Modello 730 e canone Rai

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
 

 

Al via il debutto della nuova dichiarazione dei redditi precompilata. Dal 15 aprile oltre venti milioni di contribuenti potranno scaricare in via telematica il proprio modello 730. L’interessato dovrà collegarsi ad una apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate, per accedere alla quale è necessario il codice Pin, o conferire apposita delega al proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, ad un Caf o ad un professionista abilitato all’invio online. Dopo averne preso visione, il contribuente potrà decidere di accettare la dichiarazione precompilata, così come si presenta, oppure modificarla rettificando i dati esposti dall’Amministrazione finanziaria e/o inserendo ulteriori informazioni. In alternativa, è possibile utilizzare e presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente, con le modalità ordinarie, compilando il tradizionale 730 o con l’impiego del modello Unico. Il controllo formale dei dati è a carico dell’intermediario, Centro di assistenza fiscale e professionisti, che ne appone il visto di conformità. Tutti i controlli, infatti, ricadranno sugli intermediari che si vedranno così costretti ad effettuare le opportune e necessarie verifiche. Se dovesse emergere che sia stato apposto un visto infedele, l’intermediario sarà chiamato a rispondere dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi che scaturiranno dalla rettifica della dichiarazione.

Canone Rai

L’ultimo giorno utile per pagare il canone Rai 2015 senza l’applicazione di sanzioni è lunedì 2 febbraio. L’importo è 113,50 euro annui. Il versamento del canone deve essere eseguito da chiunque detenga  uno o più apparecchi atti o adattabili a ricevere i programmi televisivi. E’esonerato chi, al 31 gennaio di quest’anno, ha compiuto 75 anni e che nel corso del 2014 ha percepito, unitamente a quello del coniuge, di un reddito non superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità, euro 6.714 annui, e non convive con altre persone titolari di un reddito proprio. A tal uopo, entro il 30 aprile, deve produrre richiesta di esenzione, consegnando o inviando all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso del reddito. Può usufruire dell’esenzione, ma per il secondo semestre dell’anno, anche il contribuente che compie 75 anni nei primi sette mesi del 2015. In tale circostanza, la dichiarazione va presentata non oltre il 31 luglio. Negli anni successivi, se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell’agevolazione. Se invece, negli anni seguenti alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare dell’esonero, è necessario versare il canone spontaneamente.<< 
 

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica  01 febbraio 2015




 

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