Affitti, modelli e codici nuovi

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
 

 

Dal primo gennaio 2015 per la registrazione del contratto di locazione e per il versamento delle imposte di registro e di bollo ed eventuali sanzioni e interessi, non è più possibile impiegare il modello F23 ma diventa obbligatorio l’utilizzo del nuovo modello di pagamento F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide). La nuova delega di versamento deve essere utilizzata anche per la tardiva o omessa registrazione del contratto di locazione. E’ infatti terminato il periodo transitorio in cui potevano essere utilizzati entrambi i modelli, periodo che andava dal primo febbraio 2014 al 31 dicembre 2014, per cui dal primo gennaio 2015 valgono solo le nuove regole. La novità trova applicazione già in occasione dell’imposta di registro sui contratti di locazione ed affitto stipulati in data primo gennaio 2015, o rinnovati tacitamente a decorrere dal primo gennaio 2015 e per i quali non si sia optato per il regime della cedolare secca, il cui versamento deve avvenire entro lunedì 2 febbraio 2015. L’F24 Elide deve essere presentato dai soggetti titolari di partita Iva esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi on-line dell’Agenzia delle Entrate e del sistema bancario e postale. I soggetti non titolari di partita Iva possono, in alternativa, presentare il modello F24 Elide anche presso banche o uffici postali.

Nuovi codici tributo

La modifica più importante tra il vecchio modello F23 e il nuovo F24 Elide è costituita dai seguenti nuovi codici tributo, qui di seguito riportati: 1500 Imposta di registro per prima registrazione, 1501 Registrazione annualità successive, 1502 Registrazione della cessione del contratto, 1503 Registrazione della risoluzione del contratto,1504 Registrazione delle proroghe del contratto, 1505 Versamento dell’imposta di bollo, 1506  Versamento dei tributi speciali e compensi, 1507 Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione, 1508 Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione, 1509 Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi, 1510 Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi. Per identificare la controparte viene inoltre istituito il codice 63 che deve essere riportato unitamente al codice fiscale nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” della sezione “Contribuente”, dove bisogna inserire i dati anagrafici ed il codice fiscale di chi effettua il pagamento. Per il versamento degli importi dovuti a seguito di avvisi di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni, vengono istituiti i seguenti codici tributo: A135 Imposta di registro, A136 Imposta di bollo, A137 Sanzioni e A138 Interessi.<<<<<

 

 

Articolo pubblicato su “il Quotidiano del Sud” di domenica  25 gennaio 2015




 

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Piazza Scala - gennaio 2015