sede di compilazione del 730/2013, vi è la possibilità di non voler più versare l’Irpef o di voler corrispondere una rata più leggera. Per effettuare “l’autoriduzione” è necessario presentare una richiesta al proprio datore di lavoro o all’ente pensionistico per informarlo della circostanza. L’istanza, redatta su un semplice foglio di carta, va firmata ed inoltrata entro il 30 settembre. Gli interessati devono manifestare la volontà di pagare l’acconto in misura inferiore a quella stabilita o di non versarlo affatto. Una copia è bene che venga conservata, meglio ancora se accompagnata dalla prova dell’avvenuta consegna. L’istanza, anche se il modello 730/2013 è stato presentato al Caf, va inviata al sostituto d’imposta che ha l’obbligo di accettarla senza sollevare alcun tipo di obiezione.

Previsione errate

Se le previsioni si rivelassero sbagliate, viene cioè versato un acconto inferiore al dovuto, si potrà regolarizzare la propria situazione usufruendo dell’istituto tributario del ravvedimento operoso che consente di correggere gli errori attraverso il versamento di sanzioni ridotte. Il contribuente ravveduto dovrà pertanto pagare oltre all’acconto versato in meno o non versato una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, più gli interessi legali del 2,5% annuo, se regolarizza il tutto dal 2 al 16 dicembre. Dopo giorno 16, ma entro il 31 dicembre 2013, la sanzione passa direttamente al 3% oltre agli interessi. Se il versamento avviene nel 2014, ma non oltre il termine di presentazione della prossima dichiarazione dei redditi, la sanzione è del 3,75% più interessi. Decorso infruttuosamente anche quest’ultimo periodo, scatterà la sanzione del 30% sulle somme non versate o versate in meno. Il Fisco, tuttavia, consente di diminuire l’importo riducendo la sanzione al 10% se il versamento avviene entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.

 

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Articolo pubblicato su “il Quotidiano della Calabria”  -   8/9/2013

 

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Piazza Scala - settembre 2013